Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22478 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22478 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15188/2024 R.G., proposto
DA
NOME, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , entrambi con studio in Palmi (RC), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore , rappresentate e difese dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliate (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL );
CONTRORICORRENTI
NONCHÉ
COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI RAGIONI
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sede in Catanzaro, in persona del Presidente RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale pro tempore ;
INTIMATA
E
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente RAGIONE_SOCIALE Giunta Camerale pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 5 febbraio 2024, n. 327/08/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 5 febbraio 2024, n. 327/08/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di intimazione di pagamento n. n. NUMERO_CARTA da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, in dipendenza di varie cartelle di pagamento per tributi erariali e locali, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME ell’RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’11 maggio 2017, n. 2122/10/2017, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso, mentre la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n n. 3), 4) e 5), cod. proc. civ., « nella parte RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in cui è stata disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in violazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza e con provvedimento privo di motivazione ». 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ., « nella parte RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in cui è stata omessa la motivazione e l’indicazione RAGIONE_SOCIALE gravi ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite ».
1.3 I predetti motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta -sono fondati.
1.4 Anche nel giudizio tributario, le ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti RAGIONE_SOCIALE controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto
2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312), come la condotta processuale RAGIONE_SOCIALE parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale RAGIONE_SOCIALE soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312).
1.5 Nella specie, non c’è alcuna motivazione a giustificazione RAGIONE_SOCIALE compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, che è stata pronunciata dal giudice di appello.
1.6 Pertanto, si deve procedere alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali secondo il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, ai sensi dell’art. 91 , primo comma, cod. proc. civ.
Dunque, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata per il solo capo relativo alle spese giudiziali; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna in solido RAGIONE_SOCIALE controricorrenti e RAGIONE_SOCIALE intimate alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di appello in favore del ricorrente, liquidandole (valore RAGIONE_SOCIALE c ausa: € 13.129,74), sulla base RAGIONE_SOCIALE nota spese ad hoc (allegata alla documentazione prodotta in sede di legittimità), nella misura di € 2.903,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per il capo relativo alle spese giudiziali e, decidendo nel merito, condanna in solido le controricorrenti e le intimate alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di appello in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 2.903,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; condanna in solido le controricorrenti e le intimate alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.400,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno