Giurisdizione e contributi a fondo perduto: la Cassazione chiarisce la competenza
La questione della giurisdizione nelle controversie relative ai contributi a fondo perduto erogati durante l’emergenza sanitaria è stata oggetto di un importante chiarimento da parte della Suprema Corte. Molti contribuenti hanno impugnato i dinieghi dell’Agenzia delle Entrate davanti alle Corti di Giustizia Tributaria, ma la recente ordinanza n. 6896/2026 sposta l’asse della competenza verso il giudice ordinario.
Il caso: diniego di contributo e ricorso tributario
La vicenda trae origine dal ricorso di una società sportiva dilettantistica contro la comunicazione di scarto di un’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni-bis. Inizialmente, i giudici tributari di primo e secondo grado avevano accolto le ragioni della società, ordinando all’amministrazione finanziaria l’erogazione delle somme richieste.
L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia proposto ricorso per cassazione, eccependo per la prima volta il difetto di giurisdizione del giudice tributario. La questione centrale riguarda la natura di tali contributi: si tratta di agevolazioni fiscali o di provvidenze di natura assistenziale e indennitaria?
La decisione della Suprema Corte sulla giurisdizione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, confermando un orientamento già espresso dalle Sezioni Unite. La giurisdizione tributaria è limitata ai tributi e alle relative sanzioni, mentre i contributi a fondo perduto legati all’emergenza COVID-19 non hanno natura tributaria. Essi rappresentano misure di sostegno economico la cui contestazione deve essere portata davanti al giudice ordinario.
Il rilievo del difetto di giurisdizione
Un punto di estremo interesse riguarda la possibilità di sollevare il difetto di giurisdizione direttamente in Cassazione. Mentre nel processo civile ordinario e in quello amministrativo vige il principio del giudicato implicito (se non viene contestata subito, la competenza si cristallizza), nel processo tributario l’art. 3 del d.lgs. 546/1992 permette il rilievo d’ufficio in ogni stato e grado.
Questa differenza normativa è fondamentale: il legislatore ha voluto mantenere una distinzione netta per le Corti tributarie, impedendo che esse decidano su materie estranee alla loro competenza specifica, anche se le parti non hanno sollevato l’eccezione nei gradi precedenti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura non tributaria del beneficio economico. Il contributo a fondo perduto non costituisce una detrazione d’imposta né un rimborso di tasse pagate, ma un’erogazione diretta di denaro pubblico volta a ristorare i soggetti colpiti dalla crisi economica. Di conseguenza, l’atto di diniego (o lo scarto telematico) non rientra tra gli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come la deroga al giudicato implicito sia una scelta discrezionale del legislatore, finalizzata a garantire che il giudice tributario resti confinato nel perimetro specialistico della materia fiscale.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio nel merito, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Le parti dovranno ora riassumere la causa davanti al tribunale civile competente per ottenere una decisione definitiva sulla spettanza del contributo. Questa pronuncia impone ai professionisti una riflessione attenta sulla strategia difensiva da adottare in caso di dinieghi di bonus e contributi statali, per evitare lungaggini processuali derivanti da errori nell’individuazione del giudice corretto.
Quale giudice è competente per i ricorsi contro il diniego dei contributi a fondo perduto?
La competenza spetta al giudice ordinario, poiché tali contributi hanno natura di sostegno economico e non natura tributaria.
È possibile contestare la giurisdizione per la prima volta in Cassazione?
Sì, nel processo tributario il difetto di giurisdizione è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio, per espressa previsione di legge.
Cosa accade se un ricorso è stato presentato erroneamente al giudice tributario?
La Cassazione annulla la sentenza e le parti devono riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro i termini previsti.