Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35197 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35197 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d’appello di Catania dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato all’imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed ha confermato nel resto la sentenza in data 23 gennaio 2019 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione ai reati di furto con strappo di una borsetta (art. 624-bis cod. pen.) e di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di un motoveicolo di provenienza furtiva. I fatti risultano accertati in data 7 dicembre 2018.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648 e 62 n. 4 cod. pen., nonchØ dell’art. 133 cod. pen. in relazione ai criteri dai quali Ł stata desunta la capacità a delinquere dell’imputato anche in relazione a condotte successive rispetto a quelle di cui Ł processo, in tal modo incorrendo indirettamente nel divieto di reformatio in peius con una decisione che ha finito per incidere anche sul trattamento sanzionatorio.
Rilevato che il ricorso in tutte le sue articolazioni Ł manifestamente infondato;
che , la Corte di appello, con motivazione congrua, non manifestamente illogica e pienamente corrispondente ai principi di diritto indicati da questa Corte di legittimità, condivisi anche dall’odierno Collegio e testualmente richiamati nella sentenza impugnata, ha debitamente spiegato (v. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) le ragioni per le quali nel caso in esame non possono essere ritenute sussistenti le invocate circostanze attenuanti;
Considerato poi che anche i profili di ricorso che contestano la determinazione del trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi
– Relatore –
Ord. n. sez. 14451/2025
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo dei Giudici Ł stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
che , ai sensi dell’art. 133, comma 2, n. 3, cod. pen. il Giudice può benissimo tener conto anche delle condotte susseguenti al reato.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME