Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29968 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29968 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/11/2025
Avviso di accertamento Società a ristretta base – estinzione legittimazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1337/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, n 1236/2017, depositata il 15/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 21 dicembre 2012, l’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME -socio unico della RAGIONE_SOCIALE, estinta e cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 14 marzo 2008 -avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dall’Ufficio nei confronti d ella società con il quale accertava in capo a quest’ultim a maggiori utili extracontabili realizzati nel 2007. In particolare, rettificava in aumento il prezzo di vendita di alcuni appartamenti ceduti dalla società nel corso dell’anno 2007.
1.1. L’Ufficio emetteva due ulteriori avvisi di accertamento (estranei a questo giudizio) con il primo rettificava il reddito di capitale della socia, assumendo , in ragione dell’accertamento societario, e stante la ristretta base societaria, la distribuzione degli utili; con il secondo, faceva valere la responsabilità della socia per il debito tributario della società ex art. 2495 cod. civ. ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973).
NOME COGNOME impugnava l’atto impositivo societario innanzi alla RAGIONE_SOCIALE che accoglieva solo parzialmente il ricorso ritenendo, nel merito del recupero, che l’ammontare dei maggiori ricavi accertati in capo alla società fosse inferiore rispetto a quanto ritenuto dall’Ufficio . La RAGIONE_SOCIALEt.RAGIONE_SOCIALE confermava integralmente la sentenza rigettando gli appelli di entrambe le parti.
2.1. Inoltre, con separati ricorsi impugnava anche gli altri due atti impositivi (i due relativi giudizi, giunti anch’essi in cassazione sono chiamati alla stessa odierna camera di consiglio).
Avverso la sentenza di cui all’epigrafe, che ha deciso sull’atto impositivo societario, NOME COGNOME ricorre in cassazione nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso .
RAGIONI DELLA DECISIONE
La contribuente propone quattro motivi.
1.1. Con il primo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e degli artt. 2495, secondo comma, e 2697 cod. civ.
Critica la sentenza impugnata laddove afferma che non vi è stata alcuna violazione dell’art. 2495 cod. civ. e che in seguito all’estinzione di una società di capitali, si verifica un fenomeno, equivalente a quello di tipo successorio per le persone fisiche, in ragione del quale i soci della società estinta rispondono RAGIONE_SOCIALE obbligazioni della società fino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE somme ricosse in base al bilancio finale di liquidazione; che, tuttavia, perché tale norma possa trovare effettiva applicazione, l’Ufficio deve prima accertare l’esistenza dell’obbligazione fiscale nei confronti della società, notificando il relativo avviso agli ex soci, quali persone potenzialmente responsabili nei limiti predetti dell’adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni sociali.
Con una prima censura o sserva che l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, recante norme sulla capacità RAGIONE_SOCIALE società cancellate dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, non ha efficacia retroattiva e che l’avviso di accertamento era stato emesso nei confronti di una società non più esistente.
Con una seconda censura assume che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe correttamente applicato l’art. 2495, secondo comma, cod. civ., non avendo rilevato che l’Ufficio non aveva né allegato né provato la percezione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.
1.2. Con il secondo motivo denuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.
Si duole del fatto che la C.t.r. non abbia rilevato che mancavano agli atti, e non erano nemmeno stati allegati all’atto impositivo , i verbali dei contraddittori degli acquirenti degli immobili e gli estratti
conto bancari dei medesimi; che, pertanto, la prova indiziaria di maggiori ricavi si fondava su fatti la cui inesistenza agli atti del processo era stata allegata; che ne era stato omesso il relativo esame.
1.3. Con il terzo motivo denuncia, nuovamente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.
Osserva che in appello aveva prodotto una relazione tecnica per provare che i corrispettivi di vendita dichiarati negli atti di vendita RAGIONE_SOCIALE abitazioni erano congrui e coerenti rispetto ai valori di mercato di immobili similari; che, ciononostante ne era stato omesso l’esame.
1.4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma lett. d) d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 2727 e 2697 cod. civ.
Assume che l’esistenza di attività non dichiarate da parte della società non sia stata desunta dalla RAGIONE_SOCIALE sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti, non essendo stato provato il fatto giuridico noto (costituito dai verbali di interrogatorio degli acquirenti e dagli estratti conto) dal quale poter dedurre quello ignorato.
Deve rilevarsi di ufficio l’inammissibilità originaria del ricorso per difetto di legitimatio ad causam .
2.1. In primo luogo resta escluso, secondo il recente arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, che il rilievo della questione sia precluso dalla formazione del giudicato implicito.
Per regola generale la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui
omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, primo comma cod. proc. civ., rimanendo precluso – tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità – il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio. A tale regola, tuttavia, si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni c.d. fondanti (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data ). Tra le violazioni che evocano una patologia di questo tipo vi è anche il difetto di legitimatio ad causam ( Cass. Sez. U. 29/08/2025, n. 24712).
2.2. Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato che l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell’A.F. e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi e contributi) degli effetti dell’estinzione della società si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo, cioè dalla data del 13 dicembre 2014 o successivamente.
Lo ius superveniens, quindi, non si applica alla fattispecie, perché è pacifico che la RAGIONE_SOCIALE è stata cancellata già nel 2008.
2.3. Deve rilevarsi, tuttavia, che, come riferito dalla stessa ricorrente, l’atto impositivo qui impugnato, vedeva come unico destinatario la società. Del resto, risulta che la socia era destinataria, in proprio, di altri atti impositivi con i quali si contestava, con il primo, maggiori redditi di capitale in ragione della presunzione di distribuzione
degli utili extra-contabili e, con il secondo, verso la sua responsabilità ex artt. 2495 e 36 d.P.R. n. 600 del 1973 per il debito societario.
La ricorrente pertanto, è priva di legittimazione ad impugnare l’atto impositivo indirizzato alla società, sia nella eventuale qualità di rappresentante legale della stessa, attesa l’estinzione dell’ente, sia, a maggior ragione nella qualità di mera socia.
2.4. Deve escludersi, per altro, che la legittimazione possa discendere dal solo fatto che la ricorrente sia stata destinataria della notifica del l’avviso societario . La persona fisica alla quale è stato notificato un atto impositivo, che non reca nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica (Cass. 14/05/2025, n. 12864).
2.5. L’accertamento del difetto di legitimatio ad causam, sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza costante, elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione e comporta, a norma dell’art. 382 cod. proc. civ., l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (Cass. 27/12/2024, n. 34549, Cass. 21/02/2020, n. 4536).
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato perché la domanda non poteva essere proposta; la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382 co. proc. civ.
Le spese del giudizio restano compensate in ragione del rilievo di ufficio della questione dirimente.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso e pronunciandosi ex art. 382 cod. proc. civ., cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME