Uso personale di droga: la Cassazione traccia i confini con lo spaccio
La distinzione tra detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale di droga e quella finalizzata allo spaccio è uno dei temi più dibattuti nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti, ribadendo come la valutazione non possa limitarsi al solo dato quantitativo, ma debba fondarsi su un’analisi complessiva di plurimi indicatori. Il caso in esame riguarda un uomo condannato per spaccio di lieve entità che aveva impugnato la sentenza, sostenendo che la marijuana trovata in suo possesso fosse destinata esclusivamente al proprio consumo.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado alla pena di un anno e tre mesi di reclusione e 2.500 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (D.P.R. 309/1990), ovvero lo spaccio di lieve entità. Al momento del controllo, l’uomo era stato trovato in possesso di 7,244 grammi netti di marijuana, quantità dalla quale si sarebbero potute ricavare oltre venti dosi medie singole. 
L’imputato presentava ricorso in Cassazione, articolando due motivi principali:
1.  L’erronea esclusione della causa di non punibilità legata alla destinazione della droga ad uso personale di droga.
2.  Una presunta violazione di legge nella determinazione della pena, nell’applicazione della recidiva e nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione e i criteri per l’Uso Personale di Droga
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure dell’imputato infondate e non consentite in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato come le argomentazioni proposte non fossero altro che ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
L’analisi della Cassazione: Oltre la Quantità
Per escludere la tesi dell’uso personale di droga, la Corte ha valorizzato la logicità e coerenza della motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano correttamente basato la loro decisione su una serie di elementi concreti e convergenti:
*   Il quantitativo: Sebbene non enorme, il quantitativo era comunque significativo, potendo essere frazionato in oltre venti dosi.
*   Le modalità di confezionamento: La sostanza era suddivisa in cinque involucri distinti, una modalità tipica dello spaccio.
*   L’occultamento: Quattro dei cinque involucri erano stati nascosti e sono stati scoperti solo a seguito di una perquisizione personale, un comportamento che mal si concilia con una detenzione per solo uso personale.
*   Le condizioni economiche: Le modeste condizioni economiche dell’imputato rendevano poco plausibile l’acquisto di una tale quantità di droga per il solo consumo personale.
Le Motivazioni sul Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva fornito una spiegazione precisa e congrua riguardo alla determinazione della pena. Erano state considerate le modalità del fatto, i numerosi precedenti penali dell’imputato (alcuni dei quali specifici in materia di stupefacenti) e l’assenza di elementi positivi a suo favore che potessero giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché le critiche mosse dall’imputato non vertevano su una violazione di legge, ma tentavano di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. La sentenza impugnata aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta, basata su prove concrete. I giudici hanno chiarito che, per contestare la valutazione delle prove in Cassazione, non è sufficiente proporre una lettura alternativa, ma è necessario dimostrare un ‘travisamento della prova’, cioè che il giudice di merito abbia basato la sua decisione su un’informazione inesistente o palesemente distorta, cosa che in questo caso non è avvenuta. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Criteri Distintivi tra Uso Personale e Spaccio
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: la destinazione allo spaccio di sostanze stupefacenti non si presume solo sulla base della quantità detenuta, ma viene accertata attraverso un esame complessivo di tutti gli indizi a disposizione. Le modalità di confezionamento, la situazione economica del detentore, i suoi precedenti e il contesto del ritrovamento sono tutti elementi che il giudice deve attentamente valutare. Per chi si trova ad affrontare un’accusa simile, è cruciale comprendere che la linea di difesa non può basarsi su una semplice affermazione di uso personale di droga, ma deve essere in grado di smontare, punto per punto, l’impianto accusatorio costruito su questi indizi.
 
Quali indizi possono escludere la destinazione della droga a uso personale?
Secondo la Corte, diversi indizi possono portare a escludere l’uso personale, tra cui: un quantitativo di sostanza superiore alle esigenze di un consumo immediato, la suddivisione in dosi (in questo caso, cinque involucri), le modalità di occultamento, le modeste condizioni economiche dell’imputato e i suoi precedenti penali specifici.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando non solleva questioni di legittimità (cioè di violazione di legge), ma si limita a contestare la valutazione dei fatti e delle prove già effettuata dai giudici di merito, proponendo una lettura alternativa. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice della corretta applicazione del diritto.
Quali elementi considera il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche basandosi su elementi sfavorevoli all’imputato, come le modalità con cui è stato commesso il reato, i plurimi precedenti penali (soprattutto se specifici), e l’assenza generale di elementi di valutazione positivi che possano giustificare una riduzione della pena.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8979 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8979  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ai
Rilevato che NOME COGNOME, condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all’esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e tre mesi di reclusion 2.500,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e viz motivazione con riguardo alla esclusione della causa di non punibilità della destinazione de droga ad uso personale (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio di motivazion relativamente alla determinazione della pena, all’applicazione della recidiva ed al diniego d circostanze attenuanti generiche (secondo motivo);
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riprodutt deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigura rivalutazione e/o alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, ed avulse da per individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di me posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la marijuana detenuta non può ritenersi destinata ad uso personale, valorizzandone il quantitativo, pari a 7,244 gram netti, da cui erano ricavabili oltre venti dosi medie singole, la suddivisione in cinque i distinti, quattro dei quali occultati e scoperti solo all’esito di perquisizione personale, e deperibilità, nonché le modeste condizioni economiche dell’imputato;
Osservato che il secondo motivo espone manifestamente infondate, in quanto la sentenza impugnata ha dato precisa e congrua rappresentazione RAGIONE_SOCIALE ragioni dell’esclusione dell circostanze attenuanti generiche, dell’applicazione della recidiva e della determinazione de pena, evidenziando le modalità del fatto, i plurimi precedenti penali, anche specifici, e l’as di elementi valutabili a favore dell’imputato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilit
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.