Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33906 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33906 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
CONTRIBUTO UNIFICATO
sul ricorso iscritto al n. 17900/2020 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), residente in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, difesa in proprio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 cod. proc. civ.
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale SEGRETERIA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1415/6/2019 RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana, depositata in data 11 ottobre 2019;
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 6 luglio 2023;
RILEVATO CHE:
con l’impugnata sentenza la Commissione RAGIONE_SOCIALE regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana respingeva l’appello proposto dalla contribuente contro la pronuncia n. 162/3/2018 RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva, a sua volta, rigettato il ricorso originario proposto contro gli avvisi di pagamento concernenti crediti derivanti dall’omesso versamento di contributi unificati emessi dalla segreteria RAGIONE_SOCIALEa predetta Commissione;
1.1. nello specifico, il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, dopo aver rappresentato che « l’appello prodotto appare particolarmente consistente (ben 566 pagine) e presenta numerose ripetizioni molte RAGIONE_SOCIALEe quali del tutto generiche ed irrilevanti ai fini del giudizio, con argomentazioni esposte in modo disordinato che ne rendono difficoltosa la lettura e la capacità di valutare la consistenza dei rilievi mossi» , ha ritenuto di condividere la decisione di primo grado, osservando che:
-l’ufficio ha emesso « gli inviti a pagare sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa comunicazione RAGIONE_SOCIALEa Cancelleria Centrale Civile RAGIONE_SOCIALEa Cassazione per omesso versamento di quanto dovuto per spese di giustizia ai sensi degli artt. 13, 14, e 30 del DPR 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) » ;
« non sono riscontrabili i precisi motivi che inducono l’appellante a ritenere di non essere tenuta al versamento di quanto dovuto » ;
« peraltro le questioni di illegittimità costituzionale sollevate risultano manifestamente infondate basandosi su considerazioni
vaghe ed incomprensibili, fermo restando che la Corte Costituzionale si è già espressa rigettando tutte le questioni sollevate sull’illegittimità costituzionale del contributo unificato» ;
« infondata è altresì l’eccezione sollevata anche in primo grado relativa alla capacità di stare in giudizio del resistente stante disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992 che espressamente riconosce alle cancellerie o segreterie degli Uffici giudiziari di stare in giudizio direttamente per il contenzioso in materia di contributo unificato» (così nella sentenza impugnata);
con ricorso notificato in data 15 giugno 2020, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia;
il RAGIONE_SOCIALE Segreteria RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 9 luglio 2020;
CONSIDERATO CHE:
la ricorrente, dopo aver riepilogato la vicenda processuale, ha articolato cinque «cd. motivi» (v. pagina n. 9 del ricorso) di impugnazione, assumendo quanto segue:
1.1. « 1) cd. motivo (motivo ex art. 360 n. 3-4-5 cpc e art. 111 Cost c. VII)» , ribadendo l’eccezione di incapacità processuale e la nullità RAGIONE_SOCIALEa procura non autenticata rilasciata alla controparte, ponendo in rilievo che questa era stata « rappresentata e difesa su delega del dottor COGNOME da tre dipendenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE tra cui il Direttore RAGIONE_SOCIALEa segreteria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, su procura anche non autenticata del dottor COGNOME e su foglio svolazzante » (v. pagina n. 9 del ricorso), sottolineando che « mancava sempre la capacità del direttore RAGIONE_SOCIALEa segreteria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE » e che « Stante le predette norme di legge in CT l’ufficio sta in giudizio direttamente, senza la possibilità di delega con procura » (v. pagina n. 10 del ricorso);
1.2. « 2) II cd. Motivo (motivo ex art. 360 n. 3-5 cpc e art. 111 Cost c. VII )» , assumendo sul punto che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha condannato l’istante alle spese di lite per l’ammontare di 150,00 €, senza prova RAGIONE_SOCIALEe stesse e senza nemmeno che venisse inoltrata la relativa richiesta, osservando, da un lato, che « i soggetti illecitamente delegati con procura non sarebbero stati comunque oggetti ‘abilitati’ ex art. 12 Dlgvo 546/92 » (v. pagina n. 11 del ricorso), « i difensori di controparte non c’erano né per legge vi potevano essere» (v. pagina n. 16 del ricorso) e, sotto altro versante, che « essendo abolite le tariffe non esistono più ‘i diritti e onorari’» (v. pagina n. 4 16el ricorso), lamentando, infine, anche la mancata prova degli esborsi;
1.3. « 7) cd. motivo (motivo ex art. 360 n. 4 cpc e art. 111 Cost c. VII )» , eccependo la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza perché « non hanno messo i difensori di controparte poiché avrebbero dovuto metterli poiché qui non c’è stata CTU con relativa assistenza » (v. pagina n. 15 del ricorso) , segnalando, altresì, che non erano stati indicati nell’atto notificato al destinatario i termini e le autorità a cui era possibile ricorrere;
1.4. « 8) cd. motivo La ctr come evidente deve aver sbagliato fascicolo, evidente non solo perché afferma che i miei atti sono generici ma anche perchè afferma che ho impugnato degli inviti di pagamento RAGIONE_SOCIALEa cassazione che controparte sconfessa» (v. pagina n. 15 del ricorso);
1.5. «9 (motivo ex art. 360 n. 3-4-5 cpc e art. 111 Cost c. VII )» , eccependo l’omessa « valutazione dei rilievi di nullità anche per incostituzionalità, per gli effetti erga omnes richiesti dalla comparente, partendo dal semplice rilievo del mancato assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova che grava su controparte RAGIONE_SOCIALEa notifica degli atti ex art. 2697 cc che non hanno dato, riguardo alle pec neanche ex Dpr 68/05» (v. pagina n. 15 del ricorso);
nel ricorso per cassazione risulta, inoltre, avanzata « Istanze di disapplicazione ex art. 5 L. 2248/1865 all. 3 – L. dichiarata
fondamentale nel nostro ordinamento dal Dlgvo 179/09 (cfr. anche art. 3 c. II L. 241/90) e di incostituzionalità art. 1 L. cost. 1/48 -art. 1 c. II -2-24 c. I e II-52 c. I -54-134-137 Cost. e 23 c.c. ed anche sempre per il presidente del tribunale ex art. 11 disp. att. c.c. con richiesta di trasmissione d’ufficio anche da parte del pubblico ministero » ed all’uopo la contribuente ha allegato una memoria di centinaia di pagine, sviluppata sui più disparati temi giuridici ;
a fronte RAGIONE_SOCIALE‘illustrato contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, l’impugnazione risulta, dunque, essersi sviluppata attraverso i riepilogati « cd motivi » del ricorso e la citata memoria, che si caratterizza, invece, per il suo non sintetizzabile contenuto, spesso non comprensibile e di cui sfugge la pertinenza con il tema decisorio in esame, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘alluvionale riferimento a testi normativi assai eterogenei, del richiamo alle più disparate disposizioni normative (tra le tante, la legge 20 marzo 1865, n. 2248, la legge 8 marzo 1999, n. 50, la legge 15 marzo 1997, n. 59, la legge 23 dicembre 1999, n. 448, la legge 9 ottobre 1971, n. 825, il d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in tema di imposta di registro, e di tante altre inconferenti disposizioni anche del codice civile), il cui nesso e rilevanza con l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa questione controversa non è stato rappresentato, né risulta altrimenti recuperabile;
soprattutto, la stesura RAGIONE_SOCIALEa predetta memoria non risponde ai requisiti di chiarezza, sinteticità e di precisa riferibilità alla decisione impugnata, come imposti dall’art. 366 cod. proc. civ., nei termini chiariti dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis , Cass. Sez. VI/II, 14 maggio 2018, n. 11603 e Cass., Sez. I, 13 aprile 2017, n. 9570) in ordine ai requisiti di specificità ed autosufficienza, normativamente richiesti per porre la Corte nelle condizioni di effettuare, con la dovuta concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa assegnato;
le contestazioni si caratterizzano, invece, per l’assenza di ogni sforzo di economia processuale, volto a puntare sulla critica diretta alle elementari ragioni su cui si è basata la sentenza impugnata, così
trascurando di considerare che il ricorso per cassazione costituisce un rimedio di tipo impugnatorio a critica vincolata, « con riguardo al quale quelle di precisione, chiarezza, pertinenza e sinteticità costituiscono non già mere ed opzionali connotazioni stilistiche, ma puntuali e cogenti prescrizioni di legge funzionali al corretto espletamento del suddetto controllo di legittimità (così Cass ., Sez. T. 30 novembre 2022, n. 35342, resa tra le stesse parti ed ai cui più ampi contenuti si rinvia, seguita poi, sempre tra le medesime parti ed in relazione all’analogo oggetto del contendere, da Cass., Sez. T., 24 luglio 2023, n. 22085; Cass., Sez. T., 25 luglio 2023, n. 22382; Cass., Sez. T., 25 luglio 2023, n. 22406; Cass., Sez. T., 24 agosto 2023, n. 25254; Cass., Sez. T., 6 settembre 2023, n. 26012; Cass., Sez. T., 7 settembre 2023, n. 26093; Cass., Sez. T., 7 settembre 2023, n. 26109);
le istanze di disapplicazione e di incostituzionalità» risultano, quindi, inammissibili, appena aggiungendo che il vaglio di costituzionalità RAGIONE_SOCIALEa disciplina del contributo unificato (anche) nel giudizio tributario è già stato positivamente effettuato dalla Corte costituzionale (cfr., in particolare, Corte cost. 7 aprile 2016, n. 78 e 29 marzo 2019, n. 67, ai cui contenuti comunque si rinvia);
per quanto riguarda i « cd. motivi», va osservato che:
9.1. risulta ancora inammissibile, per difetto di specificità, la censura relativa al difetto di capacità processuale RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio giudiziario resistente, non avendo l’istante opposto alla decisione impugnata un apparato argomentativo idoneo a confutare le illustrate ragioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza in esame, basate sulla chiara disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui « Stanno altresì in giudizio direttamente le cancelleria o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato »), limitandosi a ribadire che « mancava sempre la capacità del direttore RAGIONE_SOCIALEa segreteria » (v. pagina n. 10 del ricorso), mentre non è stata precisata la ragione RAGIONE_SOCIALEa dedotta illiceità RAGIONE_SOCIALEa procura (non potendo essere tale per l’asserita
mancata autentica RAGIONE_SOCIALEa stessa), peraltro senza nemmeno riportare in ricorso, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza del relativo motivo, il contenuto RAGIONE_SOCIALEa stessa in modo da poterne decifrare la sua effettiva natura e rilevanza;
9.2. con riferimento alla condanna alle spese di giudizio, va ricordato che essa va operata di ufficio, prescindendo dalla richiesta di parte (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, 13 maggio 2011, n. 10663) e che l’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha sempre normativamente previsto la ripetibilità di dette spese nell’ipotesi in cui l’attività difensiva sia stata svolta da funzionari RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), solo alle modalità di determinazione dei compensi, il tutto come ampiamente chiarito da questa Corte con la pronuncia RAGIONE_SOCIALE’11 ottobre 2021, n. 27634, ai cui contenuti si rimanda, appena aggiungendo che non vi è stata condanna al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese vive;
9.3. è infondato il terzo « cd. motivo», in quanto la sentenza non doveva indicare i difensori RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, poiché non erano stati nominati, il che è conforme al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui «La sentenza deve contenere l’indicazione dei difensori se vi sono» ), mentre risulta inconferente il richiamo alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241 (secondo cui « In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere »), giacchè tale disposizione concerne il procedimento amministrativo e la sua dedotta violazione non può determinare l’eccepita nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza;
9.4. è inammissibile il quarto « cd. motivo» di ricorso nella parte in cui ha censurato la valutazione del Giudice regionale per aver ritenuto generico il contenuto degli atti difensivi RAGIONE_SOCIALEa contribuente, giacchè la doglianza si configura come oggetto di mera asserzione, priva di alcun riscontro argomentativo in grado di giustificare il
motivo di impugnazione, mentre risulta irrilevante ai fini decisori il riferimento operato dalla Commissione regionale alla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa cancelleria centrale civile RAGIONE_SOCIALEa cassazione, non essendo stato nemmeno dedotto quali ricadute tale richiamo abbia avuto sulla decisione;
è inammissibile il quinto « cd. motivo» (« la CTR ha omesso ogni valutazione dei rilievi di nullità anche per incostituzionalità, per gli effetti erga omnes richiesti dalla comparente, partendo dal semplice rilievo del mancato assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova che grava su controparte RAGIONE_SOCIALEa notifica degli atti ex art. 2697 cc che non hanno dato, riguardo alle pec neanche ex Dpr 68/05» (v. pagina n. 19 del ricorso), non essendo il suo contenuto decifrabile, né pertinente con le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione, valendo, in ogni caso, sul tema le osservazioni sopra svolte con riferimento alla citata memoria;
consegue alle riflessioni che precedono il complessivo rigetto del ricorso;
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, senza procedere alla condanna di cui all’art. 96, primo comma, cod. proc. civ., richiesta dal controricorrente, non essendo stato allegata la ragione di danno (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez. III, 30 maggio 2023, n. 15175);
va, infine, dato conto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente grado di giudizio, che liquida in
favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente nella misura di 800,00 € per competenze, oltre accessori e spese nella misura in cui risulteranno prenotate a debito.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale.
Così deciso, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.