Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7948 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7948 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22554/2017 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore generale, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la cui sede in Roma, alla INDIRIZZO domicilia,
–controricorrente–
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 473/2017 depositata il 23/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dal Co:
NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il sig. NOME è cittadino statunitense residente in toscana fra il 2004 ed il 2009. Il 21 febbraio 2014 era attinto da cartella di pagamento ed iscrizione a ruolo per credito d’imposta statunitense disconosciuto dal Fisco italiano, scaturente da controllo formale ex art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973, sull’anno di imposta 2007.
Avversava quindi il titolo esecutivo con plurime doglianze circa la mancata notifica nei termini ed in ordine al fondamento della pretesa tributaria, poiché il credito d’imposta maturato negli Stati Uniti rientrava fra quelli ammissibili in Italia, in ragione della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra questi due Stati.
Il giudice di prossimità rilevava che l’atto impo -esattivo era stato notificato nel 2012, quindi entro i termini di legge, tramite notifica all’irreperibile, con deposito presso la casa comunale, non essendosi trovato il contribuente nell’indirizzo italian o e non avendo fornito nuovo indirizzo.
Il giudice dell’appello confermava la statuizione, donde il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi di doglianza, ulteriormente illustrati con memoria in prossimità dell’odierna adunanza. Per parte sua, l’RAGIONE_SOCIALE ha spiegato tempestivo controricorso con il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE generale dello RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti cinque motivi di ricorso, di cui i primi tre attengono alla ritualità della notifica e gli ultimi due alla spendibilità in Italia del credito di imposta maturato negli Stati Uniti, in ragione della predetta Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni.
Rilevato che non sussistono gli elementi di evidenza decisoria che consentono la definizione in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.,
P.Q.M.
La Corte rinvia l’affare a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME