Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2570 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2570 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12520/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore NOME COGNOME
-intimati-
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA – SEZ.DIST. TARANTO n. 1310/2015, depositata il 08/06/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito per la ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha insistito sulle conclusioni del proprio ricorso.
Udito il AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso .
FATTI DI CAUSA
L’oggetto del presente giudizio è rappresentato dall’impugnazione della sentenza resa dalla CTR PUGLIA -Sez. Taranto n. 1310, dep. in data 08/06/2015, non notificata.
Era infatti accaduto che l’avviso di accertamento n. 26NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 1990, venisse notificato in data 10/10/1994 al sig. COGNOME NOME, non in proprio ma quale l.r. della RAGIONE_SOCIALE, a seguito dell’accertamento di una maggior reddito d’impresa prodotto da quest’ultima società.
Il sig. COGNOME personalmente impugnava il predetto avviso, protestando la propria estraneità dalla indicata società, per aver in precedenza presentato le proprie dimissioni in data 23/07/1993, ritenendo irrilevante a tal fine che tale evento non fosse stato iscritto nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese.
Il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza n. 763 del 2008, con la quale la CTP di Taranto accoglieva il ricorso.
L’ufficio ha proposto appello ma, nella contumacia del contribuente, la CTR della Puglia -Sez. Taranto, con la decisione ricordata in epigrafe, ha respinto il gravame e confermato la decisione di primo grado.
Insorge l’ufficio, nei confronti della menzionata decisione di merito, sulla scorta di tre motivi di ricorso.
I contribuenti non si sono costituiti, mentre la Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
E’ stata, quindi, fissata pubblica udienza per il successivo 20 novembre 2025 alla quale ha partecipato per l’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO l’AVV_NOTAIO. Il sost. P.G. ha ribadito le proprie conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono così indicati dalla parte ricorrente:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., in quanto il contribuente persona fisica non avrebbe potuto né aveva interesse ad impugnare un atto impositivo rivolto ad un diverso soggetto giuridico, rappresentato dalla società RAGIONE_SOCIALE;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2383, 2385, 2386 e 2457 bis c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto l’atto era stato correttamente notificato a chi -in quel momento -risultava dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese il l.r. della società nei cui confronti era rivolta la ripresa a tassazione, essendo invece irrilevanti atti interni di dimissioni non resi ostensibili ai terzi;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
I due primi motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e, per il vero, risultano fondati.
2.1. A tale conclusione occorre tuttavia premettere che la proposizione del ricorso effettuata dall’Avvocatura generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nei confronti del Fallimento della menzionata società RAGIONE_SOCIALE è inammissibile, in quanto tale società -che è un soggetto giuridico distinto
dalla persona fisica del COGNOME -non è mai stata parte del giudizio di merito cui è seguita la pronuncia decisoria in questa sede impugnata.
Seguendo un orientamento consolidato, Sez. 3, sent. n. 33135 del 18/12/2024, ha recentemente affermato che la legittimazione al ricorso per cassazione – e all’impugnazione in genere, fatta eccezione per l’opposizione di terzo – spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l’impugnazione non si esercita un’azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo. (In tal senso anche Sez. 1, sent. n. 17974 del 11/09/2015).
Tale affermazione vale, per specularità, anche nei confronti dei legittimati passivi all’impugnazione, che devono appunto essere individuati in coloro che sono stati parti del giudizio all’esito del quale è stata pronunciata la decisione impugnata, pur ove -come meglio si vedrà infra -tale soggetto fosse la reale parte sostanziale nei confronti della quale era stato esercitato il potere impositivo, senza che la stessa abbia, tuttavia, reagito processualmente. Del resto, come sottolineato anche dal P.G., nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito (vds., tra le tante, Sez. 1, sent. n. 6774 del 01/03/2022 , che evidenzia l’unica fattispecie permissiva che qui non ricorre -della successione nel diritto controverso ex art. 111 Cost. e dell’inerzia del precedente titolare parte del giudizio; conforme, Sez. 3, ord. n. 25423 del 10/10/2019; più recentemente, cfr. Sez. 3, ord. n. 16526 del 13/06/2024 e la più risalente Sez. 6 – 2, ord. n. 20565 del 07/08/2018).
Pertanto, la proposizione del ricorso per cassazione eseguita nei confronti della Curatela della società RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi inammissibile, con rilievo che è possibile compiere d’ufficio anche nel presente giudizio di legittimità, essendo un vizio proprio della regolare instaurazione di esso, pur se al riguardo -in assenza di attività difensiva -nessun’altra statuizione conseguente deve essere adottata in punto di spese.
2.2. Ritornando ai due primi motivi di ricorso, gli stessi risultano all’evidenza fondati.
Quanto alla regolarità della notifica dell’avviso di accertamento poi impugnato, la sentenza della CTR -Puglia -Sez. Taranto, ha ritenuto che in virtù del disposto dell’art. 2386 c.c. le dimissioni dell’amministratore unico della società fossero immediatamente efficaci e questo, come è pacifico, nonostante tale evento non fosse stato iscritto del Registro RAGIONE_SOCIALE imprese tenuto dalla locale RAGIONE_SOCIALE. La decisione impugnata ha pertanto respinto l’appello dell’ufficio, confermato la decisione di primo grado e dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento.
Sia le premesse di tale ragionamento che le conclusioni raggiunte sono, tuttavia, destituite di fondamento.
Afferma l’art. 2193 c.c. che ‘I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge’.
Nel momento in cui l’avviso di accertamento fu notificato alla società, mediante consegna a chi risultava il legale rappresentante di essa, la cessazione di tale carica non era stata ancora formalizzata all’esterno mediante doverosa iscrizione di quelle vicende societarie di cui il registro
offre pubblicità legale. Non era pertanto esigibile dall’amministrazione finanziaria alcuna ulteriore verifica.
In vicende consimili si è, infatti, osservato che il socio di società in nome collettivo che non provveda tempestivamente – in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della quota – a richiedere l’iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese della modifica dell’atto costitutivo, o non provi che l’amministrazione finanziaria ne fosse a conoscenza, non può opporre, ai fini dell’applicazione dell’imposta sul suo reddito di partecipazione, la perdita della qualità di socio non iscritta e non comunicata (Sez. 6 – 5, ord. n. 16871 del 25/05/2022; vds. altresì Sez. 5, sent. n. 2812 del 26/02/2002).
Peraltro, il COGNOME non ha mai dedotto di aver comunicato il proprio recesso all’RAGIONE_SOCIALE, limitandosi ad affermare di aver esternato la propria volizione all’organo di controllo, alla locale Procura della Repubblica ed alla RAGIONE_SOCIALE. Circostanza quest’ultima peraltro irrilevante, nella misura in cui tale iniziativa non si sia tradotta in una richiesta di iscrizione di tale cessazione con esecuzione della relativa formalità. Del resto, in altri ambiti, ove pure rilevano le vicende pubblicitarie degli accadimenti coinvolgenti la società, si è da tempo affermato che ai fini del decorso dell’anno entro il quale la società mantiene la propria legittimazione passiva alla pronuncia di fallimento (ex art. 10 l.fall. oggi art. 33 c.c.i.i.) è irrilevante il momento in cui la pratica sia stata richiesta all’ufficio camerale, essendo unicamente rilevante il dato formale dell’avvenuta iscrizione della cancellazione della società nei registri RAGIONE_SOCIALE imprese (cfr. Sez. 6 – 1, ord. n. 17377 del 20/08/2020, nonché Sez. 1, sent. n. 19797 del 05/10/2015, in tema di estensione del fallimento al socio che non abbia iscritto nei rr.ii. l’alienazione della propria quota societaria).
