Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27339 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27339 Anno 2024
AVV_NOTAIO: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8638/2018 R.G. proposto da : CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario Straordinario p.t., rappresentata e difesa dall’avvocata NOME AVV_NOTAIO COGNOME per procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato
-intimata- avverso DECRETO di TRIBUNALE TRANI n. 732/2018 depositato il 06/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dalla presidente COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso, affidato a due motivi e illustrato da memoria, per la cassazione del decreto del
Tribunale di Trani del 6.2.2018 che, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’allora RAGIONE_SOCIALE, ha ammesso allo stato passivo RAGIONE_SOCIALE procedura i crediti (per € 28 .855.,79) vantati dall’opponente a titolo di sanzioni, aggi e spese maturati sui crediti di imposta già ammessi (in massima parte con riserva), rilevando in primo luogo che il G.D. era privo di giurisdizione a decidere dell’inesigibilità RAGIONE_SOCIALE poste in contestazione e, escludendo, comunque, che la RAGIONE_SOCIALE rivestisse la qualità di ente ecclesiastico non commerciale, come tale avente diritto alla sospensione dal pagamento dei crediti in questione, ai sensi dell’art. 1, co. 225 RAGIONE_SOCIALE l. n. 311/2004, prorogato dall’art. 1 co.188 RAGIONE_SOCIALE l. n. 147/2013
NOME, succeduta ad RAGIONE_SOCIALE nella titolarità del diritto controverso, ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
1.Con il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 1 co. 225 l. 311/2004 e succ. modd., 41 co. 7 l.289/02 e 4 d.l. n.245/02, e degli artt. 73 e 149 TUIR, la ricorrente contesta la decisione impugnata rilevando di essere un RAGIONE_SOCIALE (ente ecclesiastico, di diritto pontificio, civilmente riconosciuto dallo Stato italiano), avente per statuto precipue finalità di solidarietà sociale, in ragione RAGIONE_SOCIALE quali, oltre all’attività di culto, ha per oggetto attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria; osserva ancora: i) che il legislatore tributario riconosce un valore speciale alle attività civili (compresa quella commerciale) e religiose svolte dagli RAGIONE_SOCIALE, ai quali non si applicano le disposizioni relative alla perdita RAGIONE_SOCIALE qualifica di ente non commerciale, salvo che non sia provato che l’attività commerciale venga svolta in modo prevalente e travalichi i principi statutari di matrice canonica; ii) che ove ricorra questa prova l’RAGIONE_SOCIALE perderebbe in primis la qualità di ente ecclesiastico e poi il riconoscimento civile dello Stato, ma dietro emissione di un decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica, nella specie non
intervenuto; iii) che il tribunale ha errato nel ritenere che la prova di non esercitare in maniera prevalente attività di impresa fosse a suo carico; iv) che il giudice, inoltre, ha apoditticamente ritenuto che la sua ammissione alla procedura di RAGIONE_SOCIALE fosse indicatore dirimente RAGIONE_SOCIALE prevalenza dell’attività commerciale, di natura sanitaria, prestata.
Il motivo è infondato.
2.1 Come correttamente rilevato dal giudice del merito, e come già affermato da questa Corte in sede di esame di altro ricorso RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la medesima questione (Cass. n. 35548/2023), la sentenza che, a norma dell’art. 8 del d. lgs. n. 270/99, dichiara lo stato di insolvenza RAGIONE_SOCIALE imprese che possono accedere all’amministrazione straordinaria ai sensi dall’art. 2 del decreto stesso (e cioè imprese, aventi particolari requisiti dimensionali, soggette alle disposizioni sul fallimento, e dunque necessariamente esercenti attività commerciale, come si ricava dall’art. 1, 1° comma, l. fall.) è suscettibile di passare in giudicato anche per ciò che riguarda l’accertamento dello status di impresa commerciale dell’ente posto in A.S. e resta ferma, mantenendo tutti i suoi effetti, salvo che non ne intervenga la revoca con sentenza non più impugnabile.
2.2. Pertanto, al di là del fatto che non risulta pendente l’opposizione alla dichiarazione di insolvenza, la ricorrente non può pretendere che venga accertata la sua natura di ente non commerciale in un giudizio, quale il presente, che tipicamente si innesta nell’ambito di una procedura che presuppone la sua contraria qualità di impresa commerciale.
2.3. E’ del resto copiosa la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini dell’applicabilità dello statuto di imprenditore commerciale ad un ente, rileva solo che l’ente svolga in concreto, in via esclusiva o prevalente, attività di impresa commerciale (Cass. nn. 9589/1993, 8374/2000, 22955/2020), e ciò anche
quando la stessa sia finalizzata al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali altruistici, in quanto il fine altruistico (inteso come destinazione dei proventi ad iniziative connesse a detti scopi) non pregiudica il carattere imprenditoriale dei servizi resi, rimanendo giuridicamente irrilevante il movente soggettivo che induca l’imprenditore a esercitare la sua attività (Cass. 22955/2020 cit., Cass. nn. 17399/2011, 6835/2014, 4418/2022).
2.4 Da ultimo, va rilevato che l’accertamento dello status di impresa commerciale RAGIONE_SOCIALE ricorrente non può venir meno per effetto di una sentenza, seppure passata in giudicato, che l’abbia negato ad altri fini e al di fuori RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale.
Il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce l’erroneità del l’affermazione del tribunale secondo cui il G.D. era privo di giurisdizione a decidere dell’inesigibilità dei crediti controversi, è assorbito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in € 3 500 per compensi, oltre spese prenotabili a debito.
Dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10/01/2024.