Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29218 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 987/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE DI UDINE AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TRIESTE n. 227/2015 depositata il 08/06/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito di un controllo ex articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 sul Modello Unico presentato dalla società contribuente per l’anno d’imposta 2007 e, successivamente, 2008, all’ RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività istituzionale di realizzazione e locazione immobiliare di beni propri, venivano notificate cartelle di pagamento, quale recupero a tassazione delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, relative a spese sostenute dalla società nell’anno di imposta 2007 e 2008 su immobili propri, ma concessi in locazione a terzi. In disparte altri rilievi che non riguardano il prosieguo dell’odierna controversia, questo -la locazione a terzi- era infatti l’argomento ostativo al riconoscimento della detrazione in esame.
La società contribuente adiva il giudice di prossimità, trovando apprezzamento delle proprie ragioni, con conferma anche in grado di appello. Donde ricorre per Cassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi di ricorso, mentre è rimasta intimata la contribuente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 344, della legge numero 296 del 2006. In buona sostanza, il Patrono erariale afferma che l’agevolazione fiscale prevista nella citata disposizione normativa e relativa alla realizzazione di interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici può essere ottenuta solo con riguardo agli investimenti effettuati sui beni strumentali in uso della stessa parte contribuente, con esclusione dei cosiddetti beni marce e, segnatamente, degli immobili concessi in locazione a terzi.
In altri termini, secondo l’Ufficio, l’agevolazione in oggetto è limitata solo alle spese per i lavori di miglioramento su beni in proprietà ed in utilizzo del titolare di redditi di impresa, anche società, che li esegua.
Il motivo non può essere accolto.
Ed infatti, questa Corte è già intervenuta sul tema, anche di recente (cfr. Cass. T. n. 16180/2024) con orientamento cui merita qui dare continuità, sancendo che il beneficio fiscale, di cui all’art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un’agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d’imposta (cfr. Cass. V, n. 18915/2019; n. 29163/2019; in linea Cass. VI-5, n. 29426/2021; n. 30753/2021; Cass. V, n. 10126/2022).
Detto in termini diversi, trattasi di agevolazione tesa a favorire una generalizzata riqualificazione del patrimonio immobiliare, con beneficio indiretto all’economia nazionale per il maggior valore dei beni, oggetto di scambio o utilizzo. Tale impostazione non può subire distinzioni in ragione del diverso regime con cui i beni sono allibrati in capo al titolare, persona fisica o giuridica che sia, né a diversa conclusione autorizza l’esegesi del testo normativo, come ben argomenta la corte RAGIONE_SOCIALE.
A tale principio si è uniformata la sentenza in scrutinio che va esente da ogni censura sotto questo profilo.
Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2, primo comma, lettera b) e articolo 10, secondo comma, del D.M. Ministero delle Finanze 19/02/2007.
In altri termini si afferma che la sentenza in scrutinio abbia confuso il concetto di compatibilità della detrazione Irpef con determinati contributi pubblici ritenendola equivalente alla cumulabilità dei due benefici. Per l’effetto, la parte di finanziamento regionale dell’intervento avrebbe gli stessi vantaggi della parte sostenuta con risorse proprie, mentre -in tesi della ricorrente- non potrebbe l’erogazione regionale godere della detrazione fiscale di cui alla disciplina speciale in commento.
In primo luogo deve rilevarsi che l’art.6, comma 3, d.lgs. n.115/2008, di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia, ha espressamente escluso, a decorrere dal primo gennaio 2009, la cumulabilità dell’agevolazione in questione e d i ulteriori contributi per la promozione dell’efficienza energetica, siano essi statali, comunitari, regionali o locali, facendo salvi i certificati bianchi e quanto previsto dal comma 4. Il successivo comma 4 ha previsto la cumulabilità degli incentivi di diversa natura, nei limiti massimi stabili con decreti ministeriali.
Risulta, dunque, ragionevole e condivisibile l’argomentazione esposta nella sentenza in scrutinio, ove viene correttamente riportato il testo della disposizione ministeriale di cui viene denunciata la violazione con la censura qui in esame.
