Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15848 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15848 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 26/03/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME – Presidente –
Sent. n. sez. 446/2025
NOME COGNOME
CC Ð 26/03/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 7074/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
COGNOME Gianni nato a Cittiglio il 5 febbraio 1970;
avverso la sentenza dellÕ8 gennaio 2025 della Corte dÕappello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte dÕappello di Bari ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di furto aggravato di unÕautovettura.
2. Il ricorso articola tre motivi dÕimpugnazione
2.1. Il primo deduce, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 191 e 254cod. proc. pen.), lÕinutilizzabilitˆ delle immagini acquisite dallÕimpianto di videosorveglianza, in quanto accertamento tecnico irripetibile eseguito in violazione delle garanzie previste dallÕart. 254cod. proc. pen. e dei protocolli imposti dalla legge 18 marzo 2008 n. 48.
2.2. Il secondo deduce vizio di motivazione quanto allÕindividuazione dellÕimputato quale autore del furto, in ragione della discordanza emersa tra le dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria escussi e la visione dei fotogrammi acquisiti.
2.3. Il terzo deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e allÕomesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti.
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, mentre le videoregistrazioni in luoghi pubblici (ovvero aperti o esposti al pubblico) eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 cod. proc. pen. (e, trattandosi della documentazione di attivitˆ investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento), quelle non effettuate nell’ambito di un procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei “documenti” di cui all’art. 234 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234267) e, quindi, non solo sono acquisibili senza la necessitˆ dell’instaurazione del contraddittorio previsto dall’art. 189 cod. proc. pen., ma sui relativi esiti legittimamente pu˜ essere ammessa la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Di COGNOME, Rv. 268787; Sez. 5, n. 38767 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271210).
Indeducibile è anche il secondo motivo, non solo per la manifesta genericitˆ delle censure (che non si confrontano con la simmetrica nitidezza delle immagini rilevata in sentenza e con il chiaro ed immediato riconoscimento effettuato dai testi di polizia giudiziaria), ma perchŽ censura la valutazione della prova, non la
motivazione che di essa ne danno i giudici di merito, cos’ postulando una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, attivitˆ che, comÕè noto, è riservata al giudice di merito.
Ugualmente indeducibile è il terzo motivo di ricorso. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in sŽ, non costituisce oggetto di un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalitˆ del soggetto, ma necessita, in positivo, di elementi ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, rendendolo coerente alla concreta gravitˆ del fatto (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). E tanto, sotto il profilo motivazionale, impone lÕindicazione, in positivo, degli elementi che sono stati ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata, a fronte di specifica richiesta dell’imputato, anche attraverso la sola indicazione delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza la stretta necessitˆ della contestazione o dellÕinvalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. Ebbene, in concreto, la Corte territoriale, nellÕescludere la possibilitˆ del riconoscimento di tali circostanze, ha valorizzato la pervicace capacitˆ a delinquere manifestata dallÕimputato, alla luce dei plurimi e gravi delitti per i quali lo stesso era stato attinto da custodia cautelare. La motivazione esiste, è logica e coerente e, in quanto tale, insindacabile in questa sede.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME