Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11095 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11095 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/02/2022 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore
È presente l’avvocato COGNOME del foro di REGGIO CALABRIA, quale sostituto processuale per delega orale dell’avvocato COGNOME NOME del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di COGNOME NOME che si riporta ai GLYPH L motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
Ritenuto in fatto
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione del riesame, in sede di rinvio ha confermato l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa in data 8.2.2021 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di partecipazione ad associazione mafiosa denominata ‘RAGIONE_SOCIALE (capo A) e del reato di cui agli artt. 61 n. 11 quater, 99, 110, 112 n. 1, 629 comma secondo, in relazione all’art. 628 comma terzo, n. 3, 416-bis.1, cod. pen., 71 d.lgs. n. 159 del 2011 (capo G). I fatti oggetto di tale ultima contestazione sono riferiti ad un’estorsione posta in essere in concorso con altri soggetti dell’associazione di cui al capo A) e in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME, obbligati a versare denaro e altri beni a compensazione di un pregresso debito di euro 10.000, contratto dai predetti nei confronti di fornitori non identificati.
L’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, in data 9.4.2021, aveva confermato il provvedimento del G.i.p era stata successivamente annullata con rinvio da questa Corte con sentenza n. 148 del 13.12.2021, dep. il 5.1.2022 nella quale si evidenziava la genericità e assertività delle argomentazioni svolte e la carenza di un tessuto motivazionale chiaro in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riguardo ad entrambi i reati.
All’esito del giudizio di rinvio, il Tribunale del riesame confermava nuovamente l’ordinanza applicativa della misura cautelare con riguardo ad entrambi i reati contestati.
Avverso tale provvedimento il COGNOME, a mezzo degli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
4.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma primo, lett. b), c), ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546, primo comma lett. e), 273 e 627 cod. proc. pen. e agli artt. 110 e 629 cod. pen. Tale motivo è articolato in tre profili di censura. Premesso che l’ordinanza impugnata avrebbe riprodotto i medesimi errori di carattere motivazionale e valutativo di quella annullata, si censura innanzitutto il vizio di travisamento della prova con riguardo alla affermazione del Tribunale del riesame per cui la richiesta di denaro nei confronti degli imprenditori COGNOME NOME e COGNOME NOME, a fronte di un’originaria pretesa di 10.000 euro, sarebbe aumentata a 13.000 euro, risultante dalla promessa da parte degli imprenditori estorti, di versare 5.000 euro e una partita di mobili del valore di 8.000 euro. In realtà, secondo la difesa, si tratterebbe di un errore in quanto, nella conversazione intercettata sulla quale il Tribunale basa la
propria valutazione, la presenza della congiunzione avversativa «sennò» renderebbe chiaro che la dazione di denaro e dei mobili non era cumulativa, ma si trattava di un’opzione che gli imprenditori proponevano per saldare il proprio debito. Non vi sarebbero inoltre elementi da cui desumere alcuna coartazione di costoro, risultando semmai una contro-proposta da essi liberamente avanza.
Sotto il seconoo profilo si censura l’affermazione per cui la richiesta di denaro sarebbe stata effettuata con modalità sproporzionate, in tal modo facendosi ricorso ad un metodo mafioso. Trattasi di affermazione assertiva già censurata dalla sentenza rescindente e riproposta dal giudice del rinvio, senza specificare come tale metodo si sia in concreto manifestato e senza tener conto che, come risulta dalla ricostruzione della vicenda, non vi sarebbe stata nessuna violenza o minaccia neppure implicita.
Sotto il terzo profilo si censura l’affermazione per cui la finalità recondita della condotta non sarebbe stata quella della riscossione di un credito, ma di rendere un beneficio al consorzio criminoso, mancando al riguardo qualunque indicazione di elementi concreti.
La difesa sostiene inoltre che l’ordinanza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per le guaii l’interessamento del COGNOME alla riscossione del credito comporterebbe l’estensione allo stesso del metodo mafioso asseritamente utilizzato per estorcere il denaro.
4.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma primo, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto la sussistenza di tale aggravante in ragione dell’essere la somna di denaro estorta destinata al COGNOME, elemento di vertice dell’omonima cosca, senza spiegare perché ciò implichi l’utilizzo del metodo mafioso e perché la destinazione di tale denaro ad una persona singola si riverberi automaticamente in un’utilità per il sodalizio criminoso.
4.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma primo, lett. b), c), ed e) ccd. proc. pen. in relazione all’art. 416-bis cod. pen. Con riguardo alla contestazione di tale reato (capo A dell’incolpazione provvisoria), l’ordinanza impugnata non si sarebbe conformata alla pronuncia di annullamento. Non sarebbe a tal fine sufficiente la riqualificazione della condotta del COGNOME da quella di direzione dell’associazione a quella di semplice partecipazione, avendo il Tribunale del riesame omesso di confrontarsi con la censura principale, ovvero di non aver individuato quale fosse il contributo concreto del ricorrente rispetto al sodalizio, limitandosi a valorizzare l’attività di intermediazione finalizzata a favorire lo svolgimento di un incontro tra gli esponenti della famiglia COGNOME e il COGNOME. Secondo :I ricorrente, si sarebbe in tal modo valorizzato solo un dato
personologico ma non se ne potrebbe desumere un contributo concreto all’associazione.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è in parte fondato.
Il primo profilo di censura dedotto con il primo motivo di ricorso è fondato, sussistendo il vizio di travisamento della prova.
2.1. Secondo ‘insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tale vizio, il quale concerne le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al patrimonio conoscitivo acquisito nel processo, ricorre in tre ipotesi: nel caso di mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); nel caso di utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (cd. Cavisamento delle risultanze probatorie); in caso di utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01).
In tali ipotesi, la Corte di cassazione non è chiamata a reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma a verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). La cognizione del giudice di legittimità è circoscritta alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e d re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, cit.; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605). Ai fini della sussistenza del vizio è necessario che l’elemento travisato assuma portata decisiva. Ed infatti, il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 – 01).
2.2. Nel caso di specie ricorre l’ipotesi del “travisamento delle risultanze probatorie”.
Al capo G) deil’incolpazione provvisoria è contestato al COGNOME di essere concorso nella estorsione ai danni di due imprenditori, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, costringendoli a versare una somma di denaro, pari a euro 1.500, oltre alla promessa di ulteriori euro 3.500 e alla consegna a titolo gratuito di una partita di mobili da arredamento del valore di euro 8.000.
L’ordinanza impugnata fonda la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a tale reato sul contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali emergerebbe il coinvolgimento del COGNOME nella vicenda relativa alla riscossione di denaro, nonché la circostanza che, a fronte di una pretesa originaria di 10.000 euro, veniva richiesto ai due imprenditori il pagamento di 13.000 euro.
Nel contestare tale ricostruzione, il ricorrente ha evidenziato come essa sarebbe smentita dal tenore testuale delle intercettazioni, ed in particolare, da quella relativa alla conversazione del 20 luglio 2018 intercorsa tra COGNOME NOME e il COGNOME.
L’errore dedotto sussiste e risulta effettivamente tale da compromettere l’intero ragionamento svolto dall’ordinanza impugnata. Ed invero, dal contenuto della conversazione richiamata dalla difesa, e dalla quale il Tribunale trae conferma del fatto che la somma pretesa era superiore a quella dovuta, risulta che il COGNOME, richiesto del pagamento del debito che egli aveva nei confronti di soggetti non identificati, aveva offerto dei mobili del valore di 8.000, oppure di pagare la somma di 3.000 euro. Il carattere alternativo e non già cumulativo dell’offerta fatta dal COGNOME emerge con chiarezza, come rilevato dal ricorrente, dall’impiego della congiunzione avversativa «sennò» tra le due proposte formulate dall’imprenditore, sicché il valore dei mobili non andava a sommarsi a quello del denaro.
2.3. Il Tribunale, quantificando l’ammontare dell’importo richiesto nella somma dei due valori (mobili e denaro) ha, dunque, travisato tale dato, risultante chiaramente dal contenuto della intercettazione, e che assume rilevanza determinante ai fini della sussistenza del delitto di estorsione, incidendo sulla valutazione del carattere ingiusto del profitto, ed anzi sulla sussistenza stessa di tale profitto.
2.4. Infondato è invece il secondo profilo di censura dedotto con il primo motivo di ricorso, laddove si lamenta la carenza di motivazione in ordine alle modalità sproporzionate con cui era stato richiesto il pagamento del debito. In proposito l’ordinanza impugnata, sia pure con motivazione sintetica, afferma che la prova di tale elemento deve essere rinvenuta nella frase minacciosa rivolta al COGNOME, e riportata nella conversazione tra COGNOME e COGNOME, nella quale costui afferma di aver mandato a dire al debitore che se non avesse pagato la somma richiesta, non avreobe aperto la nuova attività commerciale.
