Trattamento Sanzionatorio: I Limiti al Controllo della Cassazione sulla Pena
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui poteri del giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio e sui confini del sindacato di legittimità esercitato dalla Corte di Cassazione. Il caso riguarda un ricorso avverso una condanna per un reato di lieve entità in materia di stupefacenti, dove il ricorrente lamentava una pena base superiore al minimo edittale, nonostante il riconoscimento di circostanze attenuanti. La Suprema Corte, dichiarando il ricorso inammissibile, ribadisce un principio fondamentale: la discrezionalità del giudice nella quantificazione della pena è insindacabile, a patto che sia supportata da una motivazione logica e priva di vizi giuridici.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata dalla Corte di Appello di Bari per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero una fattispecie di spaccio di sostanze stupefacenti considerata di minore gravità. L’imputata decideva di ricorrere in Cassazione, non per contestare la sua colpevolezza, ma esclusivamente per criticare la misura della pena inflitta.
Il Cuore della Doglianza: la Scelta del Trattamento Sanzionatorio
Il fulcro del ricorso verteva su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. In particolare, la ricorrente evidenziava come il giudice di secondo grado, pur avendo concesso le circostanze attenuanti generiche, avesse fissato una pena base di nove mesi di reclusione, superiore di tre mesi rispetto al minimo previsto dalla legge. Tale pena era stata poi ridotta a quattro mesi e 800 euro di multa per effetto delle attenuanti e della scelta del rito processuale. Secondo la difesa, questa deviazione dal minimo edittale non era stata adeguatamente giustificata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della congruità della pena, ma si concentra sulla correttezza procedurale e logica della decisione impugnata. La Corte ha stabilito che le determinazioni del giudice di merito in materia sanzionatoria sono, per loro natura, insindacabili in sede di legittimità se la motivazione che le sorregge è esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione è stata ritenuta pienamente adeguata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che la motivazione della sentenza della Corte di Appello era solida e coerente. I giudici di merito avevano giustificato la scelta di una pena base superiore al minimo facendo esplicito riferimento al “quantitativo rinvenuto” di sostanza stupefacente. Questo elemento fattuale è stato considerato un criterio valido e sufficiente per modulare la pena all’interno della cornice edittale prevista dalla norma.
La Cassazione ha quindi ribadito il suo ruolo: non è un terzo grado di giudizio dove si può rinegoziare la pena. Il suo compito è verificare che il giudice di merito abbia esercitato il proprio potere discrezionale in modo corretto, cioè fornendo una spiegazione logica e non contraddittoria per la sua scelta. Poiché la Corte territoriale aveva fornito tale spiegazione, legando la severità della pena a un dato oggettivo (la quantità di droga), la sua decisione era incensurabile. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio cardine del nostro sistema processuale penale. La quantificazione della pena è una delle massime espressioni della discrezionalità del giudice di merito, il quale deve ponderare tutti gli elementi del caso concreto. Un ricorso in Cassazione che miri a ottenere uno “sconto di pena” ha scarse probabilità di successo se non è in grado di dimostrare un’evidente illogicità o una palese violazione di legge nella motivazione del giudice. Non è sufficiente sostenere che la pena sia “troppo alta”; è necessario provare che il ragionamento che l’ha determinata sia viziato alla radice. Infine, la pronuncia rammenta le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile, che comporta non solo il pagamento delle spese processuali ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Può un giudice applicare una pena superiore al minimo anche se riconosce le attenuanti generiche?
Sì. Il giudice prima stabilisce una pena base, che può essere superiore al minimo edittale se motivata da elementi concreti (come la quantità di droga). Solo successivamente applica la riduzione per le circostanze attenuanti a questa pena base.
Quali sono i limiti del controllo della Corte di Cassazione sulla determinazione della pena?
La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena. Il suo controllo si limita a verificare che la motivazione fornita dal giudice sia logica, non contraddittoria e non violi la legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13674 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13674 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bari l’ha condannata per il reato di cui all’art. 73, comma 5, 309/1990. La ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio d motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che il giudice, pur riconoscendo circostanze attenuanti generiche, si è discostato dal minimo edittale.
Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamen sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nella(qualificazione del sensi dell’art. 73, comma 5, d.P:R.309/1990 e nella conseguente rideterminazione della pena, al quantitativo rinvenuto e ha pertanto ritenuto equa e congrua la pena base di mesi nove reclusione, al di sotto della media edittale di appena tre mesi superiore al mini ulteriormente ridotta per la concessione delle circostanze generiche e per la scelta del r mesi quattro di reclusione e a euro 800,00 di multa, –
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rileva che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ri senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declarato dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere de spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente