L’ordine di demolizione di un’opera abusiva rappresenta uno degli strumenti più incisivi per il ripristino della legalità e la tutela del territorio. Tuttavia, la sua esecuzione può essere complessa, soprattutto quando si intreccia con procedure amministrative come le istanze di condono. Con la recente sentenza n. 14647 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti e le condizioni per la sospensione di tale ordine, offrendo chiarimenti fondamentali per cittadini e operatori del diritto.
I Fatti del Caso: Costruzione Abusiva e Istanza di Sospensione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda due proprietari condannati per un abuso edilizio, consistente nella realizzazione di un piano terra e delle strutture in cemento armato di un primo piano. A seguito della condanna definitiva, era stato emesso il conseguente ordine di demolizione. I condannati si erano opposti all’esecuzione, chiedendone la revoca o, in subordine, la sospensione.
Le loro argomentazioni si basavano su diversi punti:
- La pendenza di un’istanza di condono edilizio, che a loro dire avrebbe dovuto bloccare la demolizione.
- L’intervento di fatti nuovi, come la costruzione di un piano sovrastante l’area interessata dall’ordine, la cui demolizione avrebbe causato danni irreparabili all’intera struttura.
- Una precedente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) che aveva annullato un’ordinanza di demolizione del Comune.
- La presunta prescrizione dell’ordine di demolizione stesso.
La Corte d’Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta, spingendo i ricorrenti a rivolgersi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Cassazione sull’Ordine di Demolizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. La sentenza ribadisce con fermezza alcuni principi cardine in materia di abusi edilizi ed esecuzione delle sanzioni.
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del rapporto tra il procedimento penale e quello amministrativo. La Corte ha stabilito che la mera presentazione di una domanda di condono non costituisce un motivo sufficiente per sospendere l’esecuzione di un ordine di demolizione divenuto definitivo. È necessario qualcosa di più concreto.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive, fornendo motivazioni giuridiche solide e coerenti con il suo orientamento consolidato.
Il giudice dell’esecuzione, per sospendere la demolizione, deve verificare due condizioni: la possibile fondatezza della richiesta di sanatoria e i tempi di definizione del procedimento amministrativo. La sospensione è ammessa solo quando vi sia una “ragionevole prevedibilità” che l’amministrazione rilasci un provvedimento favorevole “in un breve arco temporale”.
Nel caso di specie, questa prospettiva era del tutto assente. L’immobile, infatti, sorgeva in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, una condizione che, secondo la giurisprudenza costante, rende di norma inammissibile il condono. Pertanto, non solo non vi era la certezza di un esito positivo, ma era addirittura altamente improbabile.
L’Imprescrittibilità dell’Ordine di Demolizione
Un altro argomento cruciale respinto dalla Corte è quello della prescrizione. I ricorrenti sostenevano che, essendo trascorsi molti anni, l’ordine fosse ormai prescritto ai sensi dell’art. 173 del codice penale.
La Cassazione ha ribadito un principio granitico: l’ordine di demolizione non è una “pena” in senso stretto, ma una sanzione amministrativa con finalità ripristinatorie. Il suo scopo non è punire il reo, ma eliminare le conseguenze dell’illecito e restituire al territorio il suo assetto originario. In quanto tale, non è soggetto alla disciplina della prescrizione prevista per le sanzioni penali.
Irrilevanza di Nuove Costruzioni e Sentenze Amministrative
Infine, la Corte ha liquidato le altre doglianze. L’argomento secondo cui la demolizione avrebbe danneggiato parti dell’edificio non oggetto dell’ordine è stato ritenuto irrilevante. La giurisprudenza non accorda tutela a chi, con il proprio comportamento illecito, crea una situazione di difficile esecuzione. Inoltre, nel caso specifico, il presunto danno avrebbe interessato un’altra porzione di immobile, anch’essa abusiva.
Anche la sentenza del TAR che annullava un’ordinanza comunale è stata giudicata ininfluente, poiché le sentenze amministrative non sono vincolanti per il giudice penale, che le valuta liberamente.
Le Conclusioni
La sentenza in esame consolida un orientamento rigoroso in materia di abusivismo edilizio. L’ordine di demolizione si conferma uno strumento efficace e non facilmente eludibile. Chi ha costruito illegalmente non può sperare di bloccare l’esecuzione semplicemente presentando una domanda di condono, soprattutto in aree protette. La via per la sospensione è stretta e percorribile solo in presenza di elementi concreti che facciano presagire un’imminente e quasi certa sanatoria. La natura non penale e quindi imprescrittibile della sanzione rafforza ulteriormente l’impegno dell’ordinamento nella lotta contro gli illeciti urbanistici e nella salvaguardia del paesaggio.
Una domanda di condono edilizio sospende automaticamente un ordine di demolizione?
No, la sola presentazione di un’istanza di condono non è sufficiente. Il giudice può sospendere l’ordine solo se è ragionevolmente prevedibile, in tempi brevi, il rilascio di un provvedimento di sanatoria, cosa che la Corte ha escluso nel caso di un immobile con vincolo paesaggistico.
L’ordine di demolizione emesso da un giudice penale si prescrive?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che l’ordine di demolizione non è una sanzione penale, ma una sanzione amministrativa con finalità ripristinatorie. Pertanto, non è soggetto alla disciplina della prescrizione prevista dall’art. 173 del codice penale.
Se la demolizione di un’opera abusiva rischia di danneggiare un’altra parte dell’edificio, può essere fermata?
Generalmente no, specialmente se la situazione che crea il rischio di danno è stata causata dallo stesso condannato. Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che il potenziale danneggiamento riguarderebbe comunque un’altra parte abusiva della costruzione, rendendo l’argomento irrilevante.