Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15382 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15382 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Santa Maria Capua Vetere il DATA_NASCITA
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di NapoI il 09/02/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IFlI FATTO
La Corte di appello di Napoli ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui NOME COGNOME è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comrna 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere detenuto illegalmente 5,5 grammi di cocaina, suddivisi in 25 involucri, e 41 grammi di hashish suddivisi in 51 involucri.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge per non avere la Corte ricondotto i fatti alla fattispecie meno grave di cui al comma 5 dell’art. 73 cit., negata, si assume in ragione del dato quantitativo e delle diverso tipo di sostanze stupefacenti.
Sostiene il ricorrente che il fatto, nella sua unitarietà, sarebbe di lieve entit quanto rientrante nella nozione di piccolo spaccio, caratterizzato da una ridotta circolazione di “merce” e di denaro.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 cit. quantomeno in relazione alla detenzione di cocaina; una riqualificazione consentita dopo la sentenza della Corte costituzionale n, 32 del 2014.
Nel caso di specie nei 5,5 grammi di cocaina sarebbe stato rinvenuto un principio attivo nella misura del 54% utile per il confezionamento di 18 dosi medie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Sul tema dei limiti di configurabilità della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. d.P.R. n. 309 del 1990 è in corso una riflessione nella giurisprudenza della Corte di cassazione che si sviluppa su più livelli.
Si coglie una tendenza ad esplicitare in sede applicativa la portata della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 35737/2010 (del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911), nel senso di sottolineare come nell’occ:asione la Corte, pur affermando il principio secondo cui la fattispecie prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.p.r n. 309 del 1990 “può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri param richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio”, abbia nondimeno offerto coordinate ermeneutiche specifiche ed ulteriori, chiarendo come la valutazione da compiersi, al fine di configurare o escludere l’ipotesi del comma 5, non possa ridursi ad una fredda operazione di constatazione della “inesistenza anche solo di uno degli indici indicati”.
Di tale necessità le stesse Sezioni Unite della Corte hanno mostrato piena consapevolezza nella parte in cui hanno spiegato come la questione “non possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trov soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze”.
Dunque, una valutazione in concreto in una materia in cui l’esigenza di calibrare la pena all’offesa si manifesta, ove possibile, in maniera quanto mai stringente, considerata la rilevantissima forbice edittale che esiste tra l’ipotesi di cui al comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del comma 5.
La questione relativa alla legittimità del trattamento sanzionatorio previsto dall’ar 73, comma 1, d.P.R. cit., per violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e di proporzionalità della pena è stata affrontata dalla Corte costituzionale, che, nell’ambito di una articolata analisi, ha affermato di non potersi sottrarre alla verifica su ragionevolezza e proporzionalità della misura della pena, ma – allo stesso tempo – di non poter intervenire, non potendo individuare in concreto l’opzione preferibile tra le tante soluzioni costituzionalmente percorribili.
I Giudici hanno tuttavia inviato un chiaro monito al legislatore: “in assenza di una univoca indicazione legislativa già disponibile nel sistema giuridico, questa Corte reputa necessario, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, richiamare prioritariamente il legislatore alla propria responsabilità, affinché la misura della pe sia riportata in armonia con i principi costituzionali per via legislativa, scegliendo tra le molteplici opzioni sanzionatorie tutte ugualmente legittime e alternative a quella censurata. In mancanza di un intervento del legislatore, la Corte sarebbe però successivamente obbligata a intervenire, non mai in malam partem, e comunque nei limiti già tracciati dalla sua giurisprudenza”. (sent, n. 179 del 2017).
Si tratta di affermazioni che, riconoscendo la necessità di riportare in armonia con i principi costituzionali la pena prevista dall’art. 73, comma 1, d.P.R. cit., impongono d interpretare la norma prevista dall’art. 73 comma 5, cit. in maniera stringente e conforme ai principi costituzionali di offensività e di proporzione tra offesa e pena.
