Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 39 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 39 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in atti, che ha indicato recapito PEC, avendo i ricorrenti dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO;
-ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello AVV_NOTAIO presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata.
-controricorrente –
IVA, IRAP, Irpef -.anno 2002. RAGIONE_SOCIALE – Autorizzazione del giudice delegato per il ricorso per cassazione -Mancata produzione -Inammissibilità del ricorso.
RAGIONE_SOCIALE
Intimata
avverso
le sentenze della Commissione Tributaria Regionale Sicilia Sez. Staccata di RAGIONE_SOCIALE, nn. 3764, 3765 e 3766 pronunciate, tutte, il 4.4.2017 e depositate il 2.10.2017;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME alla pubblica udienza del 7 ottobre 2025;
udito il P.M., in persona della AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto;
udita per l’RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO dello AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso. Nessuno comparso per parte ricorrente.
Fatti di causa
1.La controversia trae origine dall’impugnazione , con separati ricorsi, de ll’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per IVA e IRAP anno 2002 emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (con attività dichiarata di fabbricazione di paste alimentari), con cui si perveniva in via induttiva ex art.39 comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 alla determinazione di ricavi non dichiarati per euro 395.714,00 ed al recupero di costi per euro 208.942,00, e dei due conseguenti avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO 2006 e n. NUMERO_DOCUMENTO per maggiore Irpef emessi nei confronti dei due soci, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
La Ctp di RAGIONE_SOCIALE con sentenze nn.219, 221 e 222 del 27.3.2008 accoglieva i ricorsi proposti dalla curatela del fallimento della società (dichiarato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sent.n.23/05) e dei soci, dichiarati anch’essi falliti, annullando
parzialmente gli avvisi di accertamento ‘ limitatamente alle determinazione induttiva dei ricavi conseguente al maggior ricarico applicato dall’Ufficio (121,12%) rispetto a quello operato dal contribuente (pari a 93,96%) ‘ , confermandoli nel resto.
Avverso le predette sentenze della CTP proponeva, con atti separati, appello in via principale l’RAGIONE_SOCIALE , deducendo la legittimità del ricorso al metodo induttivo, ed appello incidentale la curatela del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE e dei soci, contestando le risultanze del pvc ed il disconoscimento dei costi.
4.La CTR della Sicilia- Sez. Staccata di RAGIONE_SOCIALE, con le sentenze nn. nn. 3764, 3765 e 3766 pronunciate, tutte, il 4.4.2017 e depositate il 2.10.2017, con motivazioni identiche, accoglieva gli appelli dell’RAGIONE_SOCIALE e rigettava quelli della parte contribuente, confermando gli atti impugnati.
Avverso le decisioni assunte dal giudice degli appelli, hanno proposto unico ricorso il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE e dei soci, in persona del curatore fallimentare, affidandosi a due motivi.
Resiste mediante controricorso l ‘Ufficio instando per la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza, il P.M., nella persona del la sostituta procuratrice generale NOME COGNOME, ha depositato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
La difesa della ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. in data 26.9.2025, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Con il suo primo motivo, parte ricorrente deduce la ‘ violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto con
riferimento all’art.360 comma 1 n.3 e n.5 c.p.c. relativamente alla esclusione RAGIONE_SOCIALE spese per lavoro dipendente nella determinazione della percentuale di resa/ricarico RAGIONE_SOCIALE materie prime (farina) ‘ , dolendosi dell’omessa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto (non indica quali) e RAGIONE_SOCIALE note tecniche e metodologiche dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativ e al settore merceologico di competenza, nonché dell’omessa valutazione di un fatto decisivo, ossia la necessità di avvalersi di personale dipendente per trasformare la farina in pasta.
Con il secondo motivo, parte ricorrente denunzia la ‘ violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ex art.360 comma 1 n 3 e 5 c.p.c. quanto al disconoscimento della competenza ed inerenza dei costi ‘ , in particolare deducendo la violazione de ll’art.75 , comma 1, seconda parte del d.P.R. 917 del 1986 quanto alle spese per premi ai clienti, in quanto i costi sarebbero divenuti oggettivamente determinabili solo a chiusura dell’esercizio del 2001 e sostenuti nel 2002. Censura , inoltre, sotto il profi lo di cui all’art.360 n.5 cpc, l’omessa valutazione della ‘ tematica ‘ (così testualmente in ricorso) per cui la volontà negoziale contenuta nei mandati di agenzia non può prevalere sulla regola tributaria che solo la società può contabilizzate i costi ad essa fatturati quanto alle spese di carburante disconosciute; ed ancora, l’omessa valutazione della tematica RAGIONE_SOCIALE spese per prestazione di servizi fattura d’acconto lavori in ferro e altri costi ripresi a tassazione residua.
Premessa l’ammissibilità del ricorso cumulativo a vverso più sentenze, emesse in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico, allorquando la soluzione dipende da identiche questioni di diritto, comuni a tutte le cause (Cass. Sez. 5, 11/04/2025, n. 9508, Rv. 674939 -01 ), tuttavia l’ esame dei motivi di ricorso è precluso da una
pregiudiziale ragione di inammissibilità per carenza di legittimazione processuale del curatore fallimentare.
Agli atti si rinviene solo la procura speciale rilasciata al difensore dal curatore dei fallimenti della società e dei soci in calce al ricorso, procura in cui non si fa menzione del decreto contenente l’autorizzazione del G.D. , mentre nell’ intestazione del ricorso si indica come intervenuta la predetta autorizzazione in data 9.1.2018 che, tuttavia, non risulta essere stata prodotta, in quanto l’allegato n.1 corrisponde ad una RAGIONE_SOCIALE tre sentenze impugnate, né il decreto autorizzatorio è stato depositato nei 15 giorni prima dell’ udienza pubblica.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, cui va data continuità, il curatore del fallimento, pur essendo l’organo deputato ad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedura fallimentare, non è fornito di una capacità processuale autonoma, bensì di una capacità che deve essere integrata dall’autorizzazione del giudice delegato, che anzi (per come prescrive l’art. 25, n. 6, secondo inciso, della legge fall.) dev’essere rilasciata in relazione a ciascun grado del giudizio, tanto che, in mancanza di specifica autorizzazione per il singolo grado di giudizio, sussiste il difetto di legittimazione processuale, a nulla rilevando che il curatore sia stato parte in senso formale nel grado di giudizio precedente in quanto fornito di un’autorizzazione per esso. Inoltre, mentre nelle fasi di merito (per quanto si desume per il giudizio di primo grado dall’art. 182, comma 2, c.p.c. e per quello d’appello in forza dell’estensione di tale norma in base all’art. 359 c.p.c.), la mancata produzione dell’autorizzazione del giudice delegato può essere supplita a seguito di invito del giudice che la rilevi ad effettuarla, nel giudizio per cassazione tale possibilità deve escludersi, in quanto la presenza di una regolamentazione dello
svolgimento processuale del tutto speciale, in particolare nel senso dell’esclusione di una normale attività istruttoria e della previsione a pena di improcedibilità della necessità di depositare i documenti sull’ammissibilità del ricorso all’atto del deposito di quest’ultimo (art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.), nonché della sola possibilità alternativa di provvedere al loro deposito anche successivamente, ma con notifica di apposito elenco alla controparte e, quindi, prima dell’udienza (art. 372, comma 2, c.p.c.), escludono, per un’evidente esigenza di non contraddizione, che la Corte di cassazione possa rivolgere alla parte l’invito al deposito dell’autorizzazione. Inoltre, la questione della mancata produzione è rilevabile d’ufficio, atteso che attiene alla materia della rappresentanza in giudizio, la cui esistenza, come dimostra proprio il riconoscimento del potere ufficioso di cui al l’art.182, comma 2, c.p.c. cit., dev’essere controllata d’ufficio dal giudice e, quindi, anche dalla Cassazione (stavolta non ostandovi l’assenza di attività istruttoria), inerendo alla “legitimatio ad processum” che non è disponibile dalle parti (Cass. Sez. 3, 22/07/2005, n. 15392, Rv. 582937 -01; Conf. Sez. 3, Sentenza n. 26359 del 16/12/2014 (Rv. 634376 – 01).
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione processuale del curatore.
I rilievi che precedono assorbono ogni considerazione su: a) l’evidente inammissibilità del primo motivo sia per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto
giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (da ultimo, Sez. 5, Ordinanza n. 28541 del 06/11/2024, Rv. 672672-01), sia per la mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE norme di legge violate e sia, ulteriormente, sotto il profilo della non consentita estensione della doglianza ex art.360 n.5 c.p.c. a questioni ed argomentazioni giuridiche (quale l’incidenza dei costi de l personale dipendente sulla percentuale di resa/ricarico), del tutto avulse da uno specifico accadimento o specifica circostanza in senso naturalistico (da ultimo, Ordinanza n. 2961 del 06/02/2025, Rv. 673975 -01); b) l’ inammissibilità anche del secondo motivo, per i medesimi profili della sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei e della surrettizia estensione del paradigma normativo di cui all’art.360 n.5 c.p,c a questioni ed argomentazioni giuridiche tendenti a sindacare il merito della motivazione impugnata.
Le spese si liquidano in dispositivo secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 7.800, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
(NOME COGNOME) NOME COGNOME