Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48649 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48649 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOTTOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, confermava la decisione del Tribunale di Taranto che, in data 7/4/2022, aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di giustizia.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, peraltro del tutto generico, in punt responsabilità è precluso per effetto della rinunzia all’omologa doglianza in sede d’appel (pag. 4);
considerato che il secondo motivo che censura il diniego delle attenuanti generiche è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale (pag. 5) ampiamente spiegato le ragioni alla base del rigetto del gravame, richiamando in senso ostativo le modalità esecutive dell’illecito, espressive di preordinazione, e la nega personalità dell’imputato, desunta da plurimi precedenti, anche specifici;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
l Il Prfente