Violazione di domicilio: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti del reato di violazione di domicilio e sui limiti del ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la condanna di un imputato, dichiarando il suo ricorso inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo grado e in appello per i reati di concorso in violazione di domicilio e invasione di edifici. La difesa proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che gli elementi costitutivi dei reati non fossero stati integrati. In particolare, si contestava la sussistenza della responsabilità penale, cercando di mettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
Il ricorrente, attraverso i suoi motivi di ricorso, lamentava una presunta violazione di legge, ma in realtà le sue argomentazioni criticavano la persuasività, l’adeguatezza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Si sosteneva, implicitamente, che la proprietà non fosse utilizzata come abitazione stabile dalla persona offesa e che vi fossero dei lavori in corso, elementi che, a dire della difesa, avrebbero dovuto escludere il reato.
L’Analisi della Corte e la violazione di domicilio
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso manifestamente infondati. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Non sono ammesse censure che riguardano la credibilità dei testimoni, l’attendibilità degli elementi probatori o la logicità della motivazione, a meno che quest’ultima non sia palesemente viziata.
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che il giudice di merito aveva esplicitato in modo chiaro e logico le ragioni del suo convincimento, basandosi su argomenti giuridici corretti per affermare la responsabilità dell’imputato. Qualsiasi tentativo di proporre una lettura alternativa delle prove o di contestare la solidità della ricostruzione fattuale si scontra con i limiti del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Il punto centrale della decisione riguarda la definizione del reato di violazione di domicilio. La Corte ha chiarito che, per integrare tale reato, ciò che rileva è la titolarità formale del diritto di escludere terzi dall’immobile. Nel caso di specie, la proprietà era provata da un rogito notarile, un atto formale che attesta il diritto del titolare.
Di conseguenza, sono state ritenute irrilevanti due circostanze sollevate dalla difesa:
1. La mancata residenza stabile: Il fatto che la persona offesa non risiedesse stabilmente nell’immobile non fa venire meno la tutela penale. Il domicilio è protetto in quanto proiezione spaziale della persona, a prescindere dall’uso continuativo che ne viene fatto.
2. La presenza di lavori in corso: Anche la presunta presenza di lavori di ristrutturazione non esclude il reato. La tutela giuridica permane finché il proprietario mantiene il diritto di godimento e di esclusione sul bene.
Ciò che conta, dunque, è l’assenza del consenso dell’avente diritto all’accesso e all’occupazione dell’immobile. Essendo questi elementi provati, la Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce due principi importanti. In primo luogo, dal punto di vista processuale, il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (violazioni di legge o motivazione manifestamente illogica) e non può trasformarsi in un appello mascherato per ridiscutere i fatti. In secondo luogo, sotto il profilo sostanziale, il reato di violazione di domicilio tutela il diritto del proprietario di escludere chiunque dal proprio spazio privato, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia abitato in modo continuativo o sia oggetto di lavori. La titolarità giuridica e la volontà contraria all’ingresso altrui sono gli unici elementi necessari per configurare il delitto.
È possibile commettere il reato di violazione di domicilio se il proprietario non abita stabilmente nell’immobile?
Sì. Secondo l’ordinanza, la tutela penale del domicilio prescinde dalla residenza stabile del proprietario. Ciò che rileva è la titolarità del diritto di escludere terzi, provata ad esempio da un rogito notarile, e l’assenza di consenso all’ingresso.
La presenza di lavori di ristrutturazione in un immobile esclude il reato di invasione di edificio o violazione di domicilio?
No. La Corte ha specificato che la presunta presenza di lavori in corso presso lo stabile è irrilevante ai fini della configurazione del reato, poiché non fa venir meno il diritto del proprietario di impedire l’accesso e l’occupazione da parte di terzi non autorizzati.
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base di questa decisione, un ricorso è inammissibile quando, invece di denunciare una violazione di legge o un vizio logico manifesto della motivazione, si limita a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, sollecitando una nuova e diversa interpretazione non consentita in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40048 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40048 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 614, 633, comma 2, cod. pen.;
Letta la memoria difensiva pervenuta in data 10 novembre 2025, a firma del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, per il ricorrente con la quale si è insistito per l’accoglimento del ricorso
Considerato che il primo e il secondo motivo – che possono essere congiuntamente trattati in quanto in entrambi il ricorrente lamenta violazione di legge con riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità non essendo integrati gli elementi costitutivi delle fattispecie interessate – sono manifestamente infondati non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, de spessore della valenza probatoria del singolo elemento; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità, in quanto, al di là della formale appartenenza dell’immobile alla persona offesa come ricavabile dal rogito notarile versato in atti, a nulla rileva che quest’ultimo non vi risiedesse stabilmente né la presunta presenza di lavori in atto presso lo stabile di sua proprietà. Tutto ciò premesso, manca, di conseguenza, l’altrui consenso all’accesso nell’abitazione e alla sua occupazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/11/ 2025