2.5. Del pari nfondato è il terzo profilo di censura formulato con il primo motivo di ricorso con il quale la difesa contesta il difetto di motivazione in ordine all’asserito coinvolgimento del ricorrente nella riscossione del credito. Il Tribunale ha infatti adeguatamente illustrato gli elementi indiziari in forza dei quali ha ravvisato il coinvolgimento del COGNOME nella richiesta del denaro ai due imprenditori, dando conto del contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali emergeva come egli, su incarico di COGNOME NOME, si fosse direttamente fatto carico di curare la riscossione della somma dovuta ad un amico di costui, e di come gli altri soggetti coinvolti riferissero al COGNOME sull’andamento della vicenda, specificamente chiedendo a costui direttive su come comportarsi a fronte del pagamento inferiore rispetto all’importo richiesto, e comunque consegnando a costui le somme riscosse.
Fondato è il secondo motivo di ricorso attinente alla ritenuta aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen.
3.1. Ai fini della configurabilità di tale circostanza è richiesto che il delitto sia commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l’attività di associazioni di tipo mafioso. Occorre, pertanto, che l’azione si connoti per l’impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, i quali devono essere funzionali alla più pronta ed agevole perpetrazione del crimine (Sez. 1, Sentenza n. 26399 del 28/02/2018, COGNOME, Rv. 273365 – 01), ovvero che l’attività illecita sia diretta a rafforzare o a favorire il perseguimento degli scopi illecit dell’associazione.
3.2. Nel caso in esame, il Tribunale non ha dato conto della sussistenza di tali elementi, in quanto la motivazione sul punto risulta meramente assertiva, avendo fondato la propria valutazione unicamente sulla circostanza che le somme richieste ai due imprenditori erano destinate a NOME COGNOME, elemento di vertice dell’omonima cosca, senza illustrare le ragioni in forza delle quali doveva ritenersi che il ricorrente si fosse avvalso dei metodi di cui all’art. 416-bis cod. pen., né che la sua azione fosse destinata ad avvantaggiare gli interessi economici del sodalizio criminoso.
3.3. A ciò consegue che la stessa sussistenza dell’aggravante dovrà essere oggetto, se del caso, di rinnovata valutazione.
Infondato è invece il terzo motivo di ricorso.
4.1. La difesa del COGNOME sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe disatteso il mandato della sentenza rescindente, non avendo dato conto degli elementi in base ai quali il ricorrente doveva ritenersi inserito in modo stabile
nell’associazione mafiosa e fornire un apporto concreto ad essa, essendosi limitato ad una mera riproposizione degli elementi e delle argomentazioni già censurati dalla sentenza di annullamento.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, nel caso in cui l’annullamento sia pronunciato per vizio di motivazione, spetta al giudice del rinvio procedere ad un nuovo e completo esame del materiale probatorio con gli stessi poteri che aveva il giudice del provvedimento annullato e con piena autonomia nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dall emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova. Tale potere cognitivo incontra il solo limite di non poter ripercorrere il medesimo iter logico censurato dal giudice di legittimità e di dover fornire adeguata motivazione dei punti della decisione sottoposti al suo esame, colmando i vuoti e le lacune evidenziate dalla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 18215 del 11/12/2018, dep. 2019, Annnnendola, Rv. 276527 – 04; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271345 – 01). L’ampiezza e la pregnanza di tale limite discendono dalla maggiore o minore specificità dei princìpi di diritto e delle ulteriori statuizioni rassegnati dal giudice di legittimità con la sentenza di annullamento (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277999 – 01). Non viola pertanto l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (Sez. 4, Sentenza n. 20044 del 17/03/2015, S. e altri, Rv. 263864 – 01).
4.2. Nella specie il Tribunale del riesame, attenendosi al mandato della sentenza rescindente e seguendo le indicazioni da questa fornite, ha accuratamente vagliato il materiale indiziario, dando conto con motivazione adeguata e puntuale del ruolo svolto dal COGNOME all’interno del sodalizio criminoso, evidenziando come egli non solo abbia favorito lo svolgimento di incontri tra soggetti di rilievo della RAGIONE_SOCIALE, mettendo anche a disposizione locali riservati presso l’ospedale dove lavorava, ma abbia altresì preso parte agii stessi. Ha, inoltre, evidenziato come l’effettività della partecipazione del ricorrente all’associazione criminosa abbia trovato conferma nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, COGNOME NOME, il quale ha descritto il ruolo, sia pure non apicale, ma comunque effettivo svolto dal COGNOME all’interno della cosca di RAGIONE_SOCIALE.
Consegue cne la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sussistenza di gravi indizi relativi al capo G) dell’incolpazione provvisoria,
nonché dell’aggravante contestata, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo giudizio sul punto.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente al reato descritto al capo “G”, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022.