Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33955 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33955 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-controricorrente – avverso la sentenza n.1647/28/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 20 aprile 2015;
Tributi-AccertamentoIndagini bancarie
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
si legge dalla sentenza impugnata che NOME COGNOME propose separati ricorsi avverso l’avviso di accertamento, emesso a seguito di indagini bancari e relativo a IRPEF, IRAP e IVA dell’anno di imposta 2008 e avverso gli atti di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni riferiti agli anni di imposta 2007 e 2008.
La CRAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALEP. di Varese accolse, previa riunione, i ricorsi e la decisione, appellata dall’RAGIONE_SOCIALE , è stata integralmente riformata dalla Commissione tributaria della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe.
Il Giudice di appello, in particolare, preso atto di essersi espressa in maniera omologa in relazione all’avviso di accertamento relativo all’anno 2007, ribadiva che gli artt. 32 del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n.633 del 1972 introducevano una presunzione legale che il contribuente, non fornendo una dettagliata descrizione RAGIONE_SOCIALE ragioni economiche sottostanti ai prelevamenti ed ai versamenti, non era stato in grado di contrastare.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso, su quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod. proc. civ., in camera di consiglio.
Considerato che:
1.Con il primo motivo -rubricato: violazione art.38 D.lgs. n. 546 del 1992 c.3 processo tributario-tardività appello-omessa pronunciail ricorrente, rilevato che, erroneamente, la Commissione regionale aveva indicato, nell’oggetto della decisione , l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n.145/1/13 , perché in realtà i ricorsi introduttivi non erano stati riuniti e la RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALEPRAGIONE_SOCIALE aveva
emesso due distinte sentenze, deduce la tardività dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria avverso la sentenza n.142/1/13 depositata il 6.11.2013.
1.1. La censura è inammissibile perché inconferente rispetto al decisum laddove, dal tenore complessivo della sentenza impugnata, è agevole rilevare che la sentenza impugnata è solo la n.145/1/13 mentre, come si legge nella motivazione, l’avviso di accertamento riguardante l’anno di imposta 2007 è stato trattato separatamente in altro e distinto giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt.12, comma 7, dello Statuto del contribuente, 24 e 97 della Costituzione, denunciando la mancata attivazione del contraddittorio contribuente-RAGIONE_SOCIALE finanziaria, laddove l’Ufficio aveva emesso l’avviso di accertamento senza notiziare il contribuente RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali alcune osservazioni non erano state ritenute giustificate.
2.1. La censura è inammissibile per la sua estrema genericità mentre, di contro, la sentenza espressamente descrive l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e l’avvenuta interlocuzione tra contribuente e RAGIONE_SOCIALE finanziaria.
Con il terzo motivo -rubricato: violazione dell’art.32 c.1 n.7 e c.2 del D.P.R. n.600/72 e 51 c.1 n.7 del d.P.R. 633/72 per erronea interpretazione; violazione dell’art.53 della Costituzione; mancato riconoscimento del dettato dell’art.143 del c.c. -il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la presunzione fissata dall’invocato art.32 si applicasse anche a chi, come il ricorrente, si avvalga della contabilità semplificata. Il ricorrente, in particolare, prospetta che, anche nell’i potesi della ricostruzione dei ricavi ex art.32 citato, si debba tenere conto della incidenza dei costi presunti.
Con il quarto motivo rubricato violazione dell’art.118 disp. att. c.p.c. e carenza di motivazioneil ricorrente censura il passo motivazionale con cui la C.T.R. aveva ritenuto che non fosse stata fornita una dettagliata descrizione RAGIONE_SOCIALE ragioni economiche sottostanti ai prelevamenti ed ai versamenti contestati senza, però, richiamare ogni documento né esplicitare ulteriori motivazioni.
Dichiarata, da subito, inammissibile tale ultima censura per la sua estrema genericità laddove il contribuente non indica neppure uno dei documenti allegati a giustificazione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie contestate e alla luce dei principi affermati in tema di carenza di motivazione dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014 n. 8053), il terzo motivo è, invece, parzialmente, fondato.
5.1. In materia è, infatti, assolutamente consolidato il principio in base al quale <> (v. Cass. n. 13112 del 30/06/2020; id. n. 15161 del 16/07/2020; id. n. 16896 del 2014).
Va, peraltro, osservato che, a seguito dell’intervento del Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 18653 del 03/07/2023) ha statuito che <>.
Ne consegue che, solo in relazione a tale questione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito il quale provvederà al riesame adeguandosi al superiore principio, e regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del terzo motivo di ricorso, inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 novembre