Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale introdotto dalla Riforma Cartabia, cruciale per la validità degli atti di impugnazione. La sentenza in esame chiarisce che l’omessa dichiarazione o elezione di domicilio, contestualmente alla presentazione dell’appello da parte dell’imputato giudicato in assenza, comporta l’inammissibilità dell’appello penale. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso, volto a garantire la piena consapevolezza e la partecipazione personale dell’imputato nelle fasi successive al primo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso un’ordinanza della Corte di Appello di Bologna. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da un’imputata contro una sentenza del Tribunale di Rimini. La ragione dell’inammissibilità risiedeva nella violazione dell’articolo 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale, poiché l’atto di appello non era accompagnato dalla necessaria dichiarazione o elezione di domicilio per la notifica dell’atto di citazione a giudizio.
I Motivi del Ricorso e le Ragioni dell’Inammissibilità dell’Appello Penale
La ricorrente ha basato il suo ricorso in Cassazione su due motivi principali:
- Erronea applicazione della legge: Sosteneva che l’elezione di domicilio effettuata durante l’udienza di convalida dell’arresto, e quindi nel primo grado di giudizio, dovesse ritenersi ancora valida ed efficace ai fini dell’appello.
- Questione di legittimità costituzionale: Ha sollevato dubbi sulla costituzionalità dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. per presunto contrasto con i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), del diritto di difesa (art. 24 Cost.), della presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU).
Entrambi i motivi sono stati giudicati manifestamente infondati dalla Suprema Corte.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, fornendo motivazioni chiare e allineate con la sua più recente giurisprudenza. I giudici hanno sottolineato come la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. sia già stata dichiarata manifestamente infondata in precedenti pronunce (es. Sez. 4, n. 43718/2023).
Secondo la Corte, l’obbligo di depositare una nuova dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all’atto di appello rappresenta una scelta legislativa non irragionevole. L’obiettivo è quello di limitare le impugnazioni che non derivano da una “opzione ponderata e personale della parte”. In pratica, il legislatore ha voluto assicurarsi che l’imputato, specialmente se assente nel primo grado, sia pienamente consapevole dell’avvio del processo d’appello e vi partecipi attivamente. Questa formalità deve essere adempiuta “in limine impugnationis”, ovvero all’inizio stesso della fase di impugnazione, per garantirne la serietà.
Inoltre, la Corte ha specificato che allegare all’atto di appello la precedente elezione di domicilio, effettuata in primo grado (in questo caso, durante l’udienza di convalida dell’arresto), non soddisfa il requisito di legge. La norma richiede un atto nuovo e specifico, finalizzato proprio alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione. L’adempimento precedente ha esaurito la sua funzione nel primo grado e non può essere esteso automaticamente al grado successivo.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento conferma in modo inequivocabile la perentorietà del nuovo adempimento formale richiesto per l’appello. Gli avvocati difensori devono prestare la massima attenzione a questo requisito, specialmente nei casi di imputati assenti. La mancata presentazione di una nuova ed esplicita dichiarazione o elezione di domicilio al momento del deposito dell’appello non è una mera irregolarità sanabile, ma una causa di inammissibilità dell’appello penale. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
L’elezione di domicilio effettuata nel primo grado di giudizio è valida anche per l’atto di appello?
No, secondo la Corte di Cassazione, l’elezione di domicilio effettuata in primo grado non soddisfa i requisiti dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. È necessario depositare una nuova dichiarazione o elezione di domicilio specifica per il giudizio di impugnazione.
Perché è stato introdotto l’obbligo di una nuova elezione di domicilio con l’appello?
La norma mira a garantire che l’impugnazione derivi da una scelta ponderata e personale dell’imputato, limitando le impugnazioni non volute e assicurando la sua consapevole partecipazione al processo d’appello, specialmente se è stato giudicato in assenza.
Cosa succede se l’atto di appello viene depositato senza la dichiarazione o elezione di domicilio?
L’appello viene dichiarato inammissibile. Questo significa che il giudice non esaminerà il merito dell’impugnazione e la sentenza di primo grado diventerà definitiva.