La pena è costruita sulla gravità del fatto e giustificata da essa, nelle sue componenti oggettive (importanza del bene, modalità di aggressione, grado di anticipazione della tutela) e soggettive (grado di compenetrazione fatto-autore), come sua variabile dipendente: una distonia nel rapporto o addirittura uno iato tra i due fattori sarebbero costituzionalmente intollerabili.
Dunque, con la forbice edittale il legislatore esprime la sua valutazione sulla gravità del fatto di reato che decide di incriminare, della gravità in astratto, ovviamente, che uguale per tutta la classe di fatti concreti riconducibili al precetto.
Il giudice vi riconosce una presa di posizione su tale elemento e, nell’esercitare il suo potere discrezionale di commisurazione, prosegue il “lavoro” affinandolo sui dati della realtà del singolo caso concreto (cfr., per tutte Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, in motivazione).
Nella medesima prospettiva si è di recente collocata anche un’altra pronuncia, resa da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, che ha fatto applicazione di tali principi affermando che la diversità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato in esame, in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintoma previsti dalla disposizione.
Dalla enunciazione di tali principi si desume un parametro interpretativo univoco, secondo cui, nella valutazione della tenuità del fatto ai sensi del quinto comma della richiamata disposizione non può assumere, di norma, valenza esclusiva ed assorbente il dato quantitativo, né quello qualitativo con riferimento alla diversità delle sosta oggetto di cessione.
La valutazione del fatto, pertanto, deve guardare alla sua complessità, valorizzando – in senso positivo o negativo – tutti gli elementi che contraddistinguono quell determinata condotta (mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza, anche con riferimento alla percentuale di purezza della stessa): criterio di giudizio, questo, che può subire una flessione solo nel caso in cui il dato ponderale sia di per sé talmente rilevante da determinare l’assorbimento dei restanti aspetti della condotta (in tal senso, da ultimo, Sez. 6, n. 812 del 29/11/2022, dep. 2023, COGNOME, non massinnata).
In tale contesto si è già spiegato come, ai fini del riconoscimento del reato di cu all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell’offensività dell condotta debba essere ancorata alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all’entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativ e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo controlli e azioni repressive delle forze dell’ordine (cfr., Sez. 6, n. 13982 del 20/02/201 Lombino, Rv. 272529).
configurabile l’ipotesi di c.d. piccolo spaccio, cioè, quando si è in presenza d un’attività che si caratterizza per una complessiva minore portata dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, che riveli una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati; tale attività può ricomprendere anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti. (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149).
3. La Corte di appello di Napoli non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati avendo escluso la riconducibilità dei fatti alla fattispecie meno grave solo attraverso un mero richiamo al dato ponderale, ritenuto per la cocaina “non modesto” e per l’hashish “considerevole”.
Si tratta di una motivazione sincopata.
Il dato ponderale nella specie non è auto-evidente della incompatibilità dell’attività d spaccio compiuta dall’imputato rispetto alla fattispecie di cui al comma 5 della norma in esame, non essendo stato affatto chiarito, in particolare, perché 5,5 grammi di cocaina non sarebbero compatibili con la fattispecie meno grave; né la Corte di appello ha considerato come non vi siano elementi concreti per ritenere che si sia in presenza di
una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti, non essendo stato chiarito nulla sul numero degli assuntori che si rivolgevano all’imputato, sulla capacità di questi – in termini di contatti con i fornitori all’ingrosso e di dispon economica – di procurarsi sostanza stupefacente stabilmente ed in quantitativi apprezzabili, sulla rete organizzativa nel cui ambito il ricorrente sarebbe collocabile.
Una motivazione viziata e una chiara non corretta applicazione della legge penale
Ne consegue che i fatti devono essere ricondotti alla fattispecie di cui all’art. 7 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena.
P. Q. M.
Qualificati i fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, cl.P.R. n. 309 del 1990, rinvia ad a Sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.