Un operatore di scommesse con sede all’estero e privo di concessione statale ha contestato la richiesta di pagamento delle tasse per l’anno 2010. L’amministrazione finanziaria pretendeva il versamento della tassa chiamata imposta unica sulle scommesse. Il bookmaker estero riteneva di non dover pagare nulla. La sua difesa si basava su una precedente decisione della Corte Costituzionale. Questa decisione aveva cancellato la responsabilità delle ricevitorie fisiche per gli anni anteriori al 2011. Secondo la società estera, se cade la responsabilità della ricevitoria, deve cadere anche quella del bookmaker. L’Agenzia delle Dogane aveva infatti emesso un avviso di accertamento per recuperare le somme non versate. La società estera ha impugnato questo atto davanti ai giudici tributari, perdendo sia in primo che in secondo grado. Infine, ha proposto ricorso in Cassazione sperando in un ribaltamento della decisione.
I soggetti obbligati al pagamento del tributo sui giochi
Per comprendere la vicenda bisogna analizzare i ruoli dei soggetti coinvolti nel sistema dei giochi. Da un lato c’è il bookmaker, cioè l’operatore che organizza il gioco e stabilisce le quote. Dall’altro lato c’è la ricevitoria, ovvero il negozio fisico che raccoglie materialmente le giocate dei clienti in Italia. La legge italiana prevede che entrambi i soggetti partecipino all’attività di gestione delle scommesse. Per questo motivo, lo Stato richiede il pagamento del tributo. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha stabilito che per gli anni precedenti al 2011 le ricevitorie non devono pagare. Esse non potevano infatti trasferire il costo della tassa sul bookmaker, poiché i loro contratti erano già stati firmati e le commissioni erano ormai fisse. La legge del 2010 aveva introdotto una norma interpretativa per chiarire che anche i soggetti senza concessione dovevano pagare. Questo ha creato un forte contenzioso. Le ricevitorie si sono trovate improvvisamente a dover pagare tasse per anni passati senza poter recuperare i soldi dai bookmaker.
Le motivazioni sulla debenza dell’imposta unica sulle scommesse
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi del bookmaker estero con argomenti molto chiari. I giudici hanno spiegato che l’esclusione della responsabilità delle ricevitorie non cancella il debito del bookmaker. I due soggetti operano su piani diversi. Il bookmaker estero svolge l’attività principale di organizzazione del gioco. Egli rimane il soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse. La sentenza della Corte Costituzionale ha voluto proteggere solo i piccoli intermediari fisici in Italia, che non avevano la forza contrattuale per difendersi dal nuovo carico fiscale. Il bookmaker, invece, non ha subito alcuna ingiustizia e deve farsi carico del tributo per l’attività svolta sul territorio nazionale. Inoltre, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato che questa tassa non è discriminatoria. Essa si applica allo stesso modo a tutti gli operatori, sia italiani sia stranieri, che raccolgono scommesse in Italia.
Le conclusioni sul ricorso del bookmaker
La decisione della Suprema Corte stabilisce un principio fondamentale per il settore dei giochi e delle scommesse. I bookmaker esteri senza concessione sono tenuti a pagare le tasse in Italia per le attività svolte nel 2010. Il ricorso della società è stato rigettato. Questo significa che il bookmaker perde la causa e deve pagare l’intero importo del tributo richiesto dall’amministrazione finanziaria. Oltre alle tasse, la società estera deve pagare anche le spese del processo, liquidate in cinquemilaseicento euro. Questa sentenza chiude ogni via di fuga per gli operatori esteri che cercano di evitare il fisco italiano sfruttando la cancellazione delle scommesse a carico delle ricevitorie.
Il bookmaker estero senza concessione deve pagare l’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2010?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che il bookmaker estero è direttamente responsabile del pagamento del tributo per l’attività svolta in Italia.
La cancellazione della tassa per le ricevitorie libera anche il bookmaker?
No, l’esclusione della responsabilità delle ricevitorie per gli anni precedenti al 2011 non elimina l’obbligo fiscale in capo al bookmaker estero.
L’imposta unica sulle scommesse applicata agli operatori esteri è discriminatoria?
No, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che la tassa si applica indistintamente a tutti gli operatori nazionali ed esteri.