2.3. Tanto premesso, così toccando il primo motivo di ricorso collegato, s e la notifica alla società dell’avviso di accertamento era stata
correttamente eseguita, non di meno il sig. COGNOME personalmente non avrebbe avuto motivo di dolersi di tale circostanza né di impugnare – si ripete non in rappresentanza della società ma in proprio – il predetto atto impositivo, con cui veniva effettuata una ripresa a tassazione nei confronti di un soggetto giuridico distinto.
Del resto, il contribuente non ha mai neppure dedotto una pretesa solidarietà passiva con la società, limitandosi a contestare la propria estraneità rispetto ad un altro soggetto nei cui confronti, solamente, si esplicava la pretesa tributaria.
Sez. 1, sent. n. 15721, del 27/07/2005, ha condivisibilmente osservato, esprimendo un principio assolutamente consolidato, che la legittimazione attiva, il cui difetto è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, deve essere intesa come il diritto potestativo di ottenere, non già una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito, e va quindi riscontrata mediante la comparazione tra l’allegazione di un rapporto ed il paradigma giuridico, nel profilo soggettivo, al quale detto rapporto è riconducibile. Le questioni attinenti alla “legitimatio ad causam” restano pertanto distinte da quelle relative all’appartenenza all’attore (o al convenuto) del diritto controverso, che ineriscono, invece, alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (vds. anche, con riferimento a fattispecie diverse, Sez. 1, sent. n. 21192 del 29/09/2006; Sez. 2, sent. n. 8175 del 23/05/2012; Sez. 6 – 2, sent. n. 8969 del 05/05/2015; Sez. L, sent. n. 17092 del 12/08/2016; Sez. 1, sent. n. 7776 del 27/03/2017). Con una diversa sfumatura motivazionale, ma identità di conclusione e affinità di fattispecie, cfr. altresì Sez. 5, ord. n. 34500 del 26/12/2024, secondo cui in tema di processo tributario, se l’avviso di accertamento è notificato a un soggetto diverso dal contribuente, ancorché a causa della difficoltà pratica di individuare l’indirizzo di quest’ultimo ed in ragione della posizione di sovraordinazione del primo, il destinatario della notifica non può proporre l’impugnazione dell’atto,
perché la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione.
Secondo la stessa narra zione dell’originario ricorrente, quindi, egli non aveva interesse ex art. 100 c.p.c. e comunque era privo di legitimatio ad causam , da valutare secondo la stessa prospettazione della parte processuale che agisce, a dolersi di essere estraneo rispetto ad un rapporto impositivo che…non lo riguardava!
In definitiva, la rilevata questione importa la cassazione della decisione impugnata e, ai sensi dell’art. 382 terzo comma c.p.c., va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione originaria proposta dal contribuente in proprio. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, mentre vanno compensate quelle del merito, atteso il tenore RAGIONE_SOCIALE decisioni rese dalla CTP di Taranto e dalla CTR della Puglia -Sez. Taranto, nonché l’assenza di costituzione della parte privata nel giudizio di secondo grado, pur sfavorevole all’appellante. Il terzo motivo di ricorso resta assorbito.
Non ricorrono, infine, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, la quale è misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, applicabile ai soli casi – tipici – previsti dall’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, norma di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Sez. 3, ord. n. 2526 del 03/02/2025; vds. altresì Sez. U, sent. n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile la proposizione del ricorso nei confronti del Fallimento della società RAGIONE_SOCIALE e, in assenza di costituzione, dichiara le relative spese irripetibili; accoglie invece i motivi 1 e 2 di ricorso, il terzo assorbito, e cassa la decisione impugnata per quanto in motivazione;
visto l’art. 382 comma terzo c.p.c., dichiara l’inammissibilità del ricorso originariamente proposto dal contribuente; condanna, infine, il sig. COGNOME NOME a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.000# oltre spese prenotate a debito, compensando invece le spese RAGIONE_SOCIALE fasi di merito. Così deciso in Roma, il 20/11/2025.
Il Consigliere NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME