Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27490 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17594/2016 R.G. proposto da : NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 14552/2015 depositata il 13/07/2015,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha impugnato l’avviso di liquidazione ed irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, con cui l’RAGIONE_SOCIALE ha preteso la maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, connessa alla revoca RAGIONE_SOCIALE agevolazioni prima casa, in considerazione della qualifica dell’immobile acquistato in data 8 luglio 2005 come immobile di lusso.
2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado.
3.L’appello del contribuente è stato respinto.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 15 aprile 2013 (r.g. n. 24514/2013).
La Corte di cassazione, con ordinanza della Sez. 6-T n. 14552 del 2015, ha rigettato il ricorso.
Nell’ordinanza si legge:
«Il motivo è inammissibile.
Per principio consolidato, di recente ribadito da Cass. n. 1926 del 03/02/2015, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese RAGIONE_SOCIALE parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo
oggetto, di cogliere il significato e la portata RAGIONE_SOCIALE censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa. Nella specie, il ricorso difetta di autosufficienza. Invero, oltre al rilevo che il motivo avrebbe dovuto essere formulato sotto l’egida dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, va evidenziato che, pur se la doglianza attiene, in sintesi, nell’avere la Commissione Regionale omesso la trattazione e il giudizio su di un punto decisivo per la controversia, quale l’accertamento del difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione e della conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente (v. pag. 8 del ricorso), il ricorrente omette di riportare il contenuto del ricorso introduttivo in cui tale questione era stata posta nonché quello dell’atto di impugnazione nella quale la stessa avrebbe dovuto essere ribadita impedendo a questa Corte ogni valutazione in ordine alle esposte doglianze. Con ulteriore difetto di sufficienza, poi, il ricorso, incentrato nel merito sulla dedotta illegittimità dell’avviso di liquidazione per difetto di motivazione, omette, anche sotto questo profilo, di riportare, se non per stralcio inidoneo allo scopo, il contenuto dello stesso avviso…».
4.Avverso tale ordinanza il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod.proc.civ.
L’RAGIONE_SOCIALE, non essendosi costituita tempestivamente, ha inizialmente depositato memoria al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza e successivamente una memoria difensiva.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 10 ottobre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha dedotto, con unico motivo, l’errore di fatto ex art. 391, primo comma, cod.proc.civ., in quanto è stata supposta l’inesistenza di un fatto e, cioè, l’inesistenza dell’autosufficienza del
ricorso per cassazione in relazione al contenuto del ricorso introduttivo, dell’atto di impugnazione e dell’avviso di liquidazione da cui è originata la controversia, la cui sussistenza risulta positivamente e irrefutabilmente dalla lettura del ricorso per cassazione, come confermato dalla relativa trascrizione nell’odierno atto di impugnazione.
2. In tema di revocazione RAGIONE_SOCIALE pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod.proc.civ.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione RAGIONE_SOCIALE parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Cass., Sez. U, 19 luglio 2024, n. 20013).
Deve, inoltre, ribadirsi che, in tema di revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391-bis cod.proc.civ. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (così Cass., Sez. 3, n. 29 marzo 2022, n. 10040; v. anche Cass., Sez. U, 28 maggio 2013, n. 13181, secondo cui non è idoneo ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395,
numero 4), cod. proc. civ., l’ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico-fattuali, per giunta estranei ai punti controversi sui quali essa si sia pronunciata, acquisiti attraverso la mediazione RAGIONE_SOCIALE parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand’anche risulti errata – di revocazione).
In particolare si è precisato che non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (Cass., Sez. 6 – L, 27 aprile 2018, n. 10184).
Recentemente si è, infine, chiarito che il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, primo comma, e 395 n. 4, c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare l’interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un’esatta percezione dei fatti, ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del principio di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., mentre lo stesso rimedio, ex art. 391-bis c.p.c., è ammissibile quando l’errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerge ictu oculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio non abbia avuto contezza della integrale trascrizione dell’atto risultante dal ricorso o della sua effettiva allegazione (Cass., Sez. 5, 13 maggio 2024, n. 13109).
3.Alla luce di tali premesse, deve in primo luogo escludersi l’essenzialità e decisività dell’asserito errore, visto che la sentenza ha evidenziato, oltre al difetto di autosufficienza, l’erronea formulazione della censura quale error in iudicando invece che quale error in procedendo («oltre al rilevo che il motivo avrebbe
dovuto essere formulato sotto l’egida dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4»).
Ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell’errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità logico-giuridica (Cass., Sez. 1, 29 marzo 2016, n. 6038).
4. A ciò si aggiunga che dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio r.g. 24514/2013 non emerge ictu oculi e in maniera incontrovertibile il contenuto dell’atto impugnato (questo il contenuto di tale ricorso in ordine all’avviso impugnato «l’Ufficio fondava la sua pretesa sulla base di una stima dell’RAGIONE_SOCIALE, allegata all’atto, che, a sua volta, traeva la superficie utile complessiva maggiore di 240 mq da non meglio precisati dati desunti dalla documentazione depositata agli atti di questo Ufficio»). Né l’avviso di liquidazione, riportato solo per stralcio nel ricorso introduttivo del giudizio r.g. 24514/2013, come affermato nell’ordinanza oggi impugnata, risulta, in base all’indice di tale ricorso, essere stato allegato allo stesso.
Non è configurabile, pertanto, il lamentato errore percettivo, ma piuttosto ci si trova in presenza di una valutazione della Corte in ordine alla idoneità, ai fini della autosufficienza del ricorso per cassazione, della trascrizione soltanto parziale dell’atto impugnato.
5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Solo per completezza deve ricordarsi che la memoria difensiva della controricorrente è
ammissibile alla luce del punto 2.4. del Protocollo d’Intesa sul processo civile in cassazione del 1° marzo 2023.
P.Q.M.
La Corte di cassazione:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 10/10/2024.