Condotta Riparatoria: Quando Non Basta a Estinguere il Reato
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 27521 del 2024, offre un chiarimento fondamentale sui limiti di applicabilità dell’estinzione del reato per condotta riparatoria, specialmente nel contesto dei reati stradali. L’istituto, previsto dall’art. 162-ter del codice penale, rappresenta un’importante opportunità per l’imputato di chiudere il procedimento penale risarcendo il danno, ma la sua operatività è subordinata a precise condizioni di legge, come evidenziato in questo caso.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un procedimento per lesioni personali stradali gravi a carico di un giovane automobilista. L’accusa era aggravata dal fatto che l’imputato si era posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico riscontrato pari a 2,46 g/l, un valore significativamente superiore al limite legale. Il Tribunale di Savona, in prima istanza, aveva dichiarato di non doversi procedere, ritenendo il reato estinto per l’intervenuta condotta riparatoria da parte dell’imputato.
Il Ricorso del Procuratore e il Ruolo della Procedibilità
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica. Il motivo del ricorso si basava su un punto di diritto cruciale: la corretta individuazione del regime di procedibilità del reato contestato. Il Procuratore ha sostenuto che il Tribunale avesse errato nell’applicare l’art. 162-ter c.p., in quanto tale norma è riservata esclusivamente ai reati procedibili a querela di parte.
La Riforma Cartabia (d.lgs. 10/2022) ha effettivamente modificato il regime di procedibilità per il reato di lesioni stradali (art. 590-bis c.p.), rendendolo di norma procedibile a querela. Tuttavia, la stessa normativa prevede un’eccezione fondamentale: la procedibilità rimane d’ufficio qualora ricorra una delle circostanze aggravanti previste dallo stesso articolo. Tra queste, figura proprio la guida in stato di ebbrezza grave, come nel caso di specie.
Le Motivazioni della Cassazione: Limiti alla Condotta Riparatoria
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato.
L’Applicabilità dell’Art. 162-ter c.p.
I giudici di legittimità hanno ribadito che il presupposto indispensabile per l’applicazione della causa di estinzione per condotta riparatoria è che si tratti di un reato ‘procedibile a querela soggetta a remissione’. Se il reato è procedibile d’ufficio, questa via non è percorribile.
Nel caso analizzato, l’accusa includeva la circostanza aggravante della guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada. La presenza di questa aggravante, come specificato dall’ultimo comma dell’art. 590-bis c.p., determina la procedibilità d’ufficio del reato. Di conseguenza, il reato contestato non rientrava nell’ambito di applicazione dell’art. 162-ter c.p.
Il Tribunale, pertanto, non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione del reato e avrebbe dovuto procedere con il giudizio. La sentenza di proscioglimento è stata quindi considerata illegittima.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona affinché il processo possa avere luogo. Questa decisione riafferma un principio cardine: la gravità di determinate condotte, come la guida in stato di ebbrezza, è tale da rendere l’interesse dello Stato alla persecuzione del reato prevalente sulla volontà della persona offesa. La condotta riparatoria e il risarcimento del danno, sebbene importanti, non possono cancellare un reato che la legge considera procedibile d’ufficio a causa della sua particolare pericolosità sociale. L’imputato dovrà quindi affrontare il processo per accertare la sua responsabilità penale.
La condotta riparatoria estingue sempre il reato di lesioni stradali?
No. L’estinzione del reato per condotta riparatoria, ai sensi dell’art. 162-ter c.p., si applica solo ai reati procedibili a querela. Se il reato di lesioni stradali è aggravato da circostanze come la guida in stato di ebbrezza grave, diventa procedibile d’ufficio e tale causa di estinzione non può essere applicata.
Quando le lesioni stradali sono procedibili d’ufficio e non a querela?
Le lesioni stradali sono procedibili d’ufficio quando ricorrono le circostanze aggravanti previste dall’art. 590-bis del codice penale. La sentenza specifica che la guida in stato di ebbrezza alcolica grave (in questo caso, con un tasso di 2,46 g/l) è una di queste circostanze che rende il reato perseguibile d’ufficio.
Cosa succede se un giudice applica l’estinzione del reato per condotta riparatoria in un caso procedibile d’ufficio?
Se un giudice applica erroneamente l’estinzione del reato per condotta riparatoria a un caso che è procedibile d’ufficio, la sua sentenza è illegittima. Come avvenuto in questo caso, la sentenza può essere impugnata e la Corte di Cassazione può annullarla, disponendo che il processo si svolga regolarmente per accertare la responsabilità dell’imputato.