Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36401 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 della Corte d’appello di Brescia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente per i reati di insolvenza fraudolenta a lui ascritti, è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non presenta il vizio lamentato dal ricorrente, avendo la Corte territoriale, in modo chiaro e puntuale, indicato con precisione i diversi elementi e le non illogiche argomentazioni in base ai quali non è possibile ritenere che il fatto ascritto assuma una mera rilevanza civilistica, ricorrendo, invece, i presupposti della fattispecie penale di cui all’art. 641 cod. pen (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6 dell sentenza impugnata);
che, invero, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non si è censurata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, quanto piuttosto una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dei fatti e del materiale probatorio;
che, invece, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.