Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49699 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49699 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a Orgosolo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME COGNOME nato a Sassari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 26 maggio 2022 dalla Corte di Appello di Cagliari sezi distaccata di Sassari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al reato di usura contestato al COGNOME e il rigetto nel resto del ricorso e la dichi di inammissibilità del ricorso di COGNOME.
Sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME e dell’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME difesa di COGNOME, che insistono nei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sas ha confermato la sentenza resa il 15 novembre dal GUP del Tribunale di Sassari che seguito di giudizio abbreviato aveva ritenuto NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili dei reati di usura ed estorsione aggravata, condannandoli alle p ritenute di giustizia.
Avverso detta sentenza propone ricorso con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO l’imputato NOME COGNOME, deducendo:
2.1 violazione degli articoli 267 commi 1, 268 comma 3, 270 e 271 cod. proc.pen. e inutilizzabilità delle intercettazioni poiché la Corte territoriale con una motivazione apparente ha respinto l’eccezione di inutilizzabilità fondata sul rilievo che nei provvedimenti autorizzativi non erano indicati i gravi elementi indiziari a carico del COGNOME. La difesa aveva inoltre contestato l’utilizzabilità delle intercettazioni in quanto autorizzate e disposte in altro procedimento penale, il RNR 19107/2007 a carico di COGNOME NOME NOME NOME.
2.2 Violazione dell’art. 649 cod. proc.pen. poiché il giudice avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato in quanto già giudicato in sede penale per lo stesso fatto. Ricorre nel caso di specie l’ostacolo di precedente giudicato poiché il fatto storico oggetto di questo procedimento, l’estorsione in danno di COGNOME NOME, è stato contestato nei capi A e B del procedimento penale conclusosi dinanzi al Tribunale di Cagliari con la condanna di COGNOME come capo e promotore di un’associazione a delinquere finalizzata al compimento di una serie indeterminata di reati, tra cui anche le estorsioni commesse dal 2008 al 2013, nello stesso arco temporale in cui è stato contestato il reato de quo. Nel procedimento conclusosi con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione il medesimo fatto storico è stato nuovamente contestato, in aperta violazione dell’articolo 649 cod. proc.pen.. Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, l’esistenza di un giudicato esterno è,al pari del giudicato interno rilevabile d’ufficio e non è subordinato alla tempestiva allegazione dei fatti costitutiv dello stesso, che può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio. Da ciò consegue che in mancanza di pronunzia da parte del giudice di merito in ordine alla tardività della allegazione, il giudice di legittimità può accertare l’esistenza del giudicato con cognizione piena.
3.Avverso la sentenza odierna propone ricorso anche l’imputato NOME COGNOME.
Premettendo che il giudizio di responsabilità si fonda sul contenuto di alcune conversazioni intercorse tra COGNOME e COGNOME e tra quest’ultimo e NOME, intercettate nell’ambito del diverso procedimento n. 7471/2008 DDA Cagliari, relativo a reati in materia di sostanze stupefacenti, nell’ambito del quale al COGNOME veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere, deduce :
3.1 violazione degli articoli 191, 270, 271, 125, 540 e 533 cod. proc.pen. e 110 e 644 cod.pen. e vizio di motivazione in quanto la sentenza fonda il giudizio di responsabilità del COGNOME in ordine al reato di usura contestato al capo A della rubrica, oltre che sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, anche sul contenuto di alcune conversazioni telefoniche e ambientali registrate nell’ambito di un diverso procedimento a carico di NOME COGNOME, istruito dalla Dda di Cagliari in ordine al reato di associazione a delinquere e a reati in tema di sostanze stupefacenti. Ciò comporta la
radicale inutilizzabilità di tutte le conversazioni valorizzate in relazione al reato di usur in quanto tale reato non prevede l’arresto obbligatorio in flagranza, unica condizione prevista dalla vecchia formulazione dell’art. 270 cod. proc.pen..
Osserva il ricorrente che il procedimento in cui sono state disposte le conversazioni in oggetto risulta privo di qualsiasi connessione con quello che ci occupa.
Infatti le imputazioni connesse all’associazione a delinquere si riferiscono a reati in materia di sostanze stupefacenti e risultano del tutto prive di collegamento con le condotte di usura.
Il ricorrente osserva che GLYPH dette intercettazioni sono GLYPH determinanti ai fini dell’affermazione di responsabilità, anche se la stessa si fonda anche sulle accuse rese dalla persona offesa, e sono state valorizzate anche per confermarne la credibilità di quest’ultima, come emerge da diversi passaggi della motivazione della sentenza di primo grado, che vengono riportati nel ricorso. Deduce che,nonostante la inutilizzabilità fosse una eccezione rilevabile anche d’ufficio, i giudici di merito non hanno avvertito l’esigenza di verificare se tra i due procedimenti, la cui diversità era nota alla corte d’appello, vi fosse o meno quella connessione necessaria per consentire di derogare al divieto di cui all’art. 270 cod. proc.pen.
