Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48255 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48255 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Torino avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 25/01/2023 nei confronti di NOME, nato in Moldavia il DATA_NASCITA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 10 marzo 2021, ha assolto, perché il fatto non sussiste, NOME dal reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per il quale lo stesso aveva riportato condanna alla pena di mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 800,00 di multa.
All’imputato è contestato di avere importato ed illecitamente detenuto sostanze stupefacenti del tipo hashish (gr. 51,36 e gr. 50,37gr. ), marijuana (gr. 1,97) ICE metanfetannina (gr. 0,46), rinvenute all’interno della sua camera da letto unitamente ad undici contenitori vuoti, recanti tracce di sostanze, e ad un “grinder”.
Propone ricorso il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Torino, il quale articola un unico motivo, deducendo la manifesta illogicità della motivazione.
La Corte di merito ha ritenuto verosimile, e tuttavia non provata, la destinazione delle sostanze sequestrate allo spaccio sulla base di taluni elementi fattuali inesistenti o comunque non coerentemente apprezzati.
Ed invero:
è un dato puramente congetturale la ritenuta assenza di contatti o di altre forme di interazione dell’imputato con terzi acquirenti e/o con ambienti criminali, alla stregua dei dati immagazzinati nell’apparecchio telefonico tratto in sequestro, giacché i contenuti del dispositivo non sono mai stati esplorati dagli inquirenti. In ogni caso, poiché la perquisizione è stata eseguita subito dopo che le sostanze erano state consegnate dal corriere proveniente dalla Spagna, i contatti finalizzati allo smercio illecito non avrebbero potuto essere che successivi a tale momento;
il mancato rinvenimento di strumentazione idonea al confezionamento della sostanza in dosi singole, quali bilancini di precisione e strumenti da taglio, trova smentita nell’avvenuto sequestro di un “grinder”, ossia di macinino per la triturazione delle foglie, arnese che non può ritenersi univocamente sintomatico di assunzione diretta;
non si è tenuto conto, al di là della somma di 175,00 euro in danaro contante rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, dell’ulteriore importo, non inferiore 500,00 euro, secondo i prezzi di mercato, già dallo stesso sborsato per l’acquisto delle sostanze cadute in sequestro, ossia di una liquidità che è poco consona alle condizioni personali e di vita di uno studente privo di redditi propri.
In termini del tutto contraddittori, a fronte di un valore ponderale abbondantemente superiore alla soglia di rilevanza, e pur nel riconoscimento che tale dato, unitamente alla varietà tipologica delle sostanze ed alle modalità del loro confezionamento (sottovuoto), deponesse per la destinazione della droga, almeno in parte, alla cessione a terzi, la Corte ha ritenuto che non vi fosse certezza sulla destinazione ad uso non esclusivamente personale delle sostanze.
Dunque, essendo basata su inferenze illogiche, distorsive della valenza degli elementi probatori acquisiti, la motivazione della sentenza assolutoria non soddisferebbe l’obbligo di motivazione rafforzata, richiesta nel caso di ribaltamento della decisione di primo grado anche ai fini del proscioglimento.
Nella requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, in termini adesivi rispetto al ricorso. Ha argomentato che rendono implausibile la destinazione ad uso personale: a) l’assenza di elementi per ritenere che l’imputato fosse tossicodipendente; b) la notevole quantità di sostanza stupefacente – in particolare 100 gr. Metti di hashish, corrispondenti a 1.400 dosi – di diversa tipologia (anche marijuana e metanfetamina); c) il rischio di deperimento della sostanza, connesso al consumo della stessa in un lasso temporale superiore all’anno, se ad opera di una sola persona; c) il “grinder”, rinvenuto in sede di perquisizione, quale strumento usualmente destinato anche al confezionamento. Risulta dunque illogica la massima di esperienza adottata dal giudice del merito, in quanto collidente con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio, secondo la disciplina dettata dall’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, e successive modifiche, non essendo stata richiesta la trattazione orale da alcuna delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va rigettato perché infondato.
Il AVV_NOTAIO Generale censura la sentenza impugnata per non avere adeguatamente considerato diversi elementi a dire dello stesso inequivocamente dimostrativi della destinazione della sostanza alla cessione, quali il rilevante quantitativo di droga; la provvista economica necessaria per l’acquisto che, maggiorata dell’ulteriore importo liquido impiegato per l’acquisto yndicativa drUna /i
disponibilità economica decisamente superiore al valore della “paghetta fornita da un famiglia borghese”; la presenza di uno strumento per la suddivisione della sostanza e ben 11 contenitori; la mancanza di prova della assenza di contatti con acquirenti finali, per non essere stata svolta alcuna indagine sul telefono in sequestro.
Va premesso che, ai fini della configurabilità del reato di illecit detenzione di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell’imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio.
Nella specie, senza evidenti illogicità motivazionali, la sentenza impugnata ha ritenuto non adeguatamente dimostrata tale destinazione, avendo gli elementi cognitivi acquisiti in giudizio natura se non altro equivoca.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – con l’eventuale superamento dei limiti tabellari non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (tra le molte, Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, COGNOME, Rv. 260991 – 01).
La sentenza impugnata valuta globalmente tali parametri in termini non illogici.
Se è vero che il quantitativo di dosi ritraibili è elevato, ha osservato come non possa farsi carico all’imputato dell’assenza di approfondimenti investigativi sui contatti dallo stesso intrattenuti con ambienti criminali (per la mancata verifica dei dati contenuti nel dispositivo cellulare); e che non appare significativa la somma di danaro rinvenuta nella disponibilità dell’imputato che – stando al tenore stesso del ricorso – pare essere uno studente, ma inserito in un contesto borghese.
Altro elemento che è stato ritenuto dirimente, ai fini della adozione della pronuncia proscioglitiva, è stata l’assenza di elementi atti al confezionamento di dosi singole; assenza che non è affatto contraddetta dal rinvenimento del “grinder”, in quanto valutato in sentenza come senz’altro sintomatico dell’assunzione diretta di stupefacenti da parte dello stesso imputato.
Dunque, la sentenza impugnata ha fatto applicazione di una corretta massima di esperienza, posto che nella nozione di uso personale può rientrare anche un quantitativo di notevole consistenza ove sia dimostrato che il detentore
ne abbia fatto provvista, anche in vista di una successiva difficoltà di approvvigionamento.
4. Attraverso il preteso vizio di motivazione, il ricorso aspira, all’evidenza, ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (tra le tante, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020dep. 2021,F., Rv. 280601), il che non è consentito in questa Sede.
Secondo principi oramai consolidati, che non possono che essere qui ribaditi, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propri valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti prova, bensì quello di stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del .30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203428).
In ogni caso, va tenuto presente che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); il che comporta che sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità – quando, appunto, non manifesta – così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria de singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747)
Sotto altro profilo, osserva il Collegio che i Giudici di appello non hanno violato affatto l’obbligo di motivazione rafforzata.
Le Sezioni Unite hanno precisato che, pur non avendo l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, il giudice che riformi una sentenza in senso
assolutorio deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 – 01; nello stesso senso, Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, COGNOME, Rv. 282612).
L’estensione di un tale obbligo motivazionale va tuttavia parametrata alla motivazione della sentenza di prime cure.
A fronte di un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, se non inconsistente – quale risulta essere, nel caso al vaglio, quello della sentenza di primo grado, perché basata essenzialmente sul dato quantitativo e sulla mancata percezione di redditi da parte dell’imputato – non può ritenersi che il Giudice di appello abbia l’obbligo di fornire una motivazione rafforzata posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l’unica realmente argomentata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 19/09/2023