L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato un accertamento fiscale nei confronti di un bookmaker (operatore di scommesse) con sede in Austria. L’ufficio pubblico ha richiesto il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2009. La società estera operava in Italia senza la concessione dello Stato. La Commissione Tributaria Regionale aveva inizialmente annullato l’accertamento. I giudici di secondo grado ritenevano che la tassa non fosse dovuta, basandosi su una precedente decisione della Corte Costituzionale. L’Agenzia delle Dogane ha quindi presentato ricorso in Cassazione per far valere le proprie ragioni.
La distinzione tra bookmaker e ricevitoria locale
Il sistema delle scommesse si basa su due figure principali. Da un lato c’è il bookmaker estero che organizza il gioco e si assume il rischio economico. Dall’altro lato c’è la ricevitoria fisica situata sul territorio italiano. La ricevitoria raccoglie materialmente le giocate dei clienti e le trasmette all’operatore estero. La legge italiana prevede una responsabilità solidale (obbligo di pagamento congiunto) per il versamento del tributo. Questo significa che lo Stato può chiedere il pagamento sia al bookmaker sia alla ricevitoria. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha stabilito un limite importante per salvaguardare i piccoli intermediari.
L’evoluzione della legge sull’imposta unica sulle scommesse
La normativa italiana ha subito profonde modifiche nel corso degli anni. Nel 2010 il legislatore ha chiarito che l’imposta unica sulle scommesse si applica anche a chi opera senza concessione statale. Questa regola serve a evitare che gli operatori abusivi o esteri abbiano un vantaggio fiscale rispetto a quelli autorizzati. La Corte Costituzionale ha analizzato questa norma nel 2018. Il giudice delle leggi ha dichiarato parzialmente illegittima la tassa solo per le ricevitorie fisiche per gli anni precedenti al 2011. Prima di quella data, infatti, le ricevitorie non potevano contrattualmente trasferire il costo della tassa sul bookmaker estero.
Le motivazioni della sentenza sull’imposta unica sulle scommesse
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane con motivazioni molto precise. I giudici di legittimità hanno spiegato che l’esenzione stabilita dalla Corte Costituzionale riguarda esclusivamente le ricevitorie fisiche. Questa tutela non si estende in alcun modo al bookmaker estero. L’operatore straniero organizza l’attività di gioco e ne ricava il profitto principale. Di conseguenza, il bookmaker rimane il soggetto passivo (il debitore principale) dell’imposta unica sulle scommesse. La mancanza di una concessione statale non esonera l’operatore estero dai suoi doveri fiscali. Il presupposto della tassa è lo svolgimento dell’attività di gioco sul territorio italiano. Lo Stato ha il pieno diritto di tassare i servizi offerti ai cittadini residenti in Italia.
Le conclusioni sul pagamento dell’imposta unica sulle scommesse
La decisione della Suprema Corte stabilisce un principio fondamentale per il settore dei giochi. I bookmaker esteri senza concessione devono pagare le tasse in Italia anche per le annualità antecedenti al 2011. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. I giudici di merito dovranno ora riesaminare il caso applicando questo principio di diritto. L’Agenzia delle Dogane ottiene così una importante vittoria nella lotta all’evasione fiscale nel settore del gioco d’azzardo. Gli operatori stranieri non possono utilizzare lo schermo delle ricevitorie locali per evitare il fisco italiano.
Un bookmaker estero senza concessione deve pagare le tasse in Italia?
Sì, l’operatore estero che gestisce scommesse sul territorio italiano è tenuto al pagamento dell’imposta unica anche se privo di concessione statale.
Le ricevitorie fisiche sono sempre responsabili per i debiti del bookmaker prima del 2011?
No, la Corte Costituzionale ha escluso la responsabilità delle ricevitorie per gli anni antecedenti al 2011 perché non potevano rivalersi sul bookmaker.
Qual è il presupposto per l’applicazione della tassa sulle scommesse?
Il presupposto è la prestazione del servizio di gioco sul territorio dello Stato, indipendentemente dal luogo in cui si trova la sede legale dell’operatore.