Il divieto sportivo e la presenza non autorizzata
La normativa sulla sicurezza negli stadi punisce duramente ogni comportamento contrario alle prescrizioni dell’autorità. La violazione del DASPO si concretizza nel momento in cui una persona sottoposta a divieto accede agli impianti sportivi o alle aree limitrofe. Un individuo già destinatario del provvedimento di allontanamento ha tentato di svolgere attività di rivendita non autorizzata di tagliandi nei pressi dell’impianto sportivo. L’interessato ha contestato la condanna penale sostenendo che la vendita abusiva rappresenti una mera violazione amministrativa.
La vicenda pone a confronto due aspetti giuridici distinti. Da un lato vi è la natura amministrativa della rivendita dei tagliandi. Dall’altro lato emerge l’obbligo penale assoluto di rispettare i limiti territoriali imposti dal questore. L’accusato ha provato a sostenere la natura non violenta della propria condotta per sfuggire alla sanzione penale.
La portata del divieto e la condotta vietata
Il provvedimento di allontanamento mira a garantire la sicurezza pubblica durante gli eventi sportivi. L’ordinamento vieta la presenza fisica nelle zone individuate dal provvedimento questorile. Il legislatore ha concepito questa misura per impedire a monte qualunque situazione di potenziale turbativa.
Chi riceve una misura interdittiva deve astenersi dal frequentare lo stadio e le strade adiacenti durante le manifestazioni. La finalità preventiva dell’atto prescinde dagli scopi soggettivi del singolo individuo. La legge non richiede un’intenzione aggressiva o la commissione di disordini per far scattare la responsabilità penale.
La struttura del reato nella violazione del DASPO
La legge definisce tale fattispecie come una fattispecie di pericolo presunto. Questo significa che l’ordinamento punisce il comportamento per il solo fatto di aver ignorato l’interdizione dell’autorità. Il bene giuridico protetto è la tranquillità collettiva attorno all’evento sportivo.
L’attività di vendita non autorizzata non attenua la gravità dell’inottemperanza. La violazione del DASPO si consuma istantaneamente nel momento in cui il soggetto varca il perimetro vietato, rendendo del tutto irrilevante l’assenza di violenza fisica verso cose o persone.
Le motivazioni sulla violazione del DASPO per bagarinaggio
I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto integralmente le tesi difensive del ricorrente. Il collegio ha precisato che la norma incriminatrice non richiede affatto la finalità di partecipare a scontri o episodi aggressivi. L’inottemperanza consapevole e volontaria al divieto integra pienamente il fatto illecito.
La vendita dei biglietti compiuta nelle adiacenze dello stadio da un soggetto interdetto configura un reato a tutti gli effetti. La Corte ha chiarito che non esiste alcuna irragionevolezza costituzionale nella norma, poiché il legislatore ha scelto di sanzionare penalmente ogni indebito accesso territoriale da parte di persone ritenute pericolose per l’ordine pubblico sportivo.
Le conclusioni: conferma della condanna per violazione del DASPO
L’esito del giudizio di legittimità ha confermato la piena validità della sentenza di condanna a carico del trasgressore. Il ricorso è stato giudicato del tutto inammissibile perché basato su argomentazioni contrastanti con il testo di legge e con l’orientamento giurisprudenziale consolidato.
Il ricorrente perde la causa in modo definitivo e deve sostenere le conseguenze economiche della propria impugnazione infondata. Oltre al pagamento integrale delle spese processuali, il trasgressore è stato condannato a versare la somma di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
La vendita non autorizzata di biglietti all’esterno dello stadio evita la condanna penale se c’è un divieto di accesso?
No, la presenza nelle zone vietate integra il reato di violazione della misura a prescindere dall’attività svolta.
Serve compiere atti di violenza per essere puniti per aver violato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive?
No, basta la violazione consapevole e volontaria dei limiti territoriali imposti dal provvedimento di allontanamento.
Quali conseguenze derivano dal rigetto per inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Il ricorrente subisce la conferma della condanna penale, il pagamento delle spese del processo e una sanzione economica verso la Cassa delle Ammende.