Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22478 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22478 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15188/2024 R.G., proposto
DA
NOME COGNOME rappresentato e difeso dal l’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Palmi (RC), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , e Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL );
CONTRORICORRENTI
NONCHÉ
COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI RAGIONI
Regione Calabria, con sede in Catanzaro, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore ;
INTIMATA
E
C.C.I.A.A. della Provincia di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria, in persona del Presidente della Giunta Camerale pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria il 5 febbraio 2024, n. 327/08/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria il 5 febbraio 2024, n. 327/08/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di intimazione di pagamento n. n. NUMERO_CARTA da parte dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione, in dipendenza di varie cartelle di pagamento per tributi erariali e locali, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall ‘Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti di NOME COGNOME d ell’Agenzia delle Entrate , della Regione Calabria e della C.C.I.A.A. della Provincia di Reggio Calabria avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria provinciale di Reggio Calabria l’11 maggio 2017, n. 2122/10/2017, con compensazione delle spese giudiziali.
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate -Riscossione hanno resistito con controricorso, mentre la Regione Calabria e la C.C.I.A.A. della Provincia di Reggio Calabria sono rimaste intimate.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n n. 3), 4) e 5), cod. proc. civ., « nella parte della sentenza impugnata in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite in violazione del principio della soccombenza e con provvedimento privo di motivazione ». 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ., « nella parte della sentenza impugnata in cui è stata omessa la motivazione e l’indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione delle spese di lite ».
1.3 I predetti motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta -sono fondati.
1.4 Anche nel giudizio tributario, le ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto
2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312), come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312).
1.5 Nella specie, non c’è alcuna motivazione a giustificazione della compensazione delle spese giudiziali, che è stata pronunciata dal giudice di appello.
1.6 Pertanto, si deve procedere alla regolamentazione delle spese giudiziali secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 , primo comma, cod. proc. civ.
Dunque, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata per il solo capo relativo alle spese giudiziali; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna in solido delle controricorrenti e delle intimate alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore del ricorrente, liquidandole (valore della c ausa: € 13.129,74), sulla base della nota spese ad hoc (allegata alla documentazione prodotta in sede di legittimità), nella misura di € 2.903,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per il capo relativo alle spese giudiziali e, decidendo nel merito, condanna in solido le controricorrenti e le intimate alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 2.903,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; condanna in solido le controricorrenti e le intimate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.400,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno