Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40015 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari ed il rigetto nel resto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale della Libertà di Firenze, con ordinanza del 31 maggio 2024, respingeva l istanze di riesame avanzate nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Prato del 2-5-2024 che aveva applicato n confronti dei predetti la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunica in quanto gravemente indiziati del delitto di concorso in truffa aggravata ai danni dello Sta relazione all’ottenimento di importi a titolo di bonus facciate per lavori mai eseguiti.
Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli indagati; l’AVV_NOTAIO, per il COGNOME, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen., con riferimento agli artt. 316 ter e 640 bis
cod.pen. posto che i fatti andavano sussunti nella meno grave fattispecie di cui all’art. 31 ter cod.pen. piuttosto che nella truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche invero, il momento consumativo del reato, doveva essere individuato alla data del riconoscimento del credito di imposta (20-10-2021) e non anche in quello successivo della liquidazio dell’importo non dovuto da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (30-11-2021), con la conseguenza che essendo ancora in vigore il regime previsto dall’art. 121 del D.L. 34/2020 secondo il qua riconoscimento del credito di imposta avveniva automaticamente a seguito della presentazione dell’istanza da parte del privato procedente alle opere, e, non essendo ancora in vigore la restrittiva disciplina prevista dall’art. 122 bis entrata in vigore il 12-11-2021, i fatt qualificati ex art. 316 ter cod.pen.; errata era anche la ricostruzione dei fatti operata ne provvedimento impugnato quanto alla procedura di liquidazione, posto che, il meccanismo attraverso il quale veniva riconosciuto il credito di imposta, era basato soltanto sull’emis della fattura e l’inserimento dell’opzione della cessione sulla piattaforma della RAGIONE_SOCIALE, senza la previsione di alcun controllo a monte relativo alla correttezza dei dati esse il soggetto pubblico erogatore, chiamato esclusivamente a prendere atto della formale dichiarazione da parte del privato;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. ed illogicità della motivazione relativame ritenuta esigenza cautelare del pericolo di reiterazione, asserita in forza di considerazio tutto astratte, dovendosi tenere conto RAGIONE_SOCIALE date di consumazione dei fatti (3 anni addi rispetto all’emissione del provvedimento cautelare coercitivo), dell’assenza di ulteriori ep criminosi ascrivibili all’indagato che avrebbero dovuto fare ritenere insussistente il peri recidiva ovvero lo stesso tutelabile attraverso misure meno limitative della libertà personal
2.1 L’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME, deduceva con distinti motivi qui r ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
inosservanza od erronea applicazione della legge penale quanto alla qualificazione dei fatti art. 640 bis cod.pen. piuttosto che nella corretta ipotesi di cui all’art. 316 ter cod.pen.;
mancanza della motivazione in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari essendo stata omessa qualsiasi specificazione della attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze e della concretezza RAGIONE_SOCIALE stes avuto anche riguardo al tempo trascorso;
erronea applicazione dei criteri di scelta della misura cautelare e difetto di motivazio punto, posto che erano state utilizzate clausole di stile;
inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta competenz per territorio del Tribunale di Prato e violazione degli artt. 12 e 16 cod.proc.pen. quan ritenuta connessione teleologica tra il reato di truffa finalizzata al conseguimento di erog pubbliche ed il successivo riciclaggio, che si assumeva consumato in Prato attraverso i bonif nei confronti di cittadini cinesi, non sussistendo sovrapponibilità tra gli autori del rea quelli del reato mezzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi appaiono entrambi proposti per motivi infondati e devono, pertanto, ess respinti.
Ed invero, quanto al primo motivo di entrambe le impugnazioni, con il quale si contesta qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell’art. 640 bis cod.pen. piuttosto che in quella che si assume corretta dell’art. 316 ter cod.pen., va innanzi tutto ricordato come tale ultima norma costituisca fattispecie residuale rispetto alle ipotesi di truffa finalizzate al consegui erogazioni pubbliche di cui all’art. 640 bis cod.pen.; il principio risulta in primo luogo ricavabi dalla lettera inequivocabile della norma che si apre proprio con una precisa clausola di ris escludendo l’applicazione dell’ipotesi di cui all’art. 316 ter cod.pen. ogni qual volta ricorrono i casi di cui all’art. 640 bis cod.pen. (Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. bis….).
Così che l’interprete, per procedere alla esatta qualificazione giuridica dei fatti dapprima, escludere l’ipotesi della truffa e, solo dopo, eventualmente inquadrare la fattisp concreta in altro e diverso reato; ove, quindi, sussistano sia gli artifici ed i raggiri che l in errore tramite inganno, non vi è dubbio che va applicata la fattispecie più grave di cui al art. 640 bis cod.pen.. Detto principio risulta inequivocabilmente affermato dalle Sezioni Unite quella pronuncia (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, imp. COGNOME, Rv. 235962 – 01) che i motivazione espressamente precisa come “la costruzione del delitto di cui al/’art. 316 ter c come un’ipotesi speciale di truffa finirebbe per vanificare l’intento del legislatore che, a adempimento di obblighi comunitari, aveva perseguito l’obiettivo di espandere ed aggravare l responsabilità per le condotte decettive consumate ai danni dello Stato o dell’Unione europe mentre proprio tali condotte risulterebbero invece punite meno severamente a norma dell’art 316 ter comma 1 c.p. o addirittura sottratte alla sanzione penale a norma dell’art. 316 ter com 2 c.p. nei casi di minore gravità. Ora non v’è dubbio che il legislatore del 2000, quand inserito nel codice penale l’art. 316 ter, ha ritenuto appunto di estendere la punibilità a c decettive non incluse nella fattispecie di truffa, esattamente come già il legislatore del 198 aveva previsto un’analoga fattispecie criminosa (art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898). E questa possibile diversità della fattispecie di truffa rispetto a quelle introdotte nel 1 2000 è stata più volte riconosciuta sia dalla Corte costituzionale sia da queste stesse Sez unite, sebbene con un affidamento all’interprete del compito di verificare caso per caso se configurabile il delitto di truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) ovvero quello residuale appunto dall’art. 316 ter c.p. (C. cost., n. 25/1994, C. cost., n. 433/1998, C. cost., n. 9 Cass., sez. un., 24 gennaio 1996, Panigoni, m. 203969) Non rimane quindi che privilegiar il secondo orientamento interpretativo, con la consapevolezza tuttavia che, in conformità resto ai dichiarati intenti del legislatore, l’ambito di applicabílità dell’art. 316 ter così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una cond che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale”.
Successivamente, proprio in considerazione dei dettami RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, si è stabili come il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche differisce da quello di aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per la mancanza dell’elemento dell’induzione in errore, la quale può anche desumersi dal falso documentale allorché lo stess per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in l’autorità; ed in motivazione la Corte ha ritenuto artificiosa – e pertanto idonea ad inte reato di truffa in danno di ente pubblico – la falsa attestazione, sottoscritta con firma apo cui l’imputato aveva consapevolezza, di essere nelle condizioni per poter beneficia dell’indennità di disoccupazione (Sez. 2, n. 49464 del 01/10/2014, Rv. 261321 – 01).
Il principio risulta ribadito da altre pronunce che sono intervenute sempre in tema liquidazione dei c.d. bonus e secondo le quali integra il delitto di truffa aggravata pe conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all’art. 640-bis cod. pen., e non quello di ind percezione di erogazioni pubbliche, cui all’art. 316-ter cod. pen., la condotta di chi sull’apposita piattaforma digitale false fatture relative alla simulata cessione di libri i digitale ai beneficiari del “bonus cultura”, cui erano stati, invece, consegnati beni di diverso, stante la preordinata attività fraudolenta concretamente posta in essere (Sez. 2, 13573 del 02/02/2024, Rv. 286319 – 02).
1.1 Detti principi devono trovare poi applicazione alle particolari ipotesi della percezi bonus da parte di soggetti non aventi diritto e cioè quando, alla richiesta di riconoscimento credito fiscale od altro beneficio economico previsto ex lege, non corrisponda l’esecuzione effettiva RAGIONE_SOCIALE opere dichiarate. La giurisprudenza della corte di legittimità ha approfon tema analizzando diverse fattispecie concrete; in un primo caso si è concluso per la fondatezz della contestazione ex art. 640 bis cod.pen. quando, dalla ricostruzione dei fatti, risulti c l’importo dei bonus era stato liquidato dalla pubblica amministrazione a seguito dell trasmissione di false fatture che attestavano operazioni di vendita o di altri servizi (Se 38716 del 22 giugno 2023); in motivazione tale pronuncia si affermava espressamente che l’importo dei bonus risultava liquidato dalla pubblica amministrazione a seguito d trasmissione di false fatture da parte della libreria che attestavano operazioni di vendita d o di altri servizi in favore dei 18enni mai in realtà effettuate. Ne deriva affermare che u condotta non può certamente essere ricondotta alla luce della interpretazione della cit pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite al mero silenzio antidoveroso, campo applicativo della fattispe di cui all’art. 316 ter cod.pen., ma costituisce proprio un’attività diretta a trarre in ingann pubblica amministrazione con la trasmissione di dati falsi e la comunicazione di prestazioni avvenute. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con particolare riferimento, poi, ai c.d bonus edilizi si è affermato come integra il delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen. l’attività organizzata di natura fraudolenta posta in es conseguire erogazioni pubbliche, nel caso in cui la falsa dichiarazione all’ente si ponga come u dei segmenti dell’azione delittuosa, presupponendo essa il mancato possesso di una serie di requisiti dichiarati falsamente esistenti per indurre in errore l’ente erogatore (Sez. 2, n.
del 12/01/2023, Rv. 285397 – 01) Tale pronuncia prendeva espressamente in esame una fattispecie relativa all’illecita percezione di falsi crediti d’imposta relativi all’utili previsti dalla legislazione emergenziale pandemica – “bonus” locazioni, “sisma-bonus”, “bonus facciate – ottenuti attraverso la costituzione di un’associazione per delinquere finalizza predisposizione di attestazioni mendaci da inserire telematicamente nel portale dell’RAGIONE_SOCIALE de entrate (Sez. 2, n. 19841 del 12/01/2023, cit.).
Fatte tali premesse, sulla struttura degli illeciti commessi nell’ambito RAGIONE_SOCIALE legislaz forkeRAGIONE_SOCIALE quali si accede al sistema dei bonus edilizi, ed accertato, quindi, che ove il diritto a prestazione sia stato ottenuto mediante l’invio di falsa documentazione idonea a trarre in inga l’amministrazione pubblica, irrilevante appare stabilire se, nel caso di specie, il mom consumativo del reato sia antecedente ovvero successivo l’entrata in vigore del 122 bis del D.L. 34/2020, posto che, secondo la stessa ricostruzione dei fatti contenuta nei ricorsi, la liquida del credito di imposta avveniva a seguito della emissione RAGIONE_SOCIALE false fatture attes l’esecuzione di lavori mai in realtà eseguiti, tale da integrare un vero e proprio artificio ai danni della pubblica amministrazione e così la contestata ipotesi di cui all’art. 640 bis cod
Deve pertanto ribadirsi che il riconoscimento del credito di imposta previsto d legislazione in materia di bonus edilizi a seguito della trasmissione di false fatture attesta l’esecuzione di opere in realtà mai effettuate integra una condotta riconducibile al parametr cui all’art. 640 bis cod.pen. e non anche alla più lieve fattispecie dell’art. 316 ter cod.pen. posto che il riconoscimento del credito da parte dell’ente pubblico è avvenuto a seguito dell’induz in errore dello stesso.
1.2 In relazione poi al tema della individuazione della fattispecie va ancora ricordato nell’ipotesi di crediti fiscali da bonus (bonus facciate o bonus 110%) la condotta illecita può essere integrata dalla predisposizione artificiosa a seguito della trasmissione della documentazione di crediti fiscali nei confronti dell’amministrazione pubblica cui segue la cessi di tale posta attiva a terzi; in tali casi, il soggetto passivo dell’induzione in errore è pubblica amministrazione, mentre, il danneggiato dal reato, può sia coincidere nella Agenzi RAGIONE_SOCIALE Entra e quindi nell’amministrazione finanziaria ove il credito sia stato po compensazione o comunque liquidato, ovvero, anche nel terzo cessionario del credito che lo abbia poi a sua volta inserito nel proprio cassetto fiscale. E deve precisarsi che, ad avvi questa Corte, il reato è perfezionato a seguito della prima cessione poiché appaiono realizz tutti gli elementi costitutivi la truffa ex art. 640 bis cod.pen. costituiti dalla induzione in errore della p.a., effettuata tramite l’utilizzazione di fatture per lavori mai eseguiti o di importo, dal danno conseguente per la pubblica amministrazione risultata debitrice di somme non dovute, ed anche dall’ingiusto profitto, già percepito a seguito della prima cessione credito.
Proprio tale schema operativo appare essere stato seguito nel caso in esame; come risulta dalla accurata descrizione dei fatti esposta a pagina 2 dell’ordinanza impugnata, il cession dei crediti per bonus facciate per lavori di ristrutturazione inesistenti è stato individuato i
RAGIONE_SOCIALE che ha corrisposto le somme accreditandole su diversi conti correnti postal quali venivano poi subito movimentati in favore di società o cittadini cinesi ovvero di altre s straniere. Attraverso, quindi, l’induzione in errore dell’amministrazione finanziaria gli ottenevano il riconoscimento di un credito di imposta la cui liquidazione avveniva da pa dell’ente cessionario dello stesso credito, in questo caso individuato in RAGIONE_SOCIALE la conseguenza che, in tali casi, sussiste sia il profitto ingiusto, costituito dal dall’importo della successiva cessione, che il danno altrui, integrato sia dal d dell’amministrazione finanziaria che dall’importo versato dal cessionario all’agente del reato
Ne consegue, quindi, affermarsi che essendosi in presenza di crediti per lavori inesisten ai fini del perfezionamento del reato e della sua consumazione non occorre necessariamente individuare che l’ultimo cessionario porti in compensazione le somme con l’RAGIONE_SOCIALE e ne ottenga la liquidazione, essendo sufficiente che anche la sola prima cessione abbi comportato il pagamento di somme non dovute dal cessionario, nel caso in esame costituito da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Al proposito va peraltro ricordato come in nessun caso possa dubitarsi del perfezionamento del delitto di cui all’art. 640 bis cod.pen. ove il cessionario del credito di imposta fittizio s costituito da un ente come RAGIONE_SOCIALE; ed invero un prevalente orientamen giurisprudenziale attribuisce la qualifica di ente pubblico a tale particolare società per osservando tra l’altro che, essendo il suo capitale sociale partecipato in via maggioritaria Stato, il danno ridonda sul patrimonio pubblico, cui l’aggravante intende apprestare u particolare protezione; in particolare la giurisprudenza ha affermato come ai fini dell’applica dell’aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., devono ritenersi rient nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatisti personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di intere generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipend nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto p 2, n. 20683 del 13/05/2022, Rv. 283406 – 01; conforme: Sez. 2, n. 38614 del 17/07/2014 Rv. 260827 – 01).
1.3 Non può pertanto condividersi quell’orientamento secondo cui il delitto di tr aggravata ai danni dello Stato, commesso attraverso la costituzione di un credito fiscale fi a seguito della falsa asseverazione in ordine al completamento di opere per le quali è previst riconoscimento del “superbonus 110 0/o” e la successiva cessione a terzi di tale credito, perfeziona con la riscossione o con la compensazione del credito, in quanto solo in quel momento è conseguito l’ingiusto profitto, con conseguente danno per l’amministrazione (Sez. 3, n. 234 del 07/03/2024, Rv. 286554 – 01) e ciò, perché, come già esposto, a seguito della prim cessione del credito sono integrati tutti gli estremi del reato ed anche l’ingiusto profitto c danno, costituito, quest’ultimo, dal pagamento di un credito per lavori mai eseguiti e perciò solubile dall’acquirente dello stesso. La natura essenzialmente trilaterale della cession credito (debitore ceduto-creditore cedente- acquirente cessionario) impone valutare ai fini
riconoscimento della truffa che il soggetto tratto in inganno (debitore ceduto) può non coincid con il danneggiato dal reato (cessionario acquirente del credito) ma ciò non esclude comunque l’avvenuto perfezionamento del reato a titolo consumato e non semplicemente tentato.
Quanto ai motivi in punto esigenze cautelari, gli stessi prospettano violazioni di le ovvero difetti di motivazione insussistenti avendo, il giudice del riesame della cautela perso evidenziato come, per la reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte con le quali si ottenevano rilevanti pr illeciti (150.000 € per ciascuna RAGIONE_SOCIALE operazioni) e per la sussistenza di un sistema assai artic ed organizzato dedito ad attività decettive, dovesse ritenersi sussistere un concreto pericol recidiva con valutazione che appare esente dalle lamentate censure. Ed anche in relazione alla scelta della misura il tribunale del riesame appare avere analizzato le precise circostanze di che imponevano una misura restrittiva della libertà personale con divieto di comunicazion concretamente idonea ad impedire la prosecuzione di attività illecite già svolte in fo organizzata.
Infine del tutto reiterativo appare l’ultimo motivo del ricorso COGNOME, che cont competenza territoriale del Tribunale di Prato, avendo, il giudice del riesame, fatto cor applicazione dei criteri dettati dall’art. 12 cod.proc.pen. quanto alla individuazione del teleologico tra il delitto presupposto di truffa ai danni dello Stato e quello di ri successivamente consumato con il trasferimento dei proventi illeciti presso cittadini resid proprio nel territorio di Prato. Peraltro, il motivo di ricorso, non indica neppure quale altra sarebbe competenza scadendo così nel difetto di specificità.
Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. p la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Roma, 23 ottobre 2024
IL CONSIGLIERE EST.
LA PRESIDENTE