Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22451 Anno 2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 4705 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2021, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore pro tempore ;
-intimato-
Oggetto:Tributi
Fallimento società- interruzione- riassunzione- mancata comunicazi udienza al curatore
dell’avviso di fallimentare
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22451 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 845/12/2020, depositata in data 16 luglio 2020, non notificata.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
-l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE liquidazione, avverso la sentenza n. 120/01/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato, per l’anno 2010, l’indebita detrazione Iva in relazione a fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE a fronte di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti;
-in punto di diritto, la CTR confermava la decisione della CTP per non avere l’RAGIONE_SOCIALE provato l’asserita partecipazione della società contribuente nella frode portata a compimento dalla RAGIONE_SOCIALE; in particolare, ha evidenziato che: 1) la RAGIONE_SOCIALE era cessata il 12.12.2013 (ovvero tre anni dopo lo svolgimento dei fatti) per cui non era ipotizzabile la conoscenza da parte di NOME di eventuali comportamenti fraudolenti della RAGIONE_SOCIALE, quale società pienamente operativa negli anni 20082010; 2) la RAGIONE_SOCIALE, nell’an no 2010, risultava a credito non soltanto per le fatture ricevute da RAGIONE_SOCIALE ma anche per quelle ricevute da altri fornitori sicuramente estranei all’ipotizzata frode;
il Fallimento RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore pro tempore è rimasto contumace;
-all’udienza del 24 novembre 2023, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito;
CONSIDERATO CHE
C on l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 43 della LF, 43 e 31 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR – a fronte della dichiarazione di interruzione del giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento della società contribuente -emesso la pronuncia di rigetto dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, in difetto di costituzione del rapporto processuale RAGIONE_SOCIALE parti atteso che l’avviso di trattazione, a seguito di r iassunzione del giudizio a cura dell’Ufficio, era stato notificato dalla cancelleria via pec ai difensori della società costituti prima del fallimento i quali avevano anche formalmente comunicato la cessazione di efficacia del mandato; in particolare, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato violato: 1) l’art. 43, comma 1, della LF in quanto il giudizio, nonostante l’avvenuto fallimento della società e la dichiarazione dell’evento interruttivo, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 546/92, era proseguito in sostanza nei confronti del fallito benché privo di capacità processuale; 2) l’art. 43, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 546/92, assumendo rilevanza, nel processo tributario, ai fini della tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto , la data di deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, gravando sulla segreteria della commissione tributaria l’onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 546/92, anche alla parte colpita dall’evento interruttivo ossia, nell a specie, al curatore del fallimento.
2.Il motivo è infondato.
2.1. In punto di fatto, come risulta dall’esame dell’acquisito fascicolo dei gradi di merito (senz’altro consentito a questa Corte, trattandosi quello denunciato di error in procedendo , per il quale la Corte stessa è anche giudice del fatto processuale ex multís , Cass. n. 6014/2018): 1) la CTR dichiarava, in data 4 marzo 2019, l’interruzione del giudizio essendo stata rappresentata la dichiarazione di fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 3/2019 del 14.1.2019; 2) l’Ufficio lo riassumeva nei termini di legge, con istanza di
fissazione di udienza depositata il 27.9.2019; 3) la cancelleria comunicava, via PEC, l’avviso di trattazione ai difensori della società in bonis costituiti prima del fallimento (COGNOME NOME; NOME COGNOME e NOME COGNOME) e non al curatore fallimentare.
2.2. La dichiarazione di fallimento determina il trasferimento al curatore della legittimazione a far valere rapporti di diritto patrimoniale che facevano capo al debitore (artt. 43 l. fall., 143 d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), essendo il debitore privo, in linea AVV_NOTAIO, della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ad eccezione dei casi in cui il debitore dichiarato fallito agisca per la tutela di diritti di natura strettamente personale ex artt. 46 l. fall., 146 d. lgs. n. 14/2019 (Cass., 9.05.2019, n. 12264) e qualora gli organi della procedura concorsuale siano rimasti inerti ( ex plurimis, Cass. 5.12. 2019, n. 31843; Cass., sez. 5, n. 543/2023).
2.3. Nel comporre un contrasto giurisprudenziale, questa Corte a sezione unite nella sentenza n. 11287 del 2023,ha affermato i seguenti principi di diritto: ‘ in caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato; l’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo e va conseguentemente rilevata anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo . ‘
Nella suddetta sentenza la Corte ha precisato che: «Quanto al regime di rilevabilità del difetto di capacità processuale del fallito – questione pure posta dall’ordinanza di rimessione – si riscontrano nella giurisprudenza di legittimità (come anche in dottrina) non convergenti orientamenti. In base ad un primo indirizzo, si verterebbe di un difetto di legittimazione non assoluto ma relativo,
in modo tale che esso potrebbe essere rilevato solo su eccezione della curatela nell’interesse della massa dei creditori, dunque non dalla controparte né tantomeno dal giudice d’ufficio. Alla radice di questo convincimento vi è un allineamento del dato processuale a quello sostanziale, nel senso che così come il fallito – che resta titolare del rapporto giuridico e del patrimonio affidato ex art. 31 l.fall. alla disponibilità ed all’amministrazione del curatore – può porre validamente in essere atti negoziali e pagamenti anche successivamente alla dichiarazione di fallimento, ferma restando la loro inefficacia-inopponibilità rispetto ai creditori (art. 44 l.fall.), altrettanto dovrebbe dirsi con riguardo all’attività processuale, la quale sarebbe validamente compiuta, pur in difetto dei requisiti di legittimazione di cui all’articolo 43 l.fall., fino a che il curatore, ritenendone inopportuna l’acquisizione alla massa, questo difetto non eccepisca (v. Cass. Sez. 6^-5^ n. 27277/16 con richiami). In ragione di un secondo indirizzo, trattandosi di questione che non attiene alla titolarità del diritto ma ad una carenza di capacità o legittimazione attinente ai presupposti processuali ed il cui verificarsi è subordinato alla attivazione del curatore, il relativo vizio avrebbe invece carattere assoluto, così da poter e dover essere rilevato anche d’ufficio dal giudice ogniqualvolta emerga dagli atti di causa l’interesse della curatela per il rapporto dedotto in lite. In presenza di questo palesato interesse (vale a d ire, del difetto di un’inerzia obiettivamente intesa) il rapporto litigioso deve ritenersi ex lege acquisito al fallimento, così da rendere ‘inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito’ (Cass. Sez. 2^ n. 31313/18 con richiami) ed il difetto di capacità processuale di quest’ultimo non rientra più nella sola disponibilità del curatore, assumendo piuttosto uno spessore ordinamentale, cioè assoluto (Cass. Sez.5^, n. 21765/15 ed altre). Tanto più alla luce della soluzione che si è indicata in ordine al presupposto della legittimazione sostitutiva del fallito in ambito tributario (inerzia semplice), si ritiene che debba essere preferita questa seconda interpretazione, del resto già argomentabile da Cass. SSUU n. 27346/09, secondo cui: ‘in seguito all’apertura della procedura, in relazione ai rapporti patrimoniali in essa compresi, sussiste una legittimazione processuale del fallito e dei soggetti sottoposti a liquidazione coatta amministrativa suppletiva, in deroga alla legittimazione esclusiva degli
organi della procedura, in relazione a detti rapporti, nel solo caso d’inattività e disinteresse di questi, mentre ove riguardo al rapporto in questione essi si siano attivati, detta legittimazione suppletiva non sussiste e la sua carenza può essere rilevata d’ufficio”. Dunque, il solo fatto che il curatore si sia attivato in sede giurisdizionale in relazione al medesimo rapporto patrimoniale dedotto in giudizio dal fallito – sia nel medesimo processo da quest’ultimo intentato, sia in altro separato processo di cui si abbia contezza – denota l’interesse del medesimo per la lite e, con ciò, l’apprensione del rapporto stesso al concorso; il che integra appunto, con il difetto di inerzia e dismissione, il presupposto della regola AVV_NOTAIO di cui all’articolo 43 l.fall., in base alla quale per questo genere di rapporti ‘sta in giudizio il curatore’ e non altri. La soluzione non muta ed anzi, trova in ciò ulteriore conforto di sistema qualora il giudizio sia stato validamente ed efficacemente intrapreso dal debitore prima della dichiarazione di fallimento, posto che in tal caso il regime previsto dal terzo comma dell’articolo 43 l.fall. impone, come già osservato, l’interruzione automatica e d’ufficio del processo ogniqualvolta si abbia notizia della sentenza dichiarativa, e ciò proprio per la sopravvenuta perdita della capacità processuale della parte dichiarata insolvente; il che dà modo al curatore di valutare l’interesse della massa ad eventualmente riassumere e coltivare il giudizio interrotto, e fermo restando che anche in questo caso – ed alla stessa maniera – in presenza di attivazione della curatela, l’incapacità del fallito a proseguire il giudizio non potrà che essere rilevata d’ufficio. La conclusione qui accolta -che si affranca dalle criticità derivanti da un troppo stretto parallelismo tra piano sostanziale e piano processuale e, in particolare, dall’estensione a quest’ultimo del regime di inefficacia proprio essenzialmente degli atti negoziali e dei pagamenti ex art. 44 cit. – tanto più si avvalora in ragione RAGIONE_SOCIALE peculiarità del rapporto tributario e RAGIONE_SOCIALE modalità del suo accertamento giurisdizionale. Ciò perchè sono evidenziabili nella disciplina processuale di cui al d.lgs. 546/92 tanto un regime tassativo ed a rilievo ufficioso della legittimazione e della capacità di stare in giudizio RAGIONE_SOCIALE parti del rapporto tributario (artt. 10 segg.), quanto una regola di unitarietà decisionale e di necessaria concentrazione soggettiva ed oggettiva di tutti i procedimenti aventi ad oggetto il medesimo atto impositivo (v. artt. 14 e
29), così da quantomeno sollecitare e favorire l’emersione di quel requisito di interesse mediante attivazione giurisdizionale della curatela che si è detto essere alla base della rilevabilità d’ufficio del difetto di capacità del contribuente fallito».
2.5.Nella specie, a fronte della dichiarazione di fallimento della società contribuente nel corso del giudizio di appello, la curatela fallimentare ha assunto un comportamento oggettivo di inerzia nel non riassumere e coltivare il giudizio interrotto per cui il difetto di legittimazione processuale della società fallita -alla quale soltanto risulta essere stato comunicato l’avviso di trattazione a seguito di riassunzione operata a cura dell’Ufficio -non era rilevabile d’ufficio; dall’altro, la non integrità del contraddittorio per essere stato l’avviso di trattazione comunicato a cura della cancelleria soltanto ai difensori della società in bonis costituiti prima del fallimento, costituiva un vizio opponibile esclusivamente dalla curatela fallimentare, quale parte nel cui interesse è stabilita la nullità medesima, a norma dell’art. 157, comma 2 c.p.c. Va, al riguardo, ribadito il principio secondo cui (Cass.6692/2015) ” la nullità derivante dall’omessa od irregolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l’impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 327 cod. proc. civ. In mancanza, la sentenza acquista efficacia di giudicato e la nullità di essa non può essere fatta valere nei giudizi di impugnazione degli ulteriori atti consequenziali emanati dall’erario sulla base della sentenza ormai passata in giudicato ” (cfr. Cass.23323/2013, con riferimento al processo tributario, con specifico richiamo all’irrilevanza del rilievo circa l’omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161, primo comma, cod. proc. civ., in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato; Cass. n. 12069 del 2010; Cass. n. 24575 del 2010; Cass.
19248 del 2014; Sez. 6 – 5, Ord. n. 8371 del 2017; Sez. 5, Ord. n. 22566 del 2017).
3.In conclusione, il ricorso va rigettato.
4.Nulla sulle spese di giudizio essendo rimasto intimato il Fallimento e non avendo svolto alcuna attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024