Trattamento Sanzionatorio: I Limiti del Giudizio di Cassazione
Il tema del trattamento sanzionatorio è cruciale nel diritto penale, poiché riguarda la concreta determinazione della pena da infliggere a chi viene riconosciuto colpevole di un reato. Spesso, la difesa contesta la severità della sanzione, ritenendola eccessiva. Ma fino a che punto la Corte di Cassazione può intervenire su questa valutazione? Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio dei limiti imposti al sindacato di legittimità in materia.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha condannato un individuo per il reato di detenzione e cessione di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti (nello specifico, 21 kg di marijuana), previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990. La pena inflitta era di un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione, oltre a 4000 euro di multa.
L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, da lui considerato eccessivo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione conferma un principio consolidato nella giurisprudenza: la valutazione sulla congruità della pena rientra nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito (primo grado e appello) e non può essere oggetto di un nuovo esame da parte della Cassazione, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non presenti vizi logici o giuridici evidenti.
L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Coerenza e Logicità del Trattamento Sanzionatorio
La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale del tutto adeguata e priva di vizi. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già operato una rideterminazione della pena, escludendo la porzione relativa a un altro reato per il quale era intervenuta l’assoluzione.
Per il resto, la Corte d’Appello aveva correttamente fatto proprie le valutazioni del primo giudice, giustificando la severità della pena sulla base di due elementi chiave:
1. I precedenti penali del ricorrente: L’imputato non era incensurato e, anzi, annoverava un precedente specifico per un reato della stessa natura.
2. La gravità oggettiva del fatto: La quantità dello stupefacente, ben 21 kg di marijuana, è stata considerata un indice significativo della gravità della condotta.
In presenza di una motivazione così ancorata a elementi concreti e priva di salti logici, la Suprema Corte ha concluso che non vi era spazio per un’ulteriore mitigazione della pena e, di conseguenza, il ricorso non poteva essere accolto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto fondamentale per chiunque operi nel settore del diritto penale. Contestare il trattamento sanzionatorio in Cassazione è un’impresa ardua. Non è sufficiente sostenere che la pena sia ‘troppo alta’; è necessario dimostrare che la decisione del giudice di merito si fonda su un ragionamento palesemente illogico, contraddittorio o in violazione di specifiche norme di legge che regolano la commisurazione della pena.
Quando la motivazione è solida, come in questo caso, e tiene conto dei criteri stabiliti dal legislatore (come la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo, desunta anche dai precedenti), la discrezionalità del giudice di merito diventa insindacabile, chiudendo di fatto le porte a una revisione della pena in sede di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo severa?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice che ha deciso la pena presenta vizi logici o giuridici evidenti. La Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione, ma solo controllarne la correttezza logico-giuridica.
Quali elementi ha considerato la Corte per giudicare adeguato il trattamento sanzionatorio in questo caso?
La Corte ha considerato due elementi principali: i precedenti penali del ricorrente, di cui uno specifico per un reato simile, e l’oggettiva gravità del fatto, data dall’ingente quantitativo di stupefacente (21 kg di marijuana).
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27525 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME TERZA NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado ha assolto l’imputato per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e lo ha condanNOME alla anni uno e mesi sei e giorni 20 di reclusione e di euro 4000,00 di multa per il reato di cui 73, comma 4, d.P.R.309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio, ritenuto eccessivo.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzioNOMErio so insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata avendo la Corte territoriale ridetermiNOME la pena eliminando solo i due mesi di reclusione in ai sensi dell’art. 81 cod. pen. per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e avendo fatte p determinazioni del primo giudice, non ritenendo di dover mitigare ulteriormente la pen essendo il ricorrente gravato da precedenti penali, di cui uno specifico ed avendo fatto richi alla gravità del fatto, concernente la cessione di kg.21 di marijuana.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Il Presidente