Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28150 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28150 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
REVOCAZIONE
(Ord. n. 6182/2022
Sesta sez. Cass.)
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23585/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE stessa sito in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO ed RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, entrambe rappresentate e difese dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrenti –
Avverso la ordinanza RAGIONE_SOCIALE CORTE DI CASSAZIONE n. 6182/2022, depositata in data 24 febbraio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La contribuente impugnava dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE l’intimazione di pagamento n. 09720169048070745000, notificatale in data 28 ottobre 2016 da RAGIONE_SOCIALE, eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale RAGIONE_SOCIALE notifica di alcune RAGIONE_SOCIALE sottese cartelle di pagamento.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 23044/09/2017, accoglieva il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente, in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata prova fornita dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sull’esistenza di eventuali atti interruttivi RAGIONE_SOCIALE prescrizione antecedenti alla notifica dell’intimazione impugnata.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. del Lazio. Tale Commissione, con sentenza n. 1017/01/2020, depositata in data 21.02.2020, accoglieva il gravame, riformando le statuizioni del giudice di prime cure.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. del Lazio, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’ufficio finanziario e l’ente RAGIONE_SOCIALE riscossione resistevano con controricorso. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 6182 del 2022, rigettava il ricorso.
Avverso la detta ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, la contribuente ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. , cui l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Sul motivo RAGIONE_SOCIALE revocazione dell’ordinanza: manifesto errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio » la ricorrente lamenta l’errore di fatto nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di considerare la richiesta, evidenziata nella memoria RAGIONE_SOCIALE contribuente, relativa alla sospensione del giudizio pendente presso
la Suprema Corte di Cassazione in attesa RAGIONE_SOCIALE pronuncia relativa alla esperita azione di querela di falso.
Va premesso che la domanda di revocazione è stata proposta con atto di citazione e non con ricorso come correttamente andava fatto ex artt. 365 e 391 bis cod. proc. civ.; comunque, pur esercitando il potere di riconvertire l’atto alla luce RAGIONE_SOCIALE sussistenza di tutti i requisiti, il ricorso è inammissibile.
La ricorrente si duole che nell’ordinanza impugnata non sia stata valutata la richiesta di sospensione del giudizio pendente presso la Corte, avanzata nella memoria ex art. 378 c.p.c. e depositata dalla RAGIONE_SOCIALE in data 20 gennaio 2022, in attesa RAGIONE_SOCIALE pronuncia relativa alla esperita azione di querela di falso .
2.1. In primo luogo, va osservato come in alcun modo possa dirsi che la Corte sia incorsa, con il provvedimento in questa sede impugnato, in una svista percettiva, tale da poter integrare l’errore revocatorio, essendo dato espressamente atto nell’ordinanza di cui si chiede la revocazione del deposito RAGIONE_SOCIALE memoria a seguito RAGIONE_SOCIALE proposta avanzata dal relatore in vista dell’adunanza camerale ivi fissata.
2.2. Va poi qui richiamata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 9 maggio 2017, n. 11327, 23 ottobre 2014, n. 22517), secondo cui le nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza derivanti non dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicché, proposta, dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito, la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell’istituto RAGIONE_SOCIALE sospensione
necessaria, di cui all’art. 295 cod. proc. civ., con riferimento al giudizio di legittimità.
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in euro 5600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 20 settembre 2023.