Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30181 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30181 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GUARDIAGRELE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi dà quelli adottati d giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, h esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.7 e 8 della sentenza impugnata, ove la Corte’ con motivazione congrua, ha puntualmente indicato gli elementi in forza dei quali ha ritenuto sussistente il reato contestato);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, de 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di truffa aggrava per il conseguimento di erogazioni pubbliche anziché nella fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, la Corte d’appello alle pagg. 9 e 10 della sentenza ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, il reato di indebit percezione di erogazioni pubbliche differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per la mancanza, nel primo, dell’elemento dell’induzione attraverso la messa in atto di artifici e raggiri (Sez.2, n.23163, del 21/09/2017, Virga, Rv. 271242; Sez. 2, n.49464 dell’1/1012014, COGNOME, Rv. 261321; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979)
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
Il Consigliere Estensore