Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19926 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 19 ottobre 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui NOME COGNOME era stato ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni della RAGIONE_SOCIALE: secondo il capo di imputazione, l’imputato, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, aveva contattato la RAGIONE_SOCIALE proponendosi quale intermediario, pur non avendone il mandato, per la compravendita di una macchina da stampa di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, facendosi corrispondere due acconti per il bene, che veniva venduto dalla RAGIONE_SOCIALE a terza persona ed in data precedente alla conferma d’ordine.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di COGNOME, lamentando che nell’atto di appello era stata evidenziata la mancanza degli artifici e raggiri e del dolo, in quanto: 1) COGNOME aveva ricevuto le specifiche tecniche della macchina in oggetto direttamente dalla società venditrice; 2) aveva acquisito queste informazioni per proporre la vendita della macchina trasmettendole alla parte civile, che aveva sottoscritto proposta di vendita solo due giorni dopo la vendita effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE a terzi; 3) era certo che NOME non era stato immediatamente informato della avvenuta vendita, per cui quando la parte civile aveva effettuato le disposizioni di pagamento, il ricorrente era convinto che il bene non fosse stato ancora venduto; inoltre, il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE non aveva escluso che la macchina potesse essere venduta tramite NOME e non era certo il dato secondo cui NOME sarebbe venuto a conoscenza della vendita della macchina a ridosso del Natale del 2018, non essendo stato il teste preciso sul punto.
1.2 II difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte di appello motivato sul riconoscimento della recidiva reiterata ed infraquinquennale, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. e sugli aumenti operati per le circostanze aggravanti.
1.3 I, difensore lamenta che la Corte di appello non aveva motivato neppure sulle censure sollevate in ordine alle statuizioni civili ed alla quantificazione della provvisionale immediatamente esecutiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Relativamente alle censure di cui al primo motivi di ricorso, se ne d rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente prop una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti grad merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazion compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
La Corte di appello ha infatti evidenziato che COGNOMECOGNOME secondo dichiarazioni della parte civile, aveva affermato di operare come agent comunque soggetto titolato alla vendita, spendendo una qualifica ed un ruo assolutamente inesistenti (pag. 3 sentenza impugnata) e che, malgrado il te COGNOME lo avesse informato “prima di Natale o subito dopo” che la macchina era stata venduta, aveva proseguito gli accordi con COGNOME della RAGIONE_SOCIALE la installazione della macchina, facendosi versare un secondo acconto in data gennaio 2019; pertanto, i comportamenti di COGNOME integrano gli artifici e rag di cui all’art. 640 cod.pen. sotto forma di “menzogna”, inteso tale termine c un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare mente della parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà (Cass.42719/2010 Rv. 248662: “Integra l’elemen costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica f di raggiro”), ed è teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procu profitto, per cui gli atti compiuti integrano proprio quell’avvolgimento psichico è elemento costitutivo del delitto in esame.
1.2 Quanto alla recidiva, a fronte del motivo estremamente generico contenuto nel motivo di appello (“non risulta che il sig. COGNOME abbia mai p in essere condotte, definite con sentenze passate in giudicato, che abbiano of il patrimonio”), la Corte di appello ha evidenziato la pluralità delle conda riportate, così adempiendo all’onere motivazionale richiesto.
Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, l sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivaz fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata i cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato
Deve infatti ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giu un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione previst dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezz detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì d dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluder giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contra proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne afferm l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elem che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del tratt sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamen motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica rich dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò co tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli el sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01); nel caso in esame, il ricorrente ha indicato né in atto di appello, né nel ricorso per cassazione i motivi per i sarebbe meritevole del beneficio, per cui il motivo è manifestamente infondato.
Quanto alle contestate aggravanti, vi è congrua motivazione a pag.5 dell sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha evidenziato, quant all’aggravante di cui all’ad.61 n.5 cod. pen., il legame professionale tra NOME COGNOME della RAGIONE_SOCIALE, e quanto a quella di cui all’art. 61 n.7 cod l’importo oggetto della truffa, sottolineando l’elevatezza dello stesso; premes genericità del motivo, estremamente contenuto è stato l’aumento per l aggravanti, per cui deve ritenersi sufficiente il richiamo al criterio di adegu della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 COGNOME e altro, Rv.256464; Sez. sentenza n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME e altro, Rv.271243).
1.6 Quanto alla eccezione sul profilo del danno riconosciuto alla parte civi si deve osservare che sia il giudice di primo grado che quello di appello ha disposto a carico dell’imputato il pagamento di una provvisionale; il motiv quindi inammissibile in quanto il provvedimento con il quale il giudice di meri nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla part civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile pe cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudica
destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarci (vedi Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, COGNOME, Rv. 277711 – 01); inoltr nell’atto di appello non vi era alcuna contestazione sulla sussistenza del da essendovi censure soltanto sulla entità della somma riconosciuta a titolo provvisionale, per cui l’eccezione è inammissibile per non essere stata proposta appello.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichi inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condann al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colp nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore del Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; il ricorrente deve, inoltre, in virtù del principi soccombenza, essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore de parte civile costituita, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese d rappresentanza e dif sostenute nel presente processo dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liqui complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge
Così deciso il 12/03/2024