Doppia Conforme Assolutoria: Quando il Ricorso del Pubblico Ministero è Inammissibile
Nel sistema processuale penale, il principio della doppia conforme assolutoria rappresenta un importante baluardo a tutela della posizione dell’imputato. Quando due gradi di giudizio si concludono con una sentenza di assoluzione, la possibilità per l’accusa di proseguire l’azione penale viene significativamente limitata. La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 24347 del 2024, offre un chiaro esempio di applicazione di questo principio, dichiarando inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un procedimento a carico di due imputati, accusati di tentata estorsione e, per uno di essi, anche di reati legati agli stupefacenti. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte di Appello avevano assolto gli imputati con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Nonostante la doppia sentenza favorevole agli imputati, il Procuratore generale presso la Corte di Appello decideva di presentare ricorso per Cassazione. La pubblica accusa lamentava principalmente due aspetti: la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva e un vizio di motivazione nella sentenza d’appello.
Il fulcro dell’accusa si basava sulle dichiarazioni di un testimone che, nonostante fosse stato ammesso e convocato, non si era mai presentato a deporre, nemmeno a seguito di due ordini di accompagnamento coattivo. Il Pubblico Ministero sosteneva che i giudici di merito avrebbero dovuto insistere maggiormente per ottenere la sua testimonianza, fondamentale per l’accusa, prima di giungere a una sentenza assolutoria.
Il Ricorso del PM e la questione della doppia conforme assolutoria
Il Procuratore generale ha basato il suo ricorso su due motivi previsti dall’articolo 606 del codice di procedura penale:
- Mancata assunzione di una prova decisiva (lettera d).
- Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (lettera e).
Tuttavia, la difesa degli imputati ha immediatamente sollevato una questione di inammissibilità, fondata sull’articolo 608, comma 1 bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla Riforma Orlando del 2017, pone dei limiti specifici al ricorso per cassazione del Pubblico Ministero proprio nei casi di doppia conforme assolutoria.
Secondo tale disposizione, se il giudice d’appello conferma la sentenza di proscioglimento di primo grado, il ricorso del PM può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 606 (violazioni di legge sostanziale o processuale), escludendo esplicitamente proprio i motivi legati alla prova decisiva (lett. d) e al vizio di motivazione (lett. e).
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente l’eccezione della difesa, dichiarando il ricorso del Procuratore generale inammissibile. La motivazione dei giudici è netta e si basa su una piana interpretazione della legge.
La Corte ha ribadito che la riforma del 2017 ha introdotto una precisa scelta legislativa: in presenza di una doppia conforme assolutoria, si presume che la valutazione del merito sia stata sufficientemente approfondita da due diversi giudici. Pertanto, al Pubblico Ministero è preclusa la possibilità di contestare in sede di legittimità aspetti che attengono alla ricostruzione dei fatti o alla logicità della motivazione.
Poiché il ricorso del Procuratore generale si fondava esclusivamente su motivi (la prova decisiva non assunta e il vizio di motivazione) espressamente esclusi dalla legge in questa specifica situazione processuale, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità, senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze.
Le Conclusioni
La sentenza in esame consolida un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: la necessità di porre un limite all’esercizio dell’azione penale di fronte a due sentenze assolutorie conformi. La regola sulla doppia conforme assolutoria serve a garantire la ragionevole durata del processo e a tutelare il cittadino da un’insistenza accusatoria su questioni di merito già vagliate e risolte concordemente in due gradi di giudizio. Questa decisione riafferma che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza sul fatto, ma un controllo di legittimità, i cui confini, per il PM in caso di doppia assoluzione, sono oggi più che mai chiaramente definiti dal legislatore.
Può il Pubblico Ministero ricorrere in Cassazione contro una doppia assoluzione lamentando una motivazione illogica?
No. La sentenza chiarisce che, in caso di “doppia conforme assolutoria”, il vizio di motivazione (art. 606, lett. e, c.p.p.) non è un motivo valido per il ricorso del Pubblico Ministero, come previsto dall’art. 608, comma 1 bis, c.p.p.
Cosa succede se il PM ricorre per la mancata assunzione di una prova che ritiene decisiva dopo una doppia assoluzione?
Anche in questo caso il ricorso è inammissibile. L’art. 608, comma 1 bis, del codice di procedura penale esclude esplicitamente la possibilità per il PM di contestare una doppia assoluzione per mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, lett. d, c.p.p.).
Qual è lo scopo della norma che limita il ricorso del PM in caso di doppia conforme assolutoria?
La norma, introdotta dalla riforma del 2017, mira a rafforzare la stabilità delle sentenze di assoluzione e a deflazionare il carico della Corte di Cassazione, impedendo al Pubblico Ministero di insistere con l’accusa su questioni di merito dopo che due giudici hanno già concordato sull’innocenza dell’imputato.