Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15388 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15388 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, n. in Spagna DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME, n. in Spagna DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 7295/22 della Corte di appello di Bologna del 14/10/2022
letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Proc:uratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
sentiti per i ricorrenti l’AVV_NOTAIO per COGNOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO per NOME COGNOME, i quali hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte ciii appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Bologna in data 04/09/2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine al reato loro ascritto al capo C (artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990) dell’imputazione, riducendo le pene loro inflitte dal primo giudice alla misura ritenuta di giustizia in ordine ai residui reati di traffico di sostanze stupefacenti addebito (capi D, E per COGNOME; solo capo E per COGNOME).
Le condotte oggetto di giudizio si inscrivono in un più ampio contesto di traffico di sostanze stupefacenti e di plurimi episodi di importazione di hashish dalla Spagna all’Italia, facenti capo proprio al COGNOME COGNOME, per tali fatti tratto in arres in territorio nazionale.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che deducono i motivi di seguito esposti in forma riassuntiva (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)
2. Ricorso COGNOME COGNOME
Con un solo motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché alle circostanze attenuanti generiche, lamentandone il mancato riconoscimento nonostante l’atteggiamento collaborativo assunto nell’apprendere del procedimento instaurato nei propri confronti, tanto da presentarsi di propria volontà presso l’aeroporto di Roma Fiumicino il giorno 30 agosto 2018 sebbene consapevole dell’imminente arresto.
3. Ricorso COGNOME
Con un primo motivo di censura, tale ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine alla trattazione dei motivi di appello, incentrati sulla dedotta erroneità dell’interpretazione delle conversazioni intercettate ai fini della dimostrazione del ruolo di organizzatore dell’importazione della partita di hashish di cui al capo E dell’imputazione.
Deduce, inoltre, inoltre, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che ai fini dell’integrazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, anche nella forma del tentativo, assumono rilievo le trattative che presentino connotazioni di univocità e idoneità rispetto al raggiungimento del consenso tra le parti del negozio, elementi per
contro
non ravvisabili nel compendio probatorio considerato e valorizzato dai giudici di merito.
CONSIDERATO IN ‘DIRITTO
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto sostenuti da motivi manifestamente infondati o semplicemente improponibili in sede di legittimità.
Palesemente infondata si rivela la censura formulata dal ricorrente COGNOME in tema di trattamento sanzionatorio, in ordine al quale la Corte di merito ha fornito congrue e adeguate risposte ai medesimi rilievi proposti con l’atto di appello.
Vale rimarcare, quanto alla ribadita sussistenza dell’aggravante speciale, che la condanna in ordine al reato di cui al capo E. ha riguardato l’importazione e la detenzione di 132,75 kg. di hashish, per cui la stessa evocazione della sua inconfigurabilità appare frutto della deliberata volontà di non considerare i termini della fattispecie concreta.
Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti innominate, la Corte di merito ha congruamente argomentato che la determinazione dell’imputato di mettersi a diposizione degli inquirenti era derivata dalla consapevolezza della avvenuta emissione di un titolo di custodia cautelare a proprio carico, sicché nessuna forma di ravvedimento poteva essere intravista in tale condotta, come tale suscettibile di valutazione ai fini dell’attenuazione della pena.
Le censure mosse alla pronuncia dal ricorrente COGNOME con riferimento alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni ed alla valutazione delle prove ritenute dimostrative del suo coinvolgimento nell’importazione di stupefacenti sono, invece, al di là della formale evocazione di pertinenti e condivisibili principi di diritto, formulate in punto di mero fatto, risultando improponibili in questa sede di legittimità.
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, infatti, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione de giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Quanto alla valutazione del compendio probatorio, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il
sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone a al., Rv. 207944).
Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Tresjlente