Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6906 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6906 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA GIGLIA NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale d Modena, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di violenza privat condannato alla pena ritenuta di giustizia;
– Ritenuto che il primo motivo clí ricorso – che contesta l’inosservanza del legge e la correttezza della motivazione per aver ritenuto configurata la pena responsabilità dell’imputato per il delitto di violenza privata – è inammissib manifestamente infondato, atteso che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativa e la giurisprudenza di legittimità. Invero, come p volte sottolineato dalla Corte di Cessazione in tema di delitto di violenza priv integra l’elemento della violenza la condotta che impedisca il libero movimento de soggetto passivo, ponendolo nell’alternativa di non muoversi oppure di muoversi con il pericolo di menomare l’integrità di altri, compreso l’agente (Sez. 5, n. 41 del 15/10/2008, La, Rv. 242328) – circostanza questa ritenuta accertata sussistente nel caso di specie, sulla scorta dì congrua motivazione.
Inoltre, I motivo non è consentito in sede di legittimità, in quanto invoca u rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice giudizio di fatto che non le compete. Esule, infatti, dai poteri della Cor cessazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento de decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una divers per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260), per di più nel caso di specie suggerita sulla ba di stralci di deposizioni.
– Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – erroneamente indicato come terzo – che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generich – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenz (Si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo c non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concession delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevol sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/ Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244); e nel caso di specie dopo riferimento, sia pure ad altri fini, all’elevata gravità del fatto – ai prece tema di violazione dell’art. 186 cds, allo stato di ebrezza e alla violenza pos essere – si è ritenuto – con valutazione di merito qui non sindacabile – che la inflitta già modesta non fosse suscettibile di ulteriore riduzione;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, aì sensi dell’art. 616, com 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 1000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 19/11/2025.