Concordato preventivo e cartelle di pagamento: il nodo della riscossione
Il rapporto tra le procedure concorsuali e la riscossione dei tributi rappresenta uno dei temi più complessi del diritto tributario moderno. In particolare, l’efficacia di un concordato preventivo omologato rispetto alla successiva notifica di cartelle esattoriali solleva interrogativi cruciali sulla tutela del credito erariale e sulla stabilità degli accordi di ristrutturazione del debito.
Il conflitto tra riscossione e procedura concorsuale
Il caso in esame riguarda una società che, dopo aver ottenuto l’omologazione del concordato preventivo, si è vista notificare cartelle di pagamento relative a imposte (Ires, Irap, Iva) già accertate e non impugnate. Secondo i giudici di merito, tali cartelle erano illegittime poiché il credito era già stato inserito nella massa passiva del concordato e l’emissione di nuovi ruoli appariva ingiustificata, specialmente per importi superiori a quelli concordati a causa di interessi e compensi di riscossione.
L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia contestato questa visione, sostenendo che la notifica della cartella non costituisce un’azione esecutiva (vietata durante il concordato), bensì un atto necessario per impedire la decadenza del potere di riscossione. Secondo questa tesi, l’Amministrazione deve poter cristallizzare il proprio credito anche se l’esecuzione forzata è temporaneamente sospesa.
Un elemento determinante nel giudizio di legittimità è stata l’istanza di definizione agevolata presentata dalla società ai sensi del D.L. 119/2018. Questa normativa permette di chiudere le pendenze fiscali in modo semplificato, spesso rendendo inutile la prosecuzione dei contenziosi in corso. La Corte di Cassazione ha rilevato la necessità di verificare se tale procedura si sia conclusa positivamente, poiché il perfezionamento della sanatoria comporterebbe la cessazione della materia del contendere.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria ordinanza interlocutoria sulla necessità di dare priorità alla definizione agevolata del debito tributario. I giudici hanno osservato che, sebbene il ricorso dell’Agenzia vertesse sulla violazione delle norme fallimentari e di riscossione, la pendenza di una procedura di sanatoria ex lege prevale sull’esame del merito. La Corte ha evidenziato che la documentazione in atti non permetteva di confermare con certezza il pagamento delle somme previste dalla definizione agevolata. Pertanto, l’ordinanza impone all’Agenzia delle Entrate di fornire informazioni scritte e documentate entro 90 giorni per attestare se il debito sia stato estinto tramite i benefici di legge, garantendo così l’economia processuale.
Le conclusioni
Le conclusioni che si traggono da questo provvedimento sottolineano l’importanza di un coordinamento costante tra le strategie di risanamento aziendale e le opportunità offerte dai condoni fiscali. Per le imprese in concordato preventivo, la definizione agevolata può rappresentare lo strumento risolutivo per eliminare il contenzioso con il Fisco, evitando lunghe battaglie legali sulla validità delle cartelle esattoriali. Resta fermo il principio per cui l’Amministrazione Finanziaria deve agire nel rispetto dei limiti imposti dal decreto di omologa, ma il contribuente ha l’onere di provare rigorosamente il perfezionamento di ogni procedura di sanatoria per bloccare definitivamente le pretese della riscossione.
Si possono notificare cartelle dopo l’omologa del concordato?
L’Agenzia delle Entrate sostiene sia necessario per evitare la decadenza del credito, ma la giurisprudenza di merito spesso le annulla se il debito è già inserito nel passivo concordatario.
Qual è l’effetto della definizione agevolata sul processo?
Se il contribuente completa il pagamento previsto dalla sanatoria, il giudizio in Cassazione può estinguersi per cessazione della materia del contendere.
Il divieto di azioni esecutive blocca la notifica della cartella?
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, la notifica è un atto amministrativo informativo e non esecutivo, quindi non sarebbe colpita dal divieto previsto dalla legge fallimentare.