Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37862 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Zhejiang (Cina) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 6.11.2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, altresì, il difensore AVV_NOTAIO del foro di Parma, che si è riportato al ricorso, chiedendone l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 6.11.2023, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal g.i.p. del Tribunale di Bologna in data 12.1.2023 con cui LIU RAGIONE_SOCIALE è stato condannato, in concorso con altre quattro persone, alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione per i reati di rapina aggravata ai danni di Hu COGNOME e di COGNOME NOME, di lesioni personali aggravate ai danni di COGNOME NOME, di tentato omicidio ai danni di Hu COGNOME e di porto ingiustificato di coltello.
Limitando in questa sede l’esposizione dei passaggi della sentenza impugnata in rapporto ai motivi del successivo ricorso, la Corte d’Appello di
Bologna ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, i giudici di secondo grado: – quanto alla questione dell’utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 132/2021 a condizione che sussistano altri elementi di prova e che si proceda per reati per i quali la nuova disciplina preveda la possibilità di autorizzarne l’acquisizione, hanno richiamato integralmente l’ampia motivazione del giudice di primo grado sul punto ed hanno evidenziato i numerosi elementi di riscontro probatorio per delitti in relazione ai quali l’acquisizione dei tabulati avrebbe potuto essere richiesta e autorizzata anche in base alla disciplina normativa sopravvenuta;
quanto all’elemento psicologico del delitto di tentato omicidio, hanno osservato che il dolo dell’aggressione era da considerarsi pacifico, atteso che l’agguato era premeditato e che il fine degli agenti era quello di impossessarsi del denaro della persona offesa, fine per cui essi erano armati con la chiara intenzione, se necessario, di usare le armi nei confronti di chi si opponeva al loro proposito fino alle estreme conseguenze, con l’effetto che l’uso del coltello appariva condotta concorsuale riferibile indifferentemente a tutti gli imputati, animati dal comune intento di predare il denaro e di liberarsi degli inseguitori, con dolo alternativo in ordine al ferimento o all’uccisione;
quanto alla determinazione della pena, hanno rilevato che il calcolo della pena era stato correttamente effettuato dal giudice di primo grado per reati gravissimi, come il tentato omicidio e la rapina aggravata, tenuto conto delle modalità cruente tramite cui i reati stessi erano stati commessi da cinque persone travisate, con armi e con fascette per legare le vittime, nonché tenuto conto della spinta criminosa che li aveva condotti ad accoltellare più volte due persone.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, ha proposto ricorso il difensore di COGNOME, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 191 cod. proc. pen. e 1 comma 1 bis d.l. 132 del 2021 per avere i giudici di merito utilizzato dati relativi al traffico telefonico in violazione dei limiti stabiliti dalla legge, con le conseguent contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di altri elementi di prova rispetto ai predetti dati.
La sentenza di appello, sul punto riguardante la inutilizzabilità dei tabulati, rimanda integralmente alla sentenza di primo grado, la quale individua gli ulteriori elementi di prova richiesti nella disponibilità da parte degli imputati delle schede telefoniche interessate, nelle conversazioni intercettate che documentano relazioni tra loro, negli scambi di chat in cui si faceva riferimento alla rapina,
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nell’individuazione fotografica, nelle dichiarazioni spontanee rese degli imputati che non hanno contestato la loro partecipazione all’azione criminosa.
Ma, in ordine a tali argomenti, il ricorso censura: che la titolarità delle schede sia un dato già desumibile dai tabulati e non un elemento di riscontro; che nessuna comunicazione di whatsapp riguardi LIU RAGIONE_SOCIALE; che le intercettazioni telefoniche sono valse tutt’al più a ricondurre alla persona dell’imputato l’utilizzo di determinate utenze, ma non possiedono un’autonoma valenza probatoria in ordine ai fatti contestati; che le individuazioni fotografiche riconducono ad altri imputati; che le eventuali dichiarazioni spontanee non possono sanare il vizio radicale dei dati risultanti dai tabulati telefonici.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 43, 56 e 575 cod. pen., avendo i giudici di merito erroneamente ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo del tentato omicidio, con la conseguente contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
In proposito, i giudici di appello hanno qualificato l’elemento soggettivo del tentato omicidio come dolo alternativo. Più diffusamente, la pronuncia di primo grado, cui quella di appello fa riferimento e che quindi deve essere valutata a integrazione della motivazione della sentenza di secondo grado, ha ritenuto il dolo diretto nella forma del dolo alternativo, che ricorrerebbe nel caso di specie in quanto il soggetto attivo ha previsto e voluto alternativamente la morte o lesioni come eventi ricollegabili alla sua condotta.
Il ricorso censura che la sentenza di primo grado abbia confuso il dolo diretto con il dolo eventuale, il quale ultimo è incompatibile con il tentativo, e che, inoltre, la motivazione sia illogica e contraddittoria in quanto: il mezzo utilizzato (ovvero un coltello dalle dimensioni incerte) non vale a costituire arma di per sé micidiale; i colpi sono stati reiterati soltanto in numero di due; la regione attinta, cioè l’addome, pur essendo sede di organi vitali, “pare meno vulnerabile di altre parti del corpo”; l’azione fu assai rapida e concitata, con la presenza imprevista del fidanzato della vittima e, dunque, si svolse senza che gli imputati avessero il tempo di valutare adeguatamente la situazione; il movente dell’azione era di natura esclusivamente economica e, dunque, non sussisteva alcuna ragione per cui gli imputati volessero addirittura la morte della derubata; il comportamento successivo, ovvero la fuga di ben cinque uomini, è sintomatico della loro intenzione di usare tutt’al più violenza alle vittime, ma nei limiti e al solo scopo di assicurarsi la refurtiva di garantirsi l’impunità.
Dunque – si sostiene – la sentenza avrebbe dovuto derubricare il tentato omicidio in lesioni personali.
2.3. Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen, la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.
in punto di determinazione della pena e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere i giudici di merito ritenuto l’imputato come l’autore materiale del tentato omicidio e dunque per avergli applicato una pena eccessiva.
Con l’appello si era censurato che il giudice di primo grado non avesse preso in considerazione il fatto che nell’individuazione fotografica la persona offesa aveva riconosciuto l’accoltellatore in un soggetto diverso dal ricorrente e che, di conseguenza, in sede di quantificazione della pena avesse comminato al ricorrente una pena più alta rispetto ai coimputati in considerazione “del ruolo centrale da questi svolto nel ferimento di NOME COGNOME“.
La sentenza d’appello, pur accogliendo i rilievi circa l’estraneità del ricorrente all’azione materiale di accoltellamento e comunque dando atto di un’obiettiva incertezza sul punto, non ne ha tratto le conseguenze in tema di quantificazione della pena, sicché la motivazione è rimasta contraddittoria ed illogica per il diverso trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente rispetto ai coimputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto complessivamente infondato per le ragioni che di seguito saranno esposte.
Il primo motivo di ricorso si limita, in sostanza, a reiterare le censure già dedotte in appello con riferimento all’utilizzabilità dei tabulati telefonici, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di secondo grado e senza addurre elementi idonei a confutarla.
Dalla lettura della sentenza della Corte d’Appello di Bologna, risulta che, con il sesto motivo di appello, NOME COGNOME avesse lamentato “l’inutilizzabilità dei tabulati telefonici, sui quali esclusivamente è stato fondato il giudizio di responsabilità”, evidenziando che “in virtù della norma transitoria, dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 132/21, convertito in legge n. 178/21 (che ha modificato l’art. 132 del D.Lvo 196/03) si è stabilito che i tabulati telefonici già acquisiti prima dell’entrata i vigore della nuova normativa, che prevede un provvedimento autorizzativo del giudice, acquisiti entro la data del 30/9/21 data di entrata in vigore del D.L., possano comunque essere utilizzati solo unitamente e se sussistano altri elementi di prova e si proceda per uno dei reati per cui sono ammessi nella nuova normativa” e censurando conseguentemente che “nel caso di specie mancano altri elementi di prova significativi”.
Sul punto, la pronuncia di secondo grado rimanda integralmente alla motivazione alla sentenza di primo grado, dando atto di condividere le sue conclusioni circa l’utilizzabilità dei tabulati anche secondo la normativa
sopravvenuta e circa la sussistenza di numerosi altri elementi di riscontro probatorio.
Il rimando in questione, operato dalla Corte d’Appello, è del tutto legittimo, ricorrendo un caso di c.d. “doppia conforme”, in cui la sentenza di secondo grado, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nel valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Rv. 257595 – 01).
2.1 Ora, sotto il profilo della pretesa violazione di legge, il ricorrente contrasta l’assunto che i tabulati siano utilizzabili, attraverso il mero e non argomentato richiamo di una pronuncia di questa Corte (Sez. 6, 15836 dell’11/1/2023, Rv. 284590 – 01), che tuttavia, a leggerne la integrale motivazione, si riferisce ad un caso – diverso – in cui i tabulati telefonici erano stati acquisiti dalla poliz giudiziaria in assenza del decreto di autorizzazione dell’autorità giudiziaria: caso, quest’ultimo, per il quale invece anche la sentenza citata nel ricorso richiama la disciplina transitoria introdotta dalla legge di conversione del D.L. n. 132 del 2021.
Il ricorso, dunque, non riesce a inficiare tecnicamente la preliminare affermazione contenuta nelle sentenze di merito, secondo la quale valga anche nel caso di specie la regola, prevista dalla sopra citata disciplina transitoria, per cui i tabulati potevano essere utilizzati a carico dell’imputato (in quanto acquisiti dal pubblico ministero per l’accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni), benché unitamente ad altri elementi di prova.
Non sono stati offerti motivi nuovi o diversi per superare la doppia decisione dei gradi precedenti, che sul punto ha affermato invece il senso univoco della disposizione di legge di cui si lamenta la violazione.
2.2 Ma, nemmeno a spostare il ragionamento sulla sussistenza degli elementi di riscontro, il ricorso riesce a superare il vaglio di fondatezza, in quanto adduce, a sostegno della propria censura, argomenti già confutati da entrambe le sentenze di merito.
Qui deve premettersi che i tabulati telefonici, nell’apparato argomentativo delle sentenze di condanna, sono evidentemente funzionali a concorrere a dimostrare che NOME si trovasse sul luogo del fatto nel momento in cui avvenivano l’aggressione e la rapina ai danni delle persone offese.
La difesa del ricorrente contesta che quelli indicati dai giudici di merito siano “elementi di prova” idonei a supportare le risultanze dei tabulati; tuttavia, lo fa attraverso argomenti per lo più inconferenti, generici e ripetitivi.
In primo luogo, il ricorso rimarca che l’elemento – indicato come riscontro nelle sentenze di condanna – della disponibilità delle schede relative ai numeri telefonici risultanti dai tabulati è in realtà un dato desumibile dai tabulati stessi, non estrinseco ad essi: si tratta, però, di un rilievo che non è accettabile già sotto il profilo strettamente logico, in quanto dai tabulati si ricava solo che la scheda inserita in un apparecchio telefonico si trovi in un certo luogo e contatti eventualmente altre utenze, ma non anche che quella scheda sia utilizzata da una determinata persona: l’individuazione dell’utilizzatore è invece il risultato di un accertamento successivo della polizia giudiziaria – il cui esito in nessun modo è stato messo in discussione dal ricorrente – , che, a maggior ragione in questo caso nel quale NOME non era formale intestatario della scheda, ha necessitato di un’attività investigativa di verifica che la scheda, intestata ad altro soggetto, fosse invece nella sua abituale disponibilità.
In secondo luogo, il ricorso contesta genericamente che il dato delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, pure indicato dai giudici di merito come elemento da valutare unitamente ai tabulati, «non possiede alcuna valenza probatoria autonoma in ordine ai fatti contestati».
Ma in questo modo, da un lato, si sollecita sostanzialmente una rivalutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, e peraltro senza nemmeno indicare quali dati processuali o storici dovrebbero essere diversamente letti o giudicati.
Dall’altro, si trascura di considerare che la disciplina transitoria più volte sopra richiamata richiede più semplicemente che i tabulati siano valutati unitamente ad altri “elementi di prova”, così facendo riferimento a circostanze obiettive da cui (tra le altre) trarre criticamente l’accertamento dell’esattezza di un’ipotesi e non già alla autonoma o autosufficiente dimostrazione del fatto da provare e della responsabilità dell’imputato (nel qual caso, peraltro, non vi sarebbe bisogno di una valutazione congiunta di altri elementi).
Da questo stesso malinteso definitorio è contraddistinto il ricorso anche quando infine, non confrontandosi compiutamente con l’ultimo elemento indicato dai giudici di merito secondo cui COGNOME stesso ha confermato, nel corso di spontanee dichiarazioni rese nel giudizio abbreviato, di essere stato presente ai fatti (ovvero la circostanza alla cui dimostrazione tendeva l’acquisizione dei tabulati telefonici), si limita a eccepire genericamente che tali dichiarazioni – non smentite – siano “di non chiara valenza confessoria”; così dando nuovamente mostra di intendere, diversamente dalla lettera della norma, che il riscontro ai tabulati debba essere costituito da una prova diretta.
Il secondo motivo è inammissibile, perché proposto per la prima volta in sede di legittimità.
Con l’atto di appello, infatti, il difensore non aveva affatto eccepito l’insussistenza dell’elemento psicologico del tentato omicidio e chiesto la derubricazione del fatto in lesioni. Anzi, aveva invocato il concorso anomalo per il suo assistito, per avere egli voluto solo la rapina (e, dunque, non voluto il fatto integrante il tentato omicidio) senza prevedere che i complici fossero in possesso di armi e potessero attentare alla incolumità delle persone offese: è indubbio, pertanto, che tale motivo di appello sia incompatibile con il successivo motivo di ricorso che invoca la sussistenza del dolo delle lesioni.
Si tratta, dunque, di una questione nuova, che con tutta evidenza non riguarda argomenti enunciati per la prima volta dal giudice dell’impugnazione di merito, come tali non deducibili già in grado di appello.
In ogni caso, a pag. 5, si pure occupandosi della posizione di COGNOME, la sentenza impugnata, con motivazione che non esibisce alcuna illogicità, illustra le ragioni per cui ha ritenuto per tutti gli imputati la sussistenza del dolo alternativo.
Quanto al terzo motivo, risponde al vero il rilievo ivi sviluppato secondo cui le due sentenze di merito abbiano affrontato in termini non propriamente coincidenti l’aspetto della individuazione dell’autore materiale del ferimento della persona offesa COGNOME.
Ma non è esatta l’affermazione secondo cui esse siano infine giunte, su questo punto, a soluzioni effettivamente diverse e, soprattutto, che la sentenza di appello, pur approdando in proposito a una conclusione più favorevole al ricorrente, ciò nondimeno abbia confermato, in modo contraddittorio, il trattamento sanzionatorio che era stato irrogato dal giudice di primo grado sulla base di una più severa valutazione della condotta di NOME.
In realtà, il g.i.p. del Tribunale di Bologna, dopo aver dato atto che nell’immediatezza del fatto la persona offesa NOME COGNOME avesse riconosciuto il coimputato NOME COGNOME come l’autore materiale del suo ferimento (p. 10), ha poi considerato che tuttavia le indagini non hanno consentito in definitiva di individuare il feritore di NOME COGNOME (p. 42) e anzi ha spiegato anche perché non si potesse identificare in NOME (p. 44), avanzando al contempo l’ipotesi che probabilmente si trattasse di NOME COGNOME, ma, per vero, senza chiarire bene per quale motivo e soprattutto senza conferire a tale ipotesi la dignità di dato processualmente accertato.
A sua volta, la Corte d’Appello di Bologna, richiamando nella valutazione dell’appello del coimputato COGNOME le considerazioni del g.i.p. sulla scarsa affidabilità del suo riconoscimento da parte della persona offesa come autore del ferimento e non smentendole sostanzialmente (ritenendo “possibile che l’accoltellatore non sia con nitidezza individuabile”), nemmeno però si pone il problema di convalidare l’eventuale ipotesi alternativa che identifica
l’accoltellatore in NOME COGNOME: anzi, i giudici di secondo grado affermano espressamente che «la circostanza che sia stato o meno COGNOME ad accoltellare la donna appare inconferente ai fini di ritenerlo responsabile del tentato omicidio, essendo complice di un commando di cinque uomini che hanno agito in totale sinergia ».
La conclusione è che né l’una né l’altra sentenza individuano NOME COGNOME come l’autore materiale della coltellata inferta a NOME COGNOME e, dunque, che né l’una né l’altra sentenza attribuiscono a tale ipotesi non provata una valenza idonea a influire direttamente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente.
Il g.i.p., infatti, individua quello di NOME come il profilo di personalità p allarmante per via dei suoi precedenti (p. 49), tenendo conto per la quantificazione della pena “dell’elevatissima pericolosità sociale e del ruolo centrale da questi svolto nel ferimento di COGNOME“, ma senza affatto identificarlo come il materiale feritore; determina, inoltre, gli aumenti per la continuazione sulla base “della capacità a delinquere del reo”, già poco prima richiamata per giustificare la valutazione della personalità in termini allarmanti e la quantificazione della pena base per il reato più grave.
E anche la Corte d’Appello motiva congruamente sulla conferma della pena irrogata in primo grado, ma non a partire dal dato che NOME sia l’esecutore materiale del tentato omicidio, bensì richiamando la estrema gravità dei reati e le modalità cruente della loro esecuzione (con il volto travisato, con armi e con uso di fascette per legare le vittime, mediante la reiterazione dei colpi di coltello e la causazione di ferite gravi).
Il motivo di ricorso, pertanto, è infondato, non potendosi ravvisare alcuna irragionevolezza o contraddittorietà nella decisione della Corte d’Appello di Bologna di confermare il trattamento sanzionatorio disposto con la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Bologna.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di secondo grado hanno considerato in definitiva irrilevante, quanto alla dosimetria della pena, il profilo dell’individuazione dell’autore materiale del ferimento di COGNOME, non discostandosi nella sostanza da quanto era stato affermato nella pronuncia di primo grado circa l’impossibilità di attribuire con certezza il ruolo in questione a taluni degli imputati e, dunque, prendendo in considerazione per la determinazione della pena i medesimi elementi valutati dal RAGIONE_SOCIALEp. nel giudizio abbreviato.
5. Sulla scorta di quanto fin qui complessivamente osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28.6.2024