L’esegesi del formato normativo, secondo la gerarchia delle fonti ed un orientamento teleologico (art. 12 disp. prel. al codice civile), prevede il beneficio fiscale dell’esenzione sugli importi sostenuti per le opere di miglioramento energetico del patrimonio immobiliare, ma non richiede che tali importi (su cui si calcola l’agevolazione) rimangano in capo al soggetto che li ha corrisposti. In altri termini,
basta che il contribuente (in questo caso, l’RAGIONE_SOCIALE) abbia sostenuto quelle spese funzionali al miglioramento energetico, anche se poi quota parte di quelle spese fossero state ribaltate su un altro soggetto o provenissero da contribuzione pubblica. La censura, dunque, non può essere accolta perché tale opzione interpretativa introdurrebbe una limitazione al diritto riconosciuto dalla legge (art. 1, commi 344-347, l. n. 296/2006), sulla base di una disposizione regolamentare di grado inferiore, il cui testo si limita a ritenere compatibile il beneficio con gli altri eventuali sussidi di regioni ed enti locali. In altri termini, il riferimento al termine ampio di ‘compatibilità’ non può essere inteso con ‘non cumulabilità’, secondo la tesi proposta dal patrono erariale. Se è evidente che un diverso lemma sottende un diverso concetto, non è automatico che il primo stia a significare il contrario dell’altro, perché tale soluzione si prospetta arbitraria al pari di quella che vuole contrastare. Donde il coordinamento esegetico deve ricercarsi aliunde . Ed infatti, come correttamente rileva la sentenza in scrutinio, in altre occasioni (art. 16 bis , DPR n. 917/1986) il legislatore ha espressamente distinto fra ‘spese sostenute’ e ‘spese rimaste a carico del soggetto sostenitore’, consentendo così di avere un diverso ed esplicito criterio per individuare la base imponibile su cui calcolare l’agevolaz ione: in tale ultimo caso, il riferimento è stato alle spese che effettivamente sono rimaste a carico del contribuente, escludendo quelle che ha potuto ribaltare su altro soggetto.
A questa conclusione si perviene anche in forza di altro argomento logico. La disciplina generale in commento (l. n. 296/2006) prevede un’agevolazione fiscale che -come si è detto trattando del primo motivo di ricorso- trova la sua giustificazione nel miglioramento generale del patrimonio immobiliare (pubblico o privato) presente nel territorio dello Stato, con un ammodernamento generale, cui si unisce efficienza energetica e conseguente risparmio dell’economia nazionale: in questo senso, non si fa riferimento alla qualifica
soggettiva del proprietario, che può essere ente pubblico o soggetto privato, oppure ancora ente pubblico di diritto civile (c.d. privatizzato). Non si può quindi ricercare la provenienza dei fondi con cui le spese -portate ad agevolazione- sono state sostenute, ovvero le modalità con cui le risorse sono state reperite. Nello specifico, l’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, ERP ed altro) nasc e con fondi di dotazione derivati dalla fiscalità generale e costituisce comunque un soggetto operativo (già amministrazione autonoma) della mano pubblica.
Nello specifico, r icorre neppure l’ipotesi degli ‘specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni’ (come recita il prefato D.M. 19.02.2007) e su cui si appunta il motivo di scrutinio qui in esame. Ed infatti -secondo la corretta ricostruzione della sentenza impugnata- la quota parte delle spese sostenute da RAGIONE_SOCIALE per gli interventi in oggetto non deriva da ‘specifici incentivi’ disposti dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia, ma -semmaidal programma pluriennale di finanziamento degli interventi disposto con L.R. 47/1991 e, successivamente, L.R. n. 6/2003, dove vengono individuati i sussidi regionali, calcolati in ragione del numero di alloggi in proprietà e di alloggi vetusti, da assegnarsi alle RAGIONE_SOCIALE. Trattasi, all’evidenza, di contributi generali connessi a lla funzione promuovere il diritto alla casa delle fasce deboli, non di ‘specifici incentivi’, tanto è vero che la fonte delle erogazioni è precedente di sei anni alla disciplina agevolativa qui in esame, sicché in nessun caso di può parlare di collegamento fra la contribuzione regionale e (quota del)le spese su cui RAGIONE_SOCIALE ha beneficiato dell’agevolazione.
Può, dunque, essere espresso il seguente principio di diritto:
<>.
Il motivo non può quindi essere accolto.
In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva di RAGIONE_SOCIALE.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19/09/2024.