Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24458 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, in qualità di ex amministratore della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 8.02.2011, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME, presso il cui studio in Lecce, INDIRIZZO (PEC: EMAIL), è elettivamente domiciliato, come da procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia -sezione staccata di Lecce n. 3419/22/2021, depositata il 29.12.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTR della Puglia -sezione staccata di Lecce rigettava l’ appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della CTP di Lecce, che aveva accolto il ricorso proposto da COGNOME NOME, in qualità di ex amministratore della fallita RAGIONE_SOCIALE, avverso gli avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA, per gli anni d’imposta 20 06 e 2007, emessi a seguito della constatazione di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti;
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che:
gli avvisi di accertamento erano stati comunicati a COGNOME NOME dal curatore della fallita RAGIONE_SOCIALE, che non aveva ritenuto di impugnarli;
il COGNOME aveva interesse ad impugnare gli atti impositivi, in quanto era stato amministratore della società fallita negli anni oggetto dell’accertamento e il curatore fallimentare aveva ritenuto di non opporsi agli stessi, sicchè la mancata impugnazione poteva determinare un pregiudizio al patrimonio della fallita e dello stesso ricorrente;
-le argomentazioni riproposte dall’Ufficio nell’atto di appello erano carenti di specificità, essendo state già illustrate nelle controdeduzioni al ricorso introduttivo, non contenendo alcuna idonea critica alla sentenza impugnata;
-l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
il contribuente resisteva con controricorso, illustrato con memoria.
CONSIDERATO CHE
-Con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 del R.D. n. 267 del 1942 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., censurando la decisione di riconoscere la legittimazione dell’ex amministratore ad
impugnare gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società fallita, atteso che a seguito della dichiarazione di fallimento la legittimazione processuale spetta esclusivamente al curatore fallimentare; aggiunge che, nel caso di inerzia del curatore, la legittimazione spetta al fallito solo quanto questa sia determinata dal totale disinteresse e non anche quando consegua ad una valutazione circa la convenienza della controversia;
il motivo è infondato;
come hanno affermato recentemente le Sezioni Unite di questa Corte, ‘ in caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l. fall., in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato; l’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo e va conseguentemente rilevata anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo ‘ (Cass. n. Sez. U. n. 11287 del 28/04/2023);
di conseguenza, in caso di acquiescenza del curatore ad impugnare l’atto impositivo, persiste l’interesse e la legittimazione straordinaria del contribuente fallito ad impugnare gli atti che costituiscano manifestazione della pretesa tributaria, in considerazione del distinto interesse del curatore rispetto a quello del debitore ad impugnare l’atto impositivo (Cass. n. 34403 dell’11/12/2023);
-la CTR ha correttamente ravvisato la legittimazione processuale dell’ex amministratore della società fallita, essendo stato accertato che il curatore gli aveva trasmesso l’avviso di accertamento comunicandogli espressamente la propria volontà di non impu gnare l’atto;
con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione de ll’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., e l’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che l’appello dell’Ufficio contenesse un unico motivo specifico, riguardante l’inammissibilità del ricorso proposto da un soggetto non legittimato, mentre aveva proposto ulteriori specifiche censure riguardanti anche il merito della pretesa;
il motivo è fondato;
secondo il principio più volte espresso da questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ‘la riproposizione a supporto dell’appello RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci’ (Cass. n. 32954 del 20/12/2018);
-la riproposizione nell’atto di appello RAGIONE_SOCIALE stesse argomentazioni contenute nell’atto impositivo e nelle controdeduzioni depositate dall’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado, pertanto, non costituisce una ragione sufficiente per ritenere inammissibile l’appello dell’Ufficio per carenza di specificità dei motivi;
in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, per nuovo esame e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 luglio 2024