Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34746 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34746 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4900/2018 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
–ricorrente– contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
–controricorrente– avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia, PALERMO n. 2273/2017 depositata il 19/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR accoglieva l’appello del Comune e , in riforma della decisione di primo grado, rigettava i ricorsi proposti dalla contribuente relativi agli avvisi di accertamento per ICI dal 2005 al 2007;
ricorre per cassazione la contribuente con due motivi di ricorso integrati da successiva memoria;
resiste con controricorso il Comune di Canicattì, che chiede il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e la sentenza deve cassarsi, non essendo necessari ulteriori accertamenti, dichiarando inammissibile l’appello del Comune; spese del giudizio di legittimità e dell’appello a carico del controricorrente.
Con il secondo motivo, pregiudiziale, la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 22 e 53, d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .
Il motivo è fondato come già affermato in fattispecie analoga da questa Corte di Cassazione tra le stesse parti (ordinanza n. 13813 depositata il 22 maggio 2019). Conseguentemente il primo motivo (notifica degli avvisi di accertamento con poste private) risulta assorbito.
Il Comune appellante non ha depositato la ricevuta di spedizione dell’impugnazione. Il deposito della ricevuta di spedizione, dell’appello, è prevista a pena di inammissibilità dall’art. 22 (richiamato dall’art. 53) del d. lgs. 546 del 1992, al fine del controllo della regolarità e tempestività dell’impugnazione; omissione rilevabile d’ufficio e non sanata dalla costituzione del convenuto, come espressamente previsto dalla norma (art. 22, secondo comma, d. lgs. 546/1992): «In tema contenzioso tributario, nel procedimento di appello, ai sensi dell’art. 22, comma 1, quale richiamato dal successivo art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, dell’originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della
ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, sicché, in difetto, attenendo l’adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, né è sanabile per via della costituzione del convenuto» (Cass. Sez. 5, 09/08/2016, n. 16758, Rv. 641068 – 01).
Inoltre, la sentenza impugnata non evidenzia che dalla ricezione dell’appello risulti, comunque, la sua data di spedizione, risolvendosi la motivazione della decisione solo nel richiamo del deposito dell’appello alla CTR : «Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)» (Cass. Sez. U., 29/05/2017, n. 13452, Rv. 644364 – 03).
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello del Comune.
Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna il controricorrente al pagamento delle spese per il giudizio di appello che liquida in complessivi euro 500,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge Così deciso in Roma, il 26/06/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME