Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19124 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19124 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
Oggetto: fallimento -art.43 L. Fall. -irregolare prosecuzione del giudizio
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1560/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE IN FALLIMENTO, in persona del legale rappresentante p.t.;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.1590/17/2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio veniva rigettato l’ appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.21513/29/17 la quale aveva accolto il ricorso della società RAGIONE_SOCIALE, ora in fallimento. L’impugnazione aveva ad oggetto l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO emesso ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 212/2000, in relazione all’anno d’imposta 2011 a seguito della contestazione della indeducibilità della quota annuale d’ammortamento, pari ad euro 1.069.284,20, dell’avviamento iscritto dal bilancio d’esercizio 2003 in conseguenza del disavanzo generato dalla fusione tra la società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
L’Amministrazione finanziaria contestava l’ operazione come elusiva ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 212/2000 e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, dedotta la carenza dei presupposti di cui agli artt. 103 e 109 del T.U.I.R., accertava ai fini Ires una maggiore imposta di euro 294.053,00 e, ai fini Irap, di euro 48.861,00, oltre a sanzioni pari ad euro 308.622,60.
L’accertamento scaturiva da p.v.c. dell’ 11.9.2015, nel quadro di un’indagine estesa agli anni d’imposta dal 2010 al 2015, con cui si rilevava che la società aveva indebitamente portato in deduzione dal reddito parte della quota d’ammortamento relativa all’avviamento riferito all’anno 2003, attraverso operazioni elusive svolte con società, tra
le quali RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, controllanti la RAGIONE_SOCIALE e dirette ad ottenere esclusivamente un risparmio d’imposta.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso e il giudice d’appello confermava tale traiettoria decisoria, ritenendo che la società avesse offerto una logica spiegazione della complessa operazione economica posta in essere e che, in ultima analisi, l’RAGIONE_SOCIALE non avesse provato l’intento elusivo della stessa.
Avverso la decisione propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi, mentre la società è rimasta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., viene prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 bis l. 212/2000, 2727 e 2729 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e 6 d.lg. 358/1997, in ordine alla valutazione da parte del giudice della prova, parcellizzata e non complessiva, circa l’intento elusivo dell’operazione straordinaria, incentrata su incorporazioni e fusioni reciproche poste in essere nel medesimo gruppo societario, da cui era scaturito un disavanzo di fusione poi imputato a costo di avviamento.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE, in rapporto all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per vizio di ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella parte in cui la CTR ha escluso la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte del giudice di prime cure affermando che aveva fornito un’interpretazione sulla normativa di cui all’art.6 del d.lgs. n.358/1997 applicabile alla fattispecie, mentre sarebbe stata ritenuta rilevante la nuova questione di fatto circa la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’applicazione dell’art.6 cit. al disavanzo di fusione, senza applicazione dell’imposta sostitutiva.
Non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art.380 bis, ultimo comma cod. proc. civ., per la rilevanza RAGIONE_SOCIALE questioni controverse considerato che:
-l’RAGIONE_SOCIALE rende noto che la società RAGIONE_SOCIALE è stata dichiarata fallita in data 22 marzo 2019 con sentenza del Tribunale di Brindisi n.5/2019 e che la sentenza di appello è stata depositata il successivo 12.9.2019;
-l’introduzione del terzo comma all’art. 43 l.fall., ad opera dell’art. 41, comma 1, del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha previsto che l’apertura del fallimento « determina l’interruzione del processo »;
la novella è stata interpretata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione nel senso che è stato introdotto l”evento interruttivo automatico’ del processo, per cui la dichiarazione di fallimento di una parte determina ipso iure l’interruzione del giudizio in corso, senza che sia necessaria per la produzione del relativo effetto la notificazione alle altre parti costituite da parte del soggetto fallito o la dichiarazione in udienza dell’intervenuto fallimento;
il legislatore del 2006 ha reso applicabile l’art. 305 cod. proc. civ., con la conseguente estinzione del processo, ove non proseguito o riassunto nel termine trimestrale, considerato che per effetto della novella introdotta dall’art. 58, comma primo, della l. n. 69/2009, tale termine in luogo del precedente semestrale si applica ai giudizi introdotti in primo grado dopo l’entrata in vigore della già menzionata legge e, quindi, dal 4 luglio 2009 (Cass. 16982/2023);
la Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto del 21 gennaio 2010, n. 17 sulla questione di legittimità dell’art. 305 cod. proc. civ., in relazione ai parametri degli artt. 3, 24 e 111 Cost., ha stabilito il termine per la riassunzione del processo interrotto automaticamente decorre non dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, ma da quello in cui la parte interessata alla riassunzione ha avuto conoscenza in forma legale dell’evento;
È intervenuto il d.lgs. 12 febbraio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il quale nel comma 3 dell’art. 143 prevede che il termine per la riassunzione del processo decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice, ma l’entrata in vigore del decreto è stata differita al 15.7.2022;
le S.U. della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 12476 del 2020; Cass. S.U. n. 8504 del 2021) hanno stabilito che il Codice della crisi e dell’insolvenza «è testo in generale non applicabile – per scelta del legislatore – alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore»;
la relazione illustrativa al Codice chiarisce che, per consentire al curatore di costituirsi nei giudizi che hanno ad oggetto rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione, l’apertura della stessa comporta di diritto l’interruzione automatica del processo e, tuttavia, al fine di garantire il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE parti, il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui il giudice dichiara l’avvenuta interruzione; – le S.U. della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 12154 del 2021) hanno affermato che, in caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 cod. proc. civ. e al di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, comma 2, cod. proc. civ., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario;
la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 17199/2016, conforme a n. 24025/2009), elaborata con riferimento all’art.300 cod. proc. civ., ha affermato che se il giudice non dichiari l’interruzione, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, il processo prosegue invalidamente
comportando la nullità derivata della sentenza. Tuttavia, poiché le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, soltanto quest’ultima è legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, né essere eccepita dall’altra parte come motivo di nullità;
– in generale, la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 15031/2016) ha affermato che le norme sull’interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo, sicché l’irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere soltanto da quest’ultima, che dall’evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza ciononostante pronunciata;
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2024