Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38906 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38906 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Palermo nel procedimento a carico di: NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA a Palermo avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d’appello di Palermo.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto NOME COGNOME dal reato di detenzione e illecito trasporto di un panetto di cocaina del peso di
circa 1,052 kg. lordi, sull’assunto della inidoneità degli elementi di prova acquisiti per sostenere la riconducibilità all’imputato della sostanza stupefacente rinvenuta nel borsello, che era stato lanciato dal finestrino destro del taxi su cui lo stesso stava viaggiando e che era stato prontamente recuperato dai RAGIONE_SOCIALE di Trapani che lo avevano intercettato. Osserva la Corte che, da un lato, non erano stati svolti accertamenti in ordine a quanto riferito dall’imputato sulla circostanza che i finestrini posteriori del taxi fossero bloccati; dall’altr dalle indagini dattiloscopiche effettuate dal RAGIONE_SOCIALE sul borsello non erano emerse le impronte digitali dell’imputato.
Il P.G. presso la Corte di appello di Palermo ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, censurandone la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, per un duplice profilo: a) la polizia giudiziaria aveva osservato direttamente il lancio del borsello dal finestrino lato destro del taxi, opposto quindi a quello del conducente, NOME COGNOME, il quale aveva riferito circa le modalità del trasporto del passeggero e l’anomala inversione di marcia dell’autovettura effettuata su richiesta dello stesso; b) la relazione tecnica dattiloscopica del RAGIONE_SOCIALE non aveva avuto per oggetto il borsello, bensì il reperto costituito dal sacchetto di cellophane in esso contenuto, recante all’interno il panetto di cocaina, sicché era evidente il travisamento della relativa prova da parte della Corte territoriale.
Con nota scritta depositata in data 21 ottobre 2025 il difensore dell’imputato ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del P.G. è fondato e merita di essere accolto, poiché la ricostruzione probatoria della vicenda, come esposta dai Giudici di secondo grado, non risulta sorretta da argomentazioni fattuali logicamente congrue. Va peraltro osservato che la memoria difensiva è stata tardivamente presentata, senza il rispetto del termine di legge.
La Corte d’appello, per un verso, non ha inteso valorizzare, con una motivazione apodittica e apparente, l’obiettiva circostanza che il borsello recante il panetto di cocaina, secondo quanto puntualmente descritto dai RAGIONE_SOCIALE di Trapani, era stato lanciato dal finestrino lato destro del taxi su cui viaggiava l’imputato, opposto a quello del conducente, del quale ben poteva essere rinnovata la testimonianza per ulteriori chiarimenti circa l’apertura o la chiusura dei finestrini anteriori e posteriori del taxi.
Per altro verso, travisando all’evidenza il reale contenuto della prova tecnica acquisita, la stessa Corte ha ritenuto di valorizzare a discarico dell’imputato il dato assolutamente neutro dell’assenza delle impronte digitali dello stesso sul borsello contenente la sostanza stupefacente, mentre questo non era stato affatto oggetto dei rilievi dattiloscopici del RAGIONE_SOCIALE che, viceversa, avevano investito esclusivamente l’involucro di cellophane contenente il panetto di cocaina.
In conclusione, deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 23/10/2025