Trattamento sanzionatorio e inammissibilità del ricorso
Il trattamento sanzionatorio rappresenta il fulcro della decisione penale, determinando la misura della pena inflitta al condannato. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della specificità dei motivi di ricorso quando si contesta la quantificazione della pena, specialmente in presenza di una motivazione congrua da parte dei giudici di merito.
Il caso oggetto di esame
Un soggetto è stato condannato per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. Avverso la sentenza della Corte di Appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un presunto difetto di motivazione relativo proprio alla determinazione della pena. La difesa sosteneva che i criteri utilizzati per il calcolo della sanzione non fossero stati adeguatamente esplicitati.
Analisi del trattamento sanzionatorio
La Suprema Corte ha analizzato la struttura della sentenza impugnata per verificare la tenuta logica del ragionamento dei giudici di secondo grado. Dall’esame è emerso che la Corte territoriale aveva operato una scelta estremamente favorevole al reo, parametrando la pena al minimo edittale previsto dalla legge. Oltre a questo, erano state concesse le circostanze attenuanti generiche, riducendo ulteriormente il carico sanzionatorio.
La genericità del ricorso
Il punto centrale della decisione riguarda la natura del ricorso presentato. I giudici di legittimità hanno evidenziato come l’impugnazione fosse totalmente generica e aspecifica. Un ricorso che si limita a lamentare una carenza di motivazione senza confrontarsi direttamente con le argomentazioni lineari e coerenti fornite dal giudice di merito non può superare il vaglio di ammissibilità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano sul principio di specificità dei motivi di impugnazione. I giudici hanno osservato che la sentenza di appello era connotata da una logica inattaccabile, avendo applicato i benefici massimi previsti dal sistema (minimo della pena e attenuanti). Il ricorrente non ha saputo indicare quali elementi fossero stati trascurati o quale errore logico fosse stato commesso nella valutazione del fatto. La mancanza di un confronto critico con il provvedimento impugnato rende il ricorso un mero dissenso generico, privo di rilevanza giuridica in sede di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale esito comporta non solo la definitività della condanna per evasione, ma anche sanzioni accessorie per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, è stata disposta la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in tremila euro. Questa decisione ribadisce che il controllo sul trattamento sanzionatorio in Cassazione è limitato alla verifica della logicità della motivazione e non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sulla congruità della pena.
Quando un ricorso sulla pena è considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando è generico e non contesta in modo specifico le ragioni logiche fornite dal giudice di merito nella determinazione della sanzione.
Cosa succede se il giudice applica il minimo edittale?
Se il giudice applica il minimo della pena e concede le attenuanti generiche, la motivazione è considerata solitamente lineare e difficilmente attaccabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 310 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 310 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28611/22 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all’asserito difetto di motivazione quanto al trattamento sanzioNOMErio per il reato contestato, oltre che totalmente generico, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugNOME dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (trattamento sanzioNOMErio parametrato al minimo edittale con concessione delle attenuanti generiche) con cui il ricorrente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022