3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità a titolo di concorso dell’imputato nel reato di usura contestato al capo A , in quanto nel caso in esame COGNOME non ha dato alcun impulso alla procedura esecutiva per il recupero del credito rimasto inadempiuto e per il conseguimento dell’illecito vantaggio usurario, in quanto questo impulso proveniva inequivocabilmente da COGNOME.
Inoltre la sentenza ha attributo a COGNOME il dolo nel concorso di persona nel reato senza verificare la consapevole volontà da parte di quest’ultimo di contribuire alla commissione del delitto e ha ricavato l’elemento soggettivo esclusivamente dal rapporto personale intercorso tra COGNOME e COGNOME, trascurando di considerare il rapporto amicale e di affari che intercorreva tra il primo e la persona offesa. Inoltre la sentenza incorre nel vizio di contraddizione e di motivazione illogica, laddove per un verso ritiene improbabile che NOME si fosse rivolto al COGNOME senza l’intermediazione di un amico, il COGNOME, e tuttavia neutralizza e non crede alla versione del COGNOME secondo cui fu NOME a chiedergli di intercedere con COGNOME per l’ottenimento del prestito.
3.3 Violazione degli articoli 42, 110 e 629 cod.pen. e 533 cod. proc.pen. poiché la sentenza ha confermato la responsabilità a titolo di concorso del ricorrente nel reato di estorsione contestato al capo B nonostante la insussistenza dell’elemento soggettivo, con motivazione illogica. La sentenza riconosce l’assenza di minacce da parte del COGNOME nei confronti di NOME ma afferma che l’imputato incuteva timore alla persona offesa in ragione della sua per la sua personalità e della sua caratura criminale.
La sentenza afferma che NOME a seguito delle pressioni del COGNOME che sollecitava il pagamento delle somme dovute al COGNOME,si era sentito costretto a trovare i fondi per rientrare dal debito, ma attribuisce al COGNOME la volontà estorsiva, sebbene questi abbia
agito come mero intermediario con la finalità esclusiva di perseguire l’interesse della persona offesa. COGNOME di fatto non veicolava alcuna pressione ma mostrava preoccupazione per l’amico NOME e ha agito in quanto mosso da tale preoccupazione, il che esclude che abbia voluto fornire un contributo al NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Entrambi i ricorsi non possono trovare accoglimento per le ragioni che verranno esposte di seguito.
2.11 ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
2.1In particolare il primo motivo, con cui si deduce la inutilizzabilità delle intercettazion telefoniche e ambientali deve ritenersi generico.
L’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche o ambientali può essere sollevata per la prima volta innanzi a questa Corte di cassazione ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di una ipotesi di inutilizzabilità assoluta rilevabile anche di ufficio.
Tuttavia, la parte che deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ha l’onere di indicare specificamente gli atti sui quali l’eccezione si fonda e di allegare tali at qualora non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità (Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017, dep. 2018, Nun2:iato, Rv. 273007).
Il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti errores in procedendo non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall’art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell’atto, anche quando venga allegato un vizio che si risolve nell’inutilizzabilità dell’atto stesso (Sez. 6, n. 36612 d 19/11/2020, Grasta, Rv. 280121 Sez. 5 – , Sentenza n. 25082 del 27/02/2019 Ud. (dep. 05/06/2019 ) Rv. 277608 – 02)
Anche le Sezioni Unite hanno affermato che nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascic processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche – qualora si proceda con le forme del dibattimento – al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l’eccezione si accompagna l’ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali – positive o negative – addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244329).
Proprio recentemente in un caso analogo è stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale l’imputato aveva eccepito, senza tuttavia documentarlo, che le intercettazioni telefoniche erano state disposte in un procedimento diverso e per un reato non connesso a quello per il quale aveva riportato condanna. (Sez. 5 – , Sentenza n. 23015 del 19/04/2023 Ud. (dep. 25/05/2023 ) Rv. 284519 – 01)
Inoltre già in epoca risalente questa Corte nella sua più autorevole composizione ha precisato che è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009 Cc. (dep. 10/06/2009 ) Rv. 243416 – 01)
Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un element a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento. (Fattispeci in tema di acquisizione di informazioni provenienti da una società maltese, che l’imputato asseriva utilizzabili solo per i reati di riciclaggio e di finanziamento terrorismo). (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud. (dep. 20/02/2017 ) Rv. 269218 – 01)
Nel caso in esame il ricorso si limita ad affermare, in modo estremamente vago, “Inoltre la difesa contesta l’utilizzazione delle intercettazioni disposte nel corso di altro procedimento ( NUMERO_DOCUMENTO a carico di COGNOME NOME ed NOME). La questione è di notevole rilievo specie se si tiene in considerazione che sulla nozione di diverso procedimento di cui all’art. 270 cod. proc.pen. vi è stata rimessione al giudizio delle Sezioni unite con sentenza del 13 Febbraio 2019″.
Il tenore generico della censura, la mancata indicazione specifica dei decreti autorizzativi ai quali si riferisce, la mancata allegazione dei documenti su cui si fonda l’eccezione e la mancata verifica dell’incidenza dell’eventuale accoglimento sul compendio probatorio, impediscono a detta doglianza di superare il vaglio di ammissibilità.
E tuttavia, come verrà esposto a breve, la censura è stata proposta anche nel ricorso del coimputato COGNOME.
2.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché non è stato dedotto con i motivi di appello.
La censura è comunque manifestamente infondata poiché si limita a dedurre un ostacolo di precedente giudicato ex art. 649 cod. proc.pen. , osservando che la vicenda oggetto del presente giudizio sarebbe già stata giudicata nell’ambito di altro procedimento conclusosi con la sentenza resa il 22 maggio 2018 dalla Corte di Appello di Cagliari, allegata al ricorso. Detta pronunzia ha condannato COGNOME per avere partecipato ad un’associazione a delinquere dal 2009 al 2013 dedita al traffico di sostanze stupefacenti e a diversi reati contro il patrimonio e per avere realizzato diversi reati in materia di sostanze stupefacenti e alcuni episodi estorsivi finalizzati alla riscossione di debiti d droga, che nulla hanno in comune con la vicenda de quo.
3. Ricorso COGNOME
3.1 Il primo motivo di ricorso, con cui l’imputato deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento, il n. NUMERO_DOCUMENTO di Cagliari in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di usura, supera il vaglio di ammissibilità perché sufficientemente specifico.
La censura risulta fondata in quanto anche dal tenore della sentenza di primo grado si evince con chiarezza che le intercettazioni telefoniche e ambientali che fanno parte del compendio probatorio (sono state disposte in altro procedimento penale, in relazione al quale è stata applicata la misura cautelare nei confronti di NOME COGNOME per reati in materia di sostanze stupefacenti e per associazione a delinquere.
Giova premettere che anche se le modifiche apportate al primo comma dell’art. 270 cod. proc. pen., in sede di conversione dalla I. n.7/2020, hanno sostanzialmente ampliato l’ambito della deroga al divieto di utilizzabilità delle intercettazioni disposte in alt procedimento, aggiungendo all’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza anche l’accertamento dei reati di cui all’art. 266, comma 1, stesso codice, la Corte di cassazione ha chiarito che la disciplina sopravvenuta non è applicabile alle intercettazioni disposte ed autorizzate, come nel caso di specie, prima della data del 31 agosto 2020.
Dunque, nel caso in esame occorre fare riferimento alla disciplina previgente e ai principi fissati dalle Sezioni unite della Corte con la nota sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, secondo cui “in tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pe a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata “ah origine” disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen.”.
Deve convenirsi con la difesa che non sussiste tra i reati per cui si procede e quelli per i quali è stata disposta l’intercettazione la connessione ex art. 12 cod. proc. pen. sicché in relazione al reato di usura non possono essere utilizzate le intercettazioni disposte in altro procedimento, in quanto nei confronti di detto reato non è previsto l’arresto obbligatorio.
A diverse conclusioni deve pervenirsi per il delitto di estorsione, laddove invece ricorrono i presupposti oggettivi di cui all’art. 270 c.p.p., sia per la gravità del reato per cui previsto l’arresto obbligatorio in flagranza , sia per i profili di connessione, evidenti ne richiami ad NOME episodi di estorsione, da cui emerge un collegamento ai sensi dell’art. 12 lett. b) e c) c.p.p.
3.2 Il secondo motivo di ricorso relativo al giudizio di colpevolezza in ordine al reato di usura non può GLYPH trovare accoglimento poiché, nonostante la inutilizzabilità delle
conversazioni telefoniche intercettate, la prova della responsabilità del COGNOME si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa.
Giova ribadire che nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identic convincimento. (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud. (dep. 20/02/2017 ) Rv. 269218 – 01)
Nel caso in esame la Corte ha fondato il giudizio di colpevolezza non soltanto sulle intercettazioni ma, soprattutto tsulle specifiche accuse della persona offesa, come precisato a pagina 5 della sentenza impugnata.
