La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 19941 del 2024, offre un chiarimento fondamentale sull’istituto della rescissione del giudicato e, in particolare, sull’impatto delle norme transitorie introdotte dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022). La pronuncia stabilisce un principio cardine per tutti i procedimenti in cui la dichiarazione di assenza dell’imputato è avvenuta prima dell’entrata in vigore della riforma, confermando l’applicazione della precedente disciplina per il calcolo dei termini di impugnazione.
I fatti del caso e l’istanza di rescissione
Un soggetto, condannato con sentenza del Tribunale di Rimini divenuta irrevocabile, presentava un’istanza per la rescissione del giudicato. Tale richiesta veniva depositata ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione, momento che, secondo la Corte di Appello di Bologna, segnava l’avvenuta conoscenza del provvedimento. La Corte territoriale dichiarava quindi l’istanza inammissibile per tardività.
Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che, in base alla nuova formulazione dell’art. 629 bis c.p.p., introdotta dalla Riforma Cartabia, il termine dovesse decorrere non dalla mera notifica dell’ordine di esecuzione, ma dal momento in cui avesse acquisito una conoscenza completa ed effettiva del contenuto della sentenza.
La questione giuridica: quale norma si applica alla rescissione del giudicato?
Il cuore della controversia risiede nel conflitto tra la vecchia e la nuova disciplina.
- Normativa previgente: La giurisprudenza consolidata riteneva che il termine di 30 giorni per la rescissione del giudicato iniziasse a decorrere dalla notifica dell’ordine di esecuzione, considerata come momento idoneo a garantire la conoscenza del procedimento.
- Riforma Cartabia: Il nuovo testo dell’art. 629 bis c.p.p. stabilisce che il termine decorre “dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza”, un criterio apparentemente più favorevole all’imputato.
La difesa del ricorrente puntava proprio su questa modifica letterale per sostenere la tempestività della propria istanza, argomentando che la semplice notifica di un ordine di esecuzione non garantisce una comprensione piena del provvedimento di condanna.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, basando la propria decisione sulla disciplina transitoria della Riforma Cartabia. In particolare, l’art. 89 del D.Lgs. 150/2022 stabilisce che, nei processi in cui sia già stata pronunciata un’ordinanza dispositiva del procedersi in assenza dell’imputato prima dell’entrata in vigore della riforma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Questo principio si estende anche alle norme relative alla rescissione del giudicato.
Poiché nel caso di specie la dichiarazione di assenza era intervenuta prima della riforma, la Corte ha concluso che la disciplina applicabile fosse quella precedente. Di conseguenza, il termine per la presentazione dell’istanza andava correttamente calcolato a partire dalla notifica dell’ordine di esecuzione. La decisione della Corte di Appello di Bologna, che aveva dichiarato l’istanza tardiva, è stata quindi confermata come giuridicamente corretta, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità anteriore alla riforma.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce l’importanza cruciale delle norme transitorie nell’applicazione delle riforme processuali. Il principio del tempus regit actum (il tempo regola l’atto) trova piena applicazione, e gli effetti di una nuova legge non possono retroagire a situazioni processuali già consolidate sotto la vigenza della normativa precedente. Per i condannati in assenza prima della Riforma Cartabia, il termine per chiedere la rescissione del giudicato resta ancorato alla notifica dell’ordine di esecuzione, un momento certo e oggettivo che la giurisprudenza ha da tempo individuato come idoneo a far scattare il termine per l’impugnazione straordinaria. La pronuncia serve da monito sulla necessità di analizzare attentamente non solo il testo della nuova norma, ma anche le disposizioni che ne regolano l’entrata in vigore e l’applicazione nel tempo.
Da quando decorre il termine di 30 giorni per la rescissione del giudicato se la dichiarazione di assenza è avvenuta prima della Riforma Cartabia?
Secondo la sentenza, il termine di trenta giorni decorre dalla notifica dell’ordine di esecuzione, in applicazione della normativa previgente alla Riforma Cartabia.
Perché la nuova norma dell’art. 629 bis del codice di procedura penale non è stata applicata in questo caso?
La nuova norma non è stata applicata a causa della disciplina transitoria (art. 89 del D.Lgs. 150/2022), la quale stabilisce che se la dichiarazione di assenza dell’imputato è anteriore all’entrata in vigore della riforma, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale vigenti in precedenza.
La mancata traduzione dell’ordine di esecuzione ha avuto un ruolo nella decisione finale?
No, la Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito la questione della mancata traduzione. Questo motivo di ricorso è stato considerato ‘assorbito’, ovvero superato dalla decisione principale sull’inammissibilità dell’istanza per tardività.