Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18600 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18600 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 05394/2023 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore unico e legale rappresentante, NOME COGNOME NOME; domiciliata digitalmente ex lege ; rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME, in virtù di procura speciale congiunta e trasmessa nelle forme e modalità di cui all’art. 83 cod. proc. civ.;
-ricorrente- nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ; rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente- nonché di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, Responsabile Contenzioso RAGIONE_SOCIALE; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n.48/202 3 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di CATANIA, depositata il 16 gennaio 2023, notificata il 30 gennaio 2023.
FATTI DI CAUSA
1.a. Con contr atto di appalto del 26 agosto 2011, l’ RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE costituita per la RAGIONE_SOCIALE integrata dei rifiuti in RAGIONE_SOCIALE Territoriale Ottimale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 201 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ambiente) e posta in RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L.R. n. 9/2010 RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE -affidò alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE del servizio di igiene urbana sul territorio dei 38 Comuni rientranti nell’RAGIONE_SOCIALE territoriale ad essa facente capo , per il periodo dal 1° novembre 2011 al 31 agosto 2013.
1.b. Alla scadenza del termine finale del contratto, RAGIONE_SOCIALE -sull’assunto di aver maturato un credito di oltre 16 milioni di Euro de l quale aveva vanamente invocato l’ adempimento ( essendo, tra l’altro, notorio il sopravvenuto stato di insolvenza RAGIONE_SOCIALE ‘ente committente in RAGIONE_SOCIALE) -formulò, sulla Piattaforma telematica dei Crediti Commerciali (PCC), istituita presso la Ragioneria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, reiterate istanze per la certificazione del credito medesimo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 3 -bis , del d.l. n. 185/2008, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta che provvedesse alla certificazione in sostituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE debitrice, restata inerte al riguardo; ciò, al fine di poter accedere alla compensazione del credito derivante
dall’appalto con le somme da essa dovute all’Erario a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 -quater del d.P.R. n.602/1973, che annovera l ‘esistenza e la validità RAGIONE_SOCIALE a detta certificazione tra i presupposti necessari RAGIONE_SOCIALE‘estinzione del debito fiscale per compensazione.
1.c. La richiesta certificazione del credito fu denegata, sul l’assunto che l ‘A TO RAGIONE_SOCIALE 2, avente natura di ente pubblico economico, non rientrasse tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, unici soggetti legittimati a certificare la certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto somme dovute per somministrazioni, appalti, forniture e prestazioni, in funzione del loro ‘smobilizzo’.
1.d. In seguito, sulla situazione generale ingeneratasi nella Regione RAGIONE_SOCIALE in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa messa in RAGIONE_SOCIALE dei consorzi e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE d’a mbito costituite per la RAGIONE_SOCIALE del servizio rifiuti, intervenne il legislatore regionale, il quale stabilì (L.R. n. 8/2018, art. 85) che, per favorire lo ‘smobilizzo’ dei crediti vantati dalle imprese che avevano realizzato forniture nei loro confronti, i commissari liquidatori dei predetti consorzi e RAGIONE_SOCIALEe predette RAGIONE_SOCIALE certificassero i crediti medesimi, nel termine di 30 giorni dal ricevimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza, « ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1988 del codice civile ». In data 3 settembre 2018, in ossequio al dettato legislativo regionale, il commissario liquidatore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, certificò sulla piattaforma telematica il credito vantato da RAGIONE_SOCIALE per l’importo complessivo di Euro 15.163.731,22.
1.e. RAGIONE_SOCIALE formulò quindi al preposto Ente per la riscossione istanza per la compensazione dei propri debiti avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto somme iscritte a ruolo con il credito, appena certificato, al corrispettivo RAGIONE_SOCIALE‘appalto dei servizi di igiene urbana eseguito a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Peraltro , l’11 settembre 2018 , la locale Direzione del Tesoro, unitamente a RAGIONE_SOCIALE, comunicò alla RAGIONE_SOCIALE istante che la certificazione del credito effettuata dal commissario liquidatore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non poteva essere utilizzata ai fini RAGIONE_SOCIALEa compensazione ex art. 28quater del d.P.R. n. 602/1973, poiché essa produceva solo gli effetti previsti dalle norme RAGIONE_SOCIALEa legge regionale siciliana, che imponeva un obbligo di certificazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1988 cod. civ., non utilizzabile per lo smobilizzo del credito, con conseguente persistente permanenza del debito fiscale di cui si era invocata l’ estinzione.
2. Il Tribunale di Catania -dopo avere ritenuto sussistente, in sede di cognizione sommaria cautelare, il fumus boni iuris in ordine alla domanda di RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’ accertamento RAGIONE_SOCIALEa compensabilità del proprio credito verso la ATO RAGIONE_SOCIALE 2 con i debiti erariali iscritti a ruolo (e dopo avere pertanto ordinato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 700 cod. proc. civ., di procedere alla richiesta compensazione) -, in sede di cognizione piena, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio di merito ad opera del RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n.2114/2021, la ritenne, invece, infondata, sul rilievo che l’RAGIONE_SOCIALE non ave va la qualità di ente pubblico, necessaria ai fini RAGIONE_SOCIALEa compensazione prevista dall’art. 28 -quater del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione del Tribunale è stata integralmente confermata dalla C orte d’ appello di Catania, la quale ha rigettato l’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE, sulla base RAGIONE_SOCIALEe seguRAGIONE_SOCIALE considerazioni:
Iin primo luogo, le ARAGIONE_SOCIALE d ‘ RAGIONE_SOCIALE previste dal Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ambiente non rientrerebbero tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 , del d.lgs. n. 165/2001, presentando piuttosto i caratteri degli RAGIONE_SOCIALE pubblici economici; tale natura sarebbe stata affermata sia dalla giurisprudenza amministrativa (è stata richiamata, in particolare, la sentenza n. 539 del 2012 del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE), sia dalla giurisprudenza ordinaria di legittimità (è stata richiamata Cass. n. 26208 del 28 settembre 2021), mentre non assumerebbe rilievo, in senso contrario, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 226 del 2012, la quale avrebbe affermato la natura pu bblicista RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente natura di RAGIONE_SOCIALE, non assimilabile all ‘RAGIONE_SOCIALE, costituita come RAGIONE_SOCIALE di capitali con la forma giuridica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per azioni;
IIin secondo luogo, avuto riguardo alla declaratoria di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa L.R. RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE n. 10/2018, per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 81 Cost., « laddove inserisce le RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALEna RAGIONE_SOCIALE tra i soggetti pubblici autorizzati a certificare i propri crediti iscrivendosi nella piattaforma telematica per i crediti commerciali », RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata « priva RAGIONE_SOCIALEa necessaria certificazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, commi 3 -bis e 3-ter del d.l.29 novembre 2008, n.185 occorrente perché possa operare la compensazione dei crediti con i debiti erariali iscritti a ruolo ex art. 28 del d.P.R. n. 602 del 1973 ».
IIIin terzo luogo, non sarebbe stata accoglibile la richiesta, formulata dalla RAGIONE_SOCIALE appellante in via subordinata, di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28quater del d.P.R. n. 602/1973 e 9 del d.l. n. 185/2008, in riferimento agli artt. 2 e 41 Cost., nella parte in cui non prevedono l’ espressa inclusione dei creditori degli RAGIONE_SOCIALE pubblici economici tra i soggetti a cui è attribuita la facoltà di dedurre in compensazione con i propri debiti erariali i crediti maturati verso i medesimi RAGIONE_SOCIALE; la questione, infatti, sarebbe stata manifestamente infondata, dal momento che l’ esclusione dei predetti soggetti dalla platea dei destinatari RAGIONE_SOCIALEa disciplina sarebbe stata frutto di una legittima scelta discrezionale del legislatore.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Rispondono con distinti controricorsi il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 -bis .1 cod. proc. civ..
il Procuratore RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni scritte.
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la « violazione e falsa applicazione degli art. 28 quater, DPR n. 602/1973, art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009; art. 201 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ratione temporis vigente ».
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata per avere attribuito alle ARAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE natura di RAGIONE_SOCIALE pubblici economici , traendone le necessitate implicazioni sia in ordine all’ esclusione RAGIONE_SOCIALEa loro legittimazione a certificare, a mezzo dei commissari liquidatori, i crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei loro confronti, sia, conseguentemente, in ordine alla non compensabilità di tali crediti con i debiti d’imposta gravanti sui loro creditori.
Deduce che il giudice del me rito, nell’esprimere tale erroneo giudizio, non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa specificità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in quanto operante nella regione siciliana.
Osserva, al riguardo, che, per effetto RAGIONE_SOCIALEa disciplina posta con leggi regionali, le RAGIONE_SOCIALE dei rifiuti erano state costituite tra gli RAGIONE_SOCIALE pubblici RAGIONE_SOCIALE territoriali, non per atto volontario bensì obbligatoriamente, sulla base di norme e provvedimRAGIONE_SOCIALE amministrativi commissariali adottati in regime di emergenza di protezione civile.
Evidenzia che ad esse RAGIONE_SOCIALE erano state irreversibilmente trasferite dagli RAGIONE_SOCIALE territoriali (ed in particolare dai Comuni) sia le funzioni pubbliche amministrative concernRAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE del servizio rifiuti con le risorse predisposte per il suo svolgimento, sia i poteri coattivi di imposizione e riscossione RAGIONE_SOCIALEe relative tariffe.
Sostiene, ancora, che non avrebbe inciso sulla natura pubblicistica degli RAGIONE_SOCIALE la circostanza che essi erano costituiti in forma societaria, avuto riguardo sia alla mancanza di un atto originario di autonomia contrattuale, sia all’assenza RAGIONE_SOCIALE o scopo lucrativo di cui all’art. 2247 cod. civ., sia infine alla composizione strutturale quali aggregazioni di
RAGIONE_SOCIALE territoriali finalizzata alla RAGIONE_SOCIALE in comune del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti, riconducibile ad una associazione o RAGIONE_SOCIALE tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ovverosia tra soggetti avRAGIONE_SOCIALE personalità giuridica di diritto pubblico.
Conclude che, pertanto, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto riconoscersi natura di ente pubblico non economico (annoverabile tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001) con le conseguRAGIONE_SOCIALE implicazioni in ordine alla sua legittimazione a certificare i crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni vantati dai fornitori nei suoi confronti, nonché in ordine alla facoltà di questi ultimi di dedurre in compensazione i predetti crediti con i loro debiti per imposte e tasse.
RAGIONE_SOCIALE c ensura, infine, l’ affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ appello secondo cui, per effetto RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa L.R. RAGIONE_SOCIALEa regione RAGIONE_SOCIALE n. 10/2018, essa sarebbe priva RAGIONE_SOCIALEa certificazione del credito, occorrente per la invocata compensazione; reputa, al contrario, che una volta riconosciuta la natura di pubblica amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘ATO RAGIONE_SOCIALE, dovrebbe ammettersi che l’ARAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha già validamente rilasciato la predetta certificazione mediante il proprio commissario liquidatore, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 85 RAGIONE_SOCIALEa precedente L.R. n. 8/2018.
1.1. Il motivo è infondato.
Va data continuità al principio, già condivisibilmente affermato da questa Corte (Cass. 28/09/2021, n. 26208), secondo cui le ARAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, costituite con le forme RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di capitali, sono preposte allo svolgimento di un ‘ attività che, ancorché di pubblico interesse, non
è caratterizzata dall ‘ esercizio dei poteri, autoritativi e dispositivi, che contraddistinguono l ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione pubblica, essendo effettuata secondo criteri di economicità e con il ricorso agli strumRAGIONE_SOCIALE del diritto civile nei rapporti con le imprese affidatarie del servizio di RAGIONE_SOCIALE integrata dei rifiuti, improntati a un rapporto di corrispettività.
Al riguardo, non assume rilievo l ‘ evidenziata mancanza RAGIONE_SOCIALEo scopo lucrativo previsto dall’art. 2247 cod. civ., giacché, in funzione RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione all’ente pubblico RAGIONE_SOCIALEa qualifica di ‘ economico ‘ non occorre il fine specifico di divisione degli utili riveniRAGIONE_SOCIALE dall’attività esercitata ma è sufficiente che tale attività sia volta con criterio di economicità , diretto alla tendenziale parificazione dei costi con i ricavi.
Non è corretta, inoltre, la considerazione secondo la quale la natura pubblica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere desunta, t ra l’altro, dai poteri coattivi di imposizione e riscossione RAGIONE_SOCIALEe tariffe sui rifiuti; la legge regionale, infatti, non avrebbe potuto attribuire alle ARAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nessun potere impositivo, dal momento che il potere di determinare la tariffa per la RAGIONE_SOCIALE dei rifiuti spettava esclusivamente agli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, residuando in capo ai soggetti gestori del servizio soltanto la sua applicazione (Cass., Sez. Un., 8/04/2010, n. 8313).
Quanto alla circostanza che, dal punto di vista strutturale, le A RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE costituiscono aggregazioni di RAGIONE_SOCIALE pubblici territoriali, tale circostanza non è sufficiente per attribuire ad esse la natura di ‘ nuovo ‘ ente locale, dovendo riconoscersi nella predetta aggregazione -come condivisibilmente affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa di vertice (Cons. RAGIONE_SOCIALE 2/02/2012, n.539) -piuttosto
uno strumento operativo per la RAGIONE_SOCIALE integrata, da parte dei Comuni, del servizio dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza e di efficacia.
Si conferma, dunque, la necessità di attribuire alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE , la natura di ente pubblico economico, come tale estraneo alla nozione di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con le necessitate implicazioni in ordine all’ esclusione RAGIONE_SOCIALEa sua legittimazione a certificare, a mezzo del proprio commissario liquidatore, i crediti vantati nei suoi confronti dai fornitori di beni e servizi, nonché in ordine alla conseguente non compensabilità di tali crediti con i debiti d’imposta gravanti sui suoi creditori.
1.1.a. In questa prospettiva, mentre trova conferma la correttezza RAGIONE_SOCIALEa statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ appello secondo cui, a seguito RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa L.R. RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE n. 10/2018 (norma ritenuta in contrasto sia con l’art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei principi fondamentali in materia di ‘c oordinamento RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica’ posti dagli artt. 3bis e 3ter del d.l. n. 185/2008, sia con l’art. 81, terzo comma, Cost.: Corte cost. n.205 del 2019), RAGIONE_SOCIALE è risultata priva RAGIONE_SOCIALEa certificazione del proprio credito commerciale, necessaria ai fini RAGIONE_SOCIALEa invocata compensazione con le somme da essa dovute all ‘E rario per imposte e tasse, non assume invece alcun rilievo la circostanza che la certificazione stessa fosse stata effettuata dal commissario liquidatore in attuazione del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 85 RAGIONE_SOCIALEa precedente L.R. n. 8 del 2018: proprio in conformità al predetto disposto, infatti, tale
certificazione, qu and’anche non fosse stata reputata del tutto inefficace per difetto di legittimazione del soggetto che l ‘aveva operata, avrebbe avuto tuttavia il limitato effetto di ricognizione del debito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1988 cod. civ., non integrando la condizione necessaria richiesta dall’art. 28 -quater del d.P.R. n. 602/1973 ai fini RAGIONE_SOCIALEa possibilità di compensare il credito commerciale vantato da RAGIONE_SOCIALE, quale fornitore di servizi di ATO RAGIONE_SOCIALE, con i debiti tributari per somme iscritte a ruolo; possibilità -lo si ripete -impedita dalla preclusiva circostanza che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale ente pubblico economico, non rientrava nel novero RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 , del d.lgs. n. 165/2001.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Con il secondo motivo viene denunciata la « violazione [RAGIONE_SOCIALE‘] art. 24 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 87 del 1953 ».
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente torna sulla « questione di legittimità costituzionale degli art. 28 quater, DPR n. 602/1973, art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001» , per censurare l’omessa adeguat a motivazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito, RAGIONE_SOCIALEa statuizione diretta a respingere la sollevata eccezione di incostituzionalità, che viene riproposta in questa sede di legittimità.
RAGIONE_SOCIALE sostiene che, nell’ ipotesi in cui non dovesse riconoscersi la natura pubblicistica degli ATO costituiti in RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 201 del Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ambiente, dovrebbero reputarsi costituzionalmente illegittimi , per contrasto con gli artt.2, 3 e 41 Cost., l’art.1, comma 2 del d.lgs., n. 165/2001, l’art. 9 del d.l. n. 185/2008 e l’art. 28 -quater del d.P.R. n.602/1973.
