Uso Personale di Droga: Criteri e Limiti secondo la Cassazione
La distinzione tra detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale di droga e quella finalizzata allo spaccio è una delle questioni più delicate e frequenti nel diritto penale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a ribadire i criteri fondamentali che guidano i giudici in questa valutazione, confermando una condanna e dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato. Analizziamo insieme la decisione per capire quali elementi concreti possono escludere l’ipotesi dell’uso personale.
I Fatti del Caso: Detenzione o Spaccio?
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Brindisi, successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Lecce, che aveva ritenuto un soggetto colpevole del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, sebbene in una forma di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990).
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo principalmente che la sostanza stupefacente rinvenuta fosse destinata esclusivamente al proprio consumo. La sua difesa si basava sull’idea che il possesso non implicasse necessariamente un’attività di spaccio.
Tuttavia, i giudici dei gradi di merito avevano basato la loro condanna su elementi oggettivi e concordanti che andavano oltre la semplice detenzione.
La Valutazione dei Giudici e l’esclusione dell’uso personale di droga
La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente motivato la sua decisione, evidenziando tre fattori chiave che escludevano l’ipotesi dell’uso personale di droga:
1. Il considerevole quantitativo: La quantità di sostanza trovata in possesso dell’imputato era tale da superare le normali esigenze di un consumatore personale.
2. Le modalità di confezionamento: La sostanza era già suddivisa, o comunque pronta per essere suddivisa, in dosi, una modalità tipica di chi prepara la merce per la vendita.
3. La presenza di strumenti: Erano stati rinvenuti strumenti idonei alla preparazione e al confezionamento delle dosi, come bilancini di precisione o materiale per l’imballaggio.
La Cassazione ha chiarito che le argomentazioni dell’imputato costituivano “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero un tentativo di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti già ampiamente valutata e decisa dai giudici di primo e secondo grado, un’operazione non consentita nel giudizio di legittimità.
Il Rifiuto delle Attenuanti Generiche
Un secondo motivo di ricorso riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche su questo punto, la Corte ha ritenuto la decisione dei giudici di merito logica e ben motivata. Il beneficio è stato negato sulla base di due elementi:
* Un precedente penale a carico dell’imputato.
* Un atteggiamento solo apparentemente collaborativo tenuto durante il processo.
Questi fattori, valutati complessivamente, hanno portato il giudice a ritenere non meritevole la concessione di uno sconto di pena.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione principale risiede nel fatto che l’appellante non ha sollevato questioni di diritto (violazioni di legge o vizi procedurali), ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno ritenuto che la Corte territoriale avesse applicato correttamente i principi giuridici, basando la sua decisione su prove concrete e fornendo una motivazione coerente e non illogica sia per l’esclusione dell’uso personale sia per il diniego delle attenuanti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: la qualificazione di una condotta come detenzione per spaccio piuttosto che per uso personale di droga non dipende solo dalla quantità di sostanza, ma da un insieme di “indici sintomatici”. La presenza di bilancini, materiale per il confezionamento e la suddivisione in dosi sono elementi che, uniti a una quantità non trascurabile, creano un quadro probatorio difficilmente superabile. Per il cittadino, ciò significa che la giustificazione del consumo personale diventa insostenibile quando le circostanze oggettive indicano una potenziale attività di vendita. Inoltre, la pronuncia conferma che la concessione delle attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito, difficilmente censurabile in Cassazione se supportata da una motivazione logica, come la presenza di precedenti penali.
Quando la detenzione di sostanze stupefacenti non è considerata uso personale di droga?
Secondo la Corte, l’uso personale viene escluso quando sono presenti indici oggettivi che suggeriscono un’attività di spaccio, come un considerevole quantitativo di sostanza, le modalità di confezionamento in dosi e il rinvenimento di strumenti idonei alla preparazione (es. bilancini).
Un precedente penale può impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito di negare le attenuanti generiche basandosi, tra l’altro, su un precedente penale dell’imputato e su un suo atteggiamento ritenuto solo apparentemente collaborativo.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, poiché il ricorso è stato considerato palesemente dilatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44468 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44468 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FASANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 30 marzo 2022 la Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Brindisi in data 17 novembre 2015 che aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/1990.
Considerato che il primo motivo, relativo alla qualificazione della fattispecie nell’ dell’uso personale, è costituto da mere doglianze in punto di fatto, in quanto nel caso di sp la Corte territoriale ha evidenziato che l’uso personale deve essere escluso in ragione d considerevole quantitativo di sostanza rinvenuto nella disponibilità dell’imputato, nonché d modalità di confezionamento della sostanza e del rinvenimento di strumenti idonei all preparazione delle dosi.
Ritenuto che il secondo motivo, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, attiene al trattamento sanzionatorio benché lo stesso risulti sorretto idonea e non illogica motivazione, atteso che il giudice di merito ha escluso il beneficio in ra di un precedente penale dell’imputato e dell’atteggiamento solo apparentemente collaborativo di quest’ultimo.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrent al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05-10-23.