La Corte ha formulato un giudizio di piena e incondizionata attendibilità nei confronti della persona offesa NOME COGNOME,che non si è neppure costituite parte civile e non aveva alcun interesse a formulare accuse calunniose nei confronti dei due imputati,e ha posto a raffronto la ricostruzione dei fatti fornita dal COGNOME rispetto all’assunto difensivo d COGNOME. Questi ha nella sostanza confermato di avere operato come intermediario nell’ambito del reato di usura tra COGNOME e COGNOME, sostenendo tuttavia di non avere assunto lui l’iniziativa e di avere agito dietro specifica richiesta del NOME, soltanto perché l’amico aveva assoluto bisogno di liquidità.
La Corte con argomentazione articolata e logicamente coerente è pervenuta alla conclusione che l’individuazione del fornitore del denaro nella persona del COGNOME avvenne non su indicazione della persona offesa ma del ricorrente COGNOME, il quale intratteneva con l’imputato rapporti significativi e sintomatici di cointeressenze economiche, come emerso dalle dichiarazioni di alcuni impiegati della filiale dell’istituto di credito di cui all’epoca COGNOME era direttore, prestandosi ad effettuare operazioni bancarie del tutto irregolari in favore del NOME, che non era neppure correntista.
È vero che nel corpo della motivazione sono state riportate anche diverse intercettazioni che, alla stregua di quanto esposto, non possono essere utilizzate per fondare il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di usura, ma la Corte ha sempre sottolineato che si tratta di elementi di riscontro dell’attendibilità del COGNOME, che non sarebbero neppure necessari, in quanto la prova dichiarativa deriva dalla persona offesa (vedi pagina 16). e dallo stesso COGNOME il quale ha riconosciuto di avere agito da tramite tra COGNOME e COGNOME al momento della concessione e poi dell’esecuzione del prestito usurario.
Non va peraltro trascurato che secondo giurisprudenza consolidata è configurabile il concorso nel reato di usura del soggetto incaricato di recuperare il credito usurario che riesca ad ottenerne il pagamento. (Sez. 2, Sentenza n. 17157 del 09/03/2011 Cc. (dep. 03/05/2011 ) Rv. 250312 – 01)
Quanto all’elemento soggettivo del reato di usura non è vero che la corte ha omesso ogni considerazione al riguardo poiché è pacifico che l’imputato abbia svolto il ruolo di intermediario per la concessione del prestito usurario, mettendo in contatto la persona offesa con COGNOME nella consapevolezza che questi avrebbe avanzato una richiesta Mcci’Cusuraria eche con la sua condotta ha agevolato la realizzazione di un rapporto illecito e anche l’esecuzione del patto e la riscossione degli interessi usurari.
Nel caso di specie è certo che COGNOME abbia sollecitato il COGNOME più volte per ottenere la restituzione del capitale e degli interessi pretesi dal COGNOME, contribuendo anche ad amplificare la condizione di soggezione e di paura in cui versava la persona offesa.
3.3 Infondato è anche il terzo motivo di ricorso con cui si contestano vizi della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità concorsuale del COGNOME nel reato estorsivo, in quanto dalle dichiarazioni della persona offesa e dal tenore delle intercettazioni, pienamente utilizzabili in relazione a questa fattispecie, emerge con inequivoca evidenza il ruolo del COGNOME che “ossessionava” la vittima e ne amplificava lo stato di preoccupazione e di ansia in ragione della obiettiva pericolosità e della caratura criminale del COGNOME, nonché l’atteggiamento complice e solidale del COGNOME nei confronti del COGNOME che si lamentava con il COGNOME per il ritardo nei pagamenti e pretendeva che questi fosse più incisivo nel sollecitare il debitore, facendosi portavoce delle minacce di quest’ultimo.
In conclusione la Corte ha fatto buon governo dei criteri di valutazione del compendio probatorio valorizzando la genuinità e credibilità della narrazione della vittima del reato, confortata, relativamente all’estorsione, dai risultati delle captazioni e dagli altr elementi di riscontro esterni,per desumerne il ruolo da intermediario concorrente nel reato assunto dal COGNOME, svolgendo un ruolo di ausilio nella consegna delle somme e nella fase di riscossione e esercitando pressioni per coartare la volontà della persona offesa, nell’interesse del COGNOME.
3.4 Da quanto sin qui esposto deriva il rigetto del ricorso proposto dal COGNOME e la conseguente condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Il Presidente
Roma 11 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
NOME COGNOME