2.1. Il motivo è infondato.
Non sussiste il vizio motivazionale imputato alla statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘ eccezione di incostituzionalità contenuta nella sentenza impugnata, la quale ha espressamente e correttamente motivato il giudizio di manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione con riferimento alla discrezionalità legislativa.
Giova, al riguardo, ricordare che la disciplina RAGIONE_SOCIALEa certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche, introdotta inizialmente dal decreto-legge n. 185 del 2008, come convertito, in seguito più volte modificata ed allargata a Regioni ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, infine (con l’art. 27, comma 2, lettere a), b), c) e d), del d.l. n. 66/2014) estesa a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all ‘ art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, consente ai creditori RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni -attraverso la piattaforma elettronica istituita presso la Ragioneria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE -non solo di monetizzare i propri crediti, cedendoli pro soluto o pro solvendo agli istituti di credito o ai soggetti specializzati nel factoring , ma anche di compensarli con le somme da loro dovute in seguito all ‘ iscrizione a ruolo di tributi, giusta la previsione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 28quater del d.P.R. n. 602/1973.
Questa disciplina, dettata dalla fonte legislativa statale nella predisposizione dei principi fondamentali nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa potestà concorrente in materia di «coordinamento RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.), trova fondamento, per un verso, nell’esigenza di salvaguardare « inderogabili esigenze di carattere funzionale al fine di garantire l’unitarietà del sistema di finanza
pubblica », per l’altro, nell’esigenza di garantire la « certezza dei traffici giuridici » (così Corte cost n. 205 del 2019).
Tale duplice esigenza spiega, da un lato, perché il legislatore statale, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa propria discrezionalità legislativa, abbia introdotto disposizioni afferRAGIONE_SOCIALE a tutte le pubbliche amministrazioni « con lo scopo di uniformare l ‘ RAGIONE_SOCIALE soggettivo e oggettivo di applicazione RAGIONE_SOCIALEa citata certificazione dei crediti, del procedimento di certificazione e del recupero degli importi assoggettati a compensazione »; dal l’altro lato , perché la perimetrazione soggettiva sia stata calibrata « in modo da precludere l’accesso di soggetti insolvRAGIONE_SOCIALE o di dubbia solvibilità » (cfr. l’art. 9, comma 3ter , del d.l. n. 185/2008), in funzione sia degli interessi degli operatori privati a contare sull’elevato grado di attendibilità dei dati certificativi RAGIONE_SOCIALEa esistenza del credito e RAGIONE_SOCIALEa solvibilità del debitore pubblico, sia RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, nella veste di garante RAGIONE_SOCIALE‘equilibrio RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica allargata (così, ancora, Corte cost. n. 205 del 2019, cit. ).
In questa prospettiva la tendenziale estensione RAGIONE_SOCIALEa disciplina a tutte le amministrazioni pubbliche rientranti nella nozione di cui all’art. 1, comma 2, del d.gs. n. 165/2001 (la cui esatta perimetrazione costituisce inequivocabilmente oggetto di scelta discrezionale del legislatore statale), con esclusione degli RAGIONE_SOCIALE pubblici economici (in conformità ad un criterio ordinamentale tradizionalmente utilizzato dal legislatore stesso per circoscrivere l’applicazione RAGIONE_SOCIALEo statuto differenziato degli RAGIONE_SOCIALE pubblici rispetto alle regole di diritto comune), appare perfettamente ragionevole, laddove invece sarebbe stata
verosimilmente irragion evole l’ ulteriore ingiustificata estensione RAGIONE_SOCIALEa predetta disciplina agli RAGIONE_SOCIALE pubblici economici, così discriminando, in violazione degli artt. 3 e 41 Cost., gli altri soggetti che, come i primi, operano sul mercato con criteri di economicità e corrispettività propri degli strumRAGIONE_SOCIALE di diritto privato.
La questione di legittimità costituzionale è, pertanto, manifestamente infondata.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ricorrente e sono liquidate, come da dispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente.
Atteso il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE ricorrente a rimborsare alle parti controricorrRAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 25.270,00, oltre, per l’RAGIONE_SOCIALE, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese forfetarie ed accessorie e, per il RAGIONE_SOCIALE, alle spese prenotate a debito.
A i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ricorrente, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione