Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40049 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 40049 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PAGO DEL VALLO DI LAURO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all’art. 479 cod. pen.;
Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui il difensore ha eccepito la estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima della sentenza impugnata, attesa la mancata contestazione della circostanza aggravante di cui all’art.476 comma secondo cod. pen., di rilievo preliminare e assorbente, è fondato.
Alcuna contestazione sussiste in riferimento alla fattispecie aggravata. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all’art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d’imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell’atto, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma. (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 – 01).
L’accoglimento del secondo motivo assorbe i successivi, relativi alla violazione dell’art. 126 del d.lgs. 295/1992 e al trattamento sanzionatorio irrogato.
In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell’art. 129 comma secondo cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato risulta estinto per prescrizione.
La data in cui risulta decorso l’indicato termine prescrizionale risulta così determinata:
il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni sette e mesi sei da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato, come risulta dal capo di imputazione, in data 26 ottobre 2016;
non risultano termini di sospensione della prescrizione.
pertanto, il termine di prescrizione è decorso in data 25 giugno 2024, precedentemente alla sentenza di secondo grado.
La causa estintiva del reato può essere altresì rilevata in questa sede non presentando il ricorso profili di inammissibilità suscettibili di incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione, essendo esso fondato per come si dirà
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di seguito. Al riguardo da lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio in base al quale la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, incidendo sulla regolare formazione del rapporto processuale, precluda la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione sopraggiunto nelle more del procedimento di legittimità (S.U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Ove al contrario, come nel presente caso, non ricorrano le condizioni per ritenere che il ricorso sia inammissibile, non risultando manifestamente infondati i motivi di ricorso, il Giudice di legittimità sarà tenuto a pronunciare sentenza di estinzione del reato per prescrizione, ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen., non potendosi far luogo all’annullamento con rinvio davanti al giudice penale per i rilevati vizi di motivazione della sentenza, dal momento che tale rinvio, da un lato, determinerebbe la necessità, per il predetto giudice, di dichiarare comunque la prescrizione e, dall’altro, sarebbe incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dal richiamato art. 129 cod. proc. pen. (S.U. n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275; S.U. n. 36208 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286880);
Ne consegue pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso il 19 novembre 2025
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Il consigliere estensore
Il Frrìsidente