Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4951 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4951 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27719/2020 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al ricorso;
–ricorrente– nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ura Generale dello Stato;
-resistente- per la cassazione della sentenza n. 1266/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il giorno 11 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19
dicembre 2022 dal Consigliere Relatore, NOME COGNOME.
A.C. 19.12.2022
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Pres. COGNOME
Est. Spaziani
FATTI DI CAUSA
Nel 2013, sul presupposto di essere stato danneggiato in seguito ad un incidente stradale, NOME COGNOME convenne la persona fisica ritenuta responsabile e una società assicurativa dinanzi al Tribunale di Crotone, domandandone la condanna al risarcimento.
Alla prima udienza chiese di essere autorizzato a chiamare in giudizio un’altra società assicurativa, in ragione del presunto difetto di legittimazione passiva di quella già convenuta.
La chiamata di terzo non fu, però, autorizzata, cosicché il processo proseguì tra le parti originarie.
Nel 2014, fu notificata a NOME COGNOME l’intimazione di pagamento del contributo unificato relativo alla chiamata in causa di terzo unitamente alla sanzione irrogatagli per l’inadempimento .
Egli, ritenendo non dovuto il pagamento stante la mancata autorizzazione alla chiamata medesima, propose ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone avverso l’intimazione di pagamento e il provvedimento sanzionatorio.
Nonostante tale ricorso, il titolare del credito (Tribunale di Crotone -Ufficio campioni) incaricò della riscossione RAGIONE_SOCIALE, che notificò al COGNOME una cartella di pagamento.
Egli propose pertanto un ulteriore ricorso, sempre dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, per l’annullamento della cartella.
Malgrado la proposizione di questo secondo ricorso, l’agente riscossore gli notificò il preavviso di fermo amministrativo del veicolo.
NOME COGNOME oppose quest’ultimo provvedimento davanti al Giudice di pace di Milano.
Con sentenza 20 marzo 2017, n. 3949, il Giudice di pace, in accoglimento dell ‘opposizione , annullò il preavviso di fermo e condannò
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Pres. COGNOME
Est. Spaziani
RAGIONE_SOCIALE -che, costituitasi, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice tributario -alle spese del giudizio.
Il primo giudice rilevò che il COGNOME non era stato autorizzato alla chiamata di terzo sicché non sussisteva l’obbligo , da parte sua, di pagare il contributo unificato.
In qualità di successore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE appellò la sentenza del Giudice di pace dinanzi al Tribunale d i Milano, deducendo, tra l’ al tro, l’omessa pronuncia del primo giudice sull’eccezione di giurisdizione.
NOME COGNOME, costitui tosi in giudizio, resisté all’appello, invocandone la declaratoria di inammissibilità e, nel merito, il rigetto.
All’udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni fece presente che era sopravvenuta una causa di cessazione della materia del contendere per essere passata in giudicato la sentenza della Commissione Tributaria con cui era stata dichiarata la nullità del l’intimazione di pagamento e della successiva cartella ed era stata accertata la non debenza del contributo unificato nonché, quindi, l’inesistenza dell’obbligazione tributaria su cui era fondato il preavviso di fermo; chiese, dunque, provvedersi in conformità, con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE alle spese del grado.
Con sentenza 11 febbraio 2020, n. 1266, il Tribunale di Milano ha ritenuto ‘preliminare’ il vaglio del motivo di appello relativo all’omessa pronuncia del giudice di primo grado sull ‘ eccezione di difetto di giurisdizione.
Ritenuto fondato questo motivo, ha dunque pronunciato su tale eccezione e l’ha accol ta, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario e condannando il COGNOME alle spese del giudizio.
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Pres. COGNOME
Est. Spaziani
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria di costituzione al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art.370 , primo comma, cod. proc. civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto e dell’orientamento giurisprudenziale in tema di cessazione della materia del contendere, nonché omissione di fatto decisivo) NOME COGNOME censura la sentenza di appello per avere omesso di dichiarare cessata la materia del contendere; deduce che tale statuizione sarebbe stata pregiudiziale rispetto a quella sulla giurisdizione; richiama i principi fissati, al riguardo, dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 11 dicembre 2003, n. NUMERO_DOCUMENTO.
1.2. con il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt.91, 92 e 132 cod. proc. civ. e del d.m. n.55 del 2014) il ricorrente reputa eccessiva la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese effettuata dal Tribunale a suo carico; deduce, che avuto riguardo ai valori medi di cui alle tabelle allegate all’art.4 del d.m. n. 55 del 2014 e tenuto conto del valore della causa, il giudice di appello avrebbe dovuto liquidare la somma di Euro 1.620,00 e non la maggior somma di Euro 4.850,00, da ritenersi sproporzionata rispetto al predetto valore.
È fondato il primo motivo e dal suo accoglimento resta assorbito il secondo.
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Pres. COGNOME
Est. Spaziani
Va premesso che la pronuncia di ‘ cessazione della materia del contendere’, specificamente prevista da norme relative a diversi riti speciali, costituisce, invece, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una decisione dichiarativa dell’ impossibilità di procedere alla definizione del giudizio nel merito per il venir meno dell’interesse RAGIONE_SOCIALE parti alla naturale conclusione dello stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
L’ emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, pertanto, implica, per un verso, la caducazione di tutte le statuizioni emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, per l’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., Sez. Un., 28/09/2000, n. 1048; Cass. 04/07/2009, n.12887; Cass.19/02/2020, n. 4167).
Discende da tale principio che la denuncia, mediante ricorso per cassazion e, dell’ omessa rilevazione di simile causa di estinzione del giudizio, in presenza RAGIONE_SOCIALE richieste condizioni, è da qualificare come denuncia di error in procedendo (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.), che legittima la Corte di cassazione a verificarne la sussistenza mediante il diretto esame degli atti ed a trarre le conseguenze proprie di siffatto evento estintivo, il quale, per la sua peculiare efficacia, dirimente RAGIONE_SOCIALE decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell’ulteriore corso del processo, risulta di impedimento anche alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione (Cass., Sez. Un., 11/12/2003, n. 18956).
Benvero, infatti, la soluzione di questioni di giurisdizione, mirando all’individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere sulla
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Pres. COGNOME
Est. Spaziani
domanda, è necessariamente prodromica e strumentale rispetto a tale decisione, sicché, non potendo avere valenza astratta e teorica, resta inconferente a fronte dell’esaurimento del dibattito, determinato dal venir meno della pretesa, in ordine alla quale soltanto era necessario verificare la giurisdizione del giudice adìto.
Ciò spiega, tra l’altro, le ragioni del condivisibile orientamento -ribadito da questa Corte nel suo massimo consesso -secondo il quale, intervenuta la declaratoria giudiziale di cessazione della materia del contendere, è inammissibile l’ impugnazione di tale pronuncia per difetto di giurisdizio ne, ove la parte non contesti l’esistenza dell’ intervenuta soddisfazione della pretesa (Cass., Sez., Un., 06/07/2004, n. 12365; Cass. 23/03/2007, n. 7104)
In tal senso, la questione di cessazione della materia del contendere assume rilievo ‘ pregiudiziale ‘ rispetto a quella di giurisdizione, senza, pertanto, che possa ritenersi carente il momento di collegamento della controversia con la competenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, giusta l’orientamento da queste ultime già ripetutamente espresso, secondo cui l ‘ espress ione ‘ motivi attinenti alla giurisdizione ‘ di cui all’art. 360 n. 1 cod. proc. civ. – richiamata dall’art. 374 cod. proc. civ. nel delineare uno degli ambiti di tale competenza -comprende l’ipotesi in cui il problema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice speciale sorga in relazione alla soluzione di questioni di diversa natura (Cass., Sez. Un., 11/12/2003, n. 18956, cit. ).
Peraltro, il ricorso in esame concerne fattispecie sulla quale le Sezioni Unite si sono già pronunciate per modo che, ai sensi dell’art.374, primo comma, cod. proc. civ., questa Corte può pronunciare a sezione semplice.
A.C. 19.12.2022
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Est. Spaziani
Orbene, nella fattispecie non è controverso (cfr. le allegazioni di cui alle pagg. 3 ss. del ricorso) -e comunque emerge dagli atti di causa, dandosene atto anche nella sentenza di merito impugnata -che la Commissione Tributaria provinciale di Crotone aveva dichiarato la nullità sia dell’intimazione di pagamento che della cartella di pagamento notificate a NOME COGNOME.
Stante tale circostanza, poiché era stata accertata dal giudice competente l’insussistenza dell’obbligazione tributaria che aveva costituito il presupposto del preavviso di fermo opposto, non era co nfigurabile alcun interesse all’ accertamento giudiziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio ed era, pertanto, da ritenere venuta meno la controversia intorno ad esso, con conseguente esclusione di qualsiasi altra statuizione che non fosse quella di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Di qui la necessità di accoglimento del ricorso, con correlativa cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuta mancanza dell ‘ interesse ad agire determinato dalla suddetta cessazione (art.382, comma terzo, cod. proc. civ.).
Resta assorbito il secondo motivo.
La Corte, dovendo provvedere, ai sensi dell ‘ art. 385, secondo comma, cod. proc. civ., al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero processo, reputa sussistenti giusti motivi per disporne l ‘ integrale compensazione.
Infatti, a fronte della favorevole pronuncia della Commissione Tributaria ottenuta dal ricorrente nelle more del giudizio di merito, resta il fatto che quest’ultimo era stato introdotto davanti a giudice da ritenere privo di giurisdizione, avuto riguardo alla natura tributaria del credito portato in esecuzione.
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Pres. COGNOME
Est. Spaziani
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa fra le parti le spese dell’ intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione