Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25650 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25650 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Roccavivara DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Viterbo il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna il 12/01/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore per l’Avvocatura dello Stato COGNOME parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque rigettati;
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, difensori di fiduc rispettivamente di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME stati dichiarati colpevoli del reato di traffico di influen così riqualificato l’originario fatto di corruzione propria.
COGNOMECOGNOME COGNOME qualità di direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Forlì COGNOME accettato da NOME COGNOMECOGNOME presidente COGNOME società RAGIONE_SOCIALE promessa i vendergli un villino in costruzione ad un minor prezzo rispetto a qu mercato; detto accordo sarebbe stato conseguente al fatto che COGNOMECOGNOME mentre in corso le trattative per la vendita dell’immobile, aveva informato COGNOME COGNOME sottoposto ad un’attività ispettiva fiscale da parte COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e chiesto di intervenire sui militari in suo favore.
COGNOME, in tale contesto, si sarebbe attivato:
convocando il tenente COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che sta conducendo la verifica, e chiedendogli notizie sull’attività di acquisizione doc effettuata presso la società RAGIONE_SOCIALE, di cui era rappresentante legale Sal
chiedendo le motivazioni sottostanti l’intervento;
informandosi su quale sarebbe stata la sede dell’RAGIONE_SOCIALE pr quale sarebbe stato inviato il relativo verbale;
facendo presente che il titolare COGNOME società era un suo conoscente apprensivo e preoccupato.
Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di NOME COGNOME quattro motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.
Il tema attiene all’accertamento del carattere illecito COGNOME mediazione e all valutazione da parte Corte di appello RAGIONE_SOCIALE censure difensive devolute.
I fatti sarebbero stati commessi prima RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate alla fatt apportate con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, e, quindi, la norma incriminatri dovrebbe farsi riferimento sarebbe quella introdotta con la legge 6 novembre 201 190; detta norma, che incriminava la mediazione onerosa illecita e presuppone sfruttamento di relazioni esistenti tra il trafficante e il pubblico ufficiale, si c da una parte, per la proiezione di scopo dell’accordo illecito verso il compimen atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto di uff previsto il riferimento all’art. 318 cod. pen COGNOME clausola di riserva di cu primo), e, dall’altra, per la natura indebita COGNOME promessa.
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In tale contesto, si assume, sarebbe viziata l’affermazione COGNOME Corte di appello secondo cui la prova COGNOME illiceità COGNOME mediazione deriverebbe dal fatto che l mediazione sarebbe stata compiuta “al di fuori dei legittimi canali comunicativi tra g uffici”.
Si tratterebbe di una affermazione in contrasto con i principi affermati dalla Corte d cassazione secondo cui, invece, non sarebbe sufficiente – al fine COGNOME qualificazione in termini di illiceità COGNOME mediazione – la circostanza che essa sia stata conclusa al di fu dei rapporti disciplinati dalla legislazione extra penale ovvero che vi sia stato il mero u COGNOME relazione personale, atteso che, ciò che qualifica in termini di illiceità la mediazi sarebbe il suo scopo, cioè la finalità di far compiere un illecito penale.
Nel caso di specie, la stessa Corte di appello COGNOME definito come insolita la mediazione e non sarebbe stato spiegato quale sarebbe stato il reato che il pubblico agente COGNOME COGNOME compiere e che sarebbe stato oggetto dell’accordo.
Né la Corte COGNOME spiegato sulla base di quali elementi sarebbe provato che l’imputato avesse invitato il tenente ad avere un atteggiamento benevolo con il COGNOME, essendoci in atti la prova che nessuna richiesta di interruzione COGNOME verifica fu avanzata così come nessun tentativo di influire sulla stessa ci sarebbe stato; in tal senso s valorizza il contenuto COGNOME deposizione dello stesso tenente COGNOME che:
COGNOME spiegato come il controllo non fosse finalizzato a fare emergere irregolarità tributarie RAGIONE_SOCIALE società riconducibili a COGNOME, quanto, piuttosto, ad acce elementi da porre a carico di altre due imprese, ritenute evasori totali;
COGNOME escluso di avere ricevuto dall’imputato, che non aveva nessun potere, qualsiasi pressione, sottolineando di non essersi più recato presso la sede COGNOME RAGIONE_SOCIALE.
Le affermazioni contenute in sentenza, secondo cui COGNOME COGNOME chiesto a COGNOME di intervenire per ottenere un trattamento difforme da quello doveroso e che il ricorrente COGNOME assicurato di poterlo agevolare sarebbero meramente congetturali.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge anche processuale e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.
La Corte non COGNOME individuato il contenuto COGNOME promessa fatta da COGNOME a COGNOME, facendo generico riferimento ad una diminuzione del prezzo mai chiarita e riferita ad un immobile mai costruito nonché a RAGIONE_SOCIALE migliorie che COGNOMEro COGNOME essere effettate a titolo gratuito, anche in questo caso non individuate nemmeno per valore.
La diminuzione del prezzo richiesta dal ricorrente non si sarebbe discostata da quella già praticata ad altri clienti e sarebbe stata comunque riconducibile a normali pratiche commerciali; dunque, una prestazione non specifica, considerato che, all’epoca, non vi era nemmeno un concreto progetto relativo alla costruzione dell’immobile.
Ne deriva, si argomenta, che non sarebbe affatto provato il rapporto sinallagmatico del contratto intercorso tra committente e trafficante, considerato peraltro come sia stata provata nel processo la esistenza tra gli imputati di un rapporto di frequentazion conviviale.
Si aggiunge che il contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità sarebbero inutilizzabili perché l’attività captativa era stata autorizzata un altro reato – concussione – non connesso con i fatti oggetto del processo.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità .
Nella previgente disposizione normativa, la fattispecie richiedeva il traffico di u relazione esistente e causale rispetto alla conclusione dell’accordo tra trafficante cliente; nel caso di specie la relazione tra l’imputato e il tenente COGNOME sarebbe stata del tutto inidonea anche solo ad orientare il comportamento del pubblico agente a compiere un degerminato atto contrario ai doveri di ufficio e non sarebbe sufficiente, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, che la mediazione fosse volta ad inquinare l’esercizio COGNOME funzione.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla entità COGNOME pena inflitta con una motivazione assertiva quali i motivi a delinquer l’intensità del dolo, i parametri di cui all’art. 133 c.p.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, COGNOMEando nove motivi.
3.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione.
Il tema attiene alla utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE intercettazioni e alla dedotta violazione de 270 cod. proc. pen. nel testo vigente al momento COGNOME commissione dei fatti e ai principi fissati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020 Cavallo.
Secondo la Corte di appello le captazioni sarebbero state eseguite per un fatto diverso concussivo in danno di un altro soggetto e sarebbero poi state utilizzate per il fatto corruttivo contestato originariamente che, a dire COGNOME Corte, sarebbe connesso con quello concussivo; entrambi i fatti erano stati configurati a livello investiga attraverso lo sfruttamento del proprio ruolo e in danno di contribuenti sottoposti verifiche fiscali.
Secondo il ricorrente, invece, tra i due fatti non sussisterebbe nessuna connessione ai sensi dell’art. 12, lett, b), cod. proc. pen., atteso che la concussione per cui fu disposte le intercettazione era stata ipotizzata come commessa nel maggio del 2014 in un luogo diverso, mentre il fatto corruttivo contestato nel presente procedimento sarebbe stato commesso nel maggio del 2015 e COGNOME riguardato soggetti diversi.
Lo stesso teste di polizia giudiziaria, il maggiore NOME, aveva chiarito che l’ipote corruttiva oggetto del presente processo aveva preso corpo solo al momento COGNOME
chiusura RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari; la Corte non COGNOME in nessun modo verificato la connessione tra i due reati.
Sotto altro profilo si sostiene che il reato di cui all’art. 346 bis cod. pen non sare tra quelli autorizzabili.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. e del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Il fatto per cui è intervenuta condanna sarebbe strutturalmente diverso rispetto a quello oggetto COGNOME contestazione originaria (in tal senso vengono elencati numerosi elementi di differenza) e la stessa struttura del patto nel reato di cui all’art. 346 bis pen. sarebbe diversa rispetto a quello corruttivo.
3.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla valutazione RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche intercorse tra COGNOME e i suoi familiari e da cui sareb emerso il trattamento di favore che COGNOME aveva assicurato all’imputato.
La Corte non COGNOME compiuto nessun vaglio critico di quelle conversazioni, tenuto conto che: a) lo stesso Tribunale aveva descritto COGNOME come un soggetto incline a millantare; b) non vi COGNOME intercettazioni dirette RAGIONE_SOCIALE conversazioni tra gli odi imputati.
La Corte, alla quale queste questioni erano state devolute, COGNOME risposto in modo viziato, valorizzando, per escludere la ipotizzata propensione a millantare, il contest diverso e familiare, rispetto a quello pubblico, in cui quelle conversazioni intercett sarebbero intervenute, e, dall’altra, l’assenza di ragioni per cui COGNOME COGNOME COGNOME mentire ai suoi familiari.
Quanto al primo profilo, si tratterebbe di un ragionamento viziato atteso il rapport di conoscenza e cordialità tra COGNOME e l’imputato e, dunque, non un rapporto formale correlato al munus pubblico; quanto al secondo profilo, si tratterebbe di un’affermazione referenziale tenuto conto che vi sarebbe la prova che in alcune occasioni NOME COGNOME mentito anche ai suoi congiunti (si fa riferimento a due conversazioni del 19 maggio e del 10 giugno 2015).
Si tratterebbe di conversazioni decisive.
3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Non vi sarebbe stata nessuna relazione esistente tra COGNOME e il tenente COGNOME; la Corte COGNOME: a) erroneamente ritenuto di fare riferimento alle relazioni tra la RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE; b) omesso di considerare la mancanza di capacità di condizionamento COGNOME condotta di COGNOME.
Il tema attiene anche al requisito COGNOME mediazione illecita, di cui si è detto, rite erroneamente sussistente sulla base dell’incontro avvenuto il 12.5.2015 tra COGNOME e COGNOME e del resoconto fatta dal primo a COGNOME e dopo da quest’ultimo a terzi soggetti.
Sul punto, si richiamano alcune conversazioni da cui, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non emergerebbe nessun elemento comprovante la richiesta di COGNOME a COGNOME di carpire informazioni sull’andamento COGNOME operazioni COGNOME RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di caldeggiare un controllo non approfondito; né la Corte COGNOME valutato gli elementi a discarico contenuti in una memoria depositata in primo grado (si richiamano alcune conversazioni di cui si riporta una parte del testo) volti comprovare l’assenza di una richiesta di intervento da parte di COGNOME a NOME.
La ricostruzione dell’incontro confliggerebbe con le dichiarazioni dello stesso COGNOME (che COGNOME rivisitate).
Né, si aggiunge, sarebbe stato individuato l’atto contrario ai doveri di ufficio ogget COGNOME finalità COGNOME mediazione illecita, alla quale non potrebbero comunque essere ricondotte le semplici raccomandazioni; né, sotto ulteriore profilo, sarebbe stata configurata la promessa di una indebita utilità patrimoniale quale corrispettivo dell mediazione.
Sul tema si è già detto; si aggiunge che: a) la questione COGNOME casa era stata già oggetto di confronto tra i due imputati in epoca anteriore all’inizio COGNOME captazioni (s riferimento ad una conversazione telefonica); b) la “preghiera” di COGNOME a COGNOME di intercedere era in realtà correlata eziologicamente – e in termini di contestualità storic ad un diverso episodio del tutto esterno rispetto alla “vicenda” COGNOME casa, attenendo in realtà alla richiesta di COGNOME di estendere al figlio e alla fidanzata di quest invito a cena ricevuto da COGNOME.
Di fronte a tali molteplici profili, la Corte, per ritenere provato il profil corrispettività COGNOME richiesta di mediazione con la promessa di utilità COGNOME cas COGNOME erroneamente fatto discendere il carattere indebito COGNOME mediazione dalle modalità dell’organizzazione dell’incontro tra i due imputati avente ad oggetto la tematica COGNOME casa (in tal senso vi è una COGNOMEata ricostruzione relativa al contenu di una conversazione in cui COGNOME COGNOME riferito a COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME per la casa con i cellulari silenziosi e si assume che il cellulare silenz non COGNOME impedito la captazione).
Né vi sarebbe stato il requisito di proporzione tra le due prestazioni e la concret individuazione dello stesso contenuto COGNOME utilità.
3.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova del dolo.
La Corte non COGNOME considerato i rilievi difensivi e, in pCOGNOMEare, la circostanza c l’imputato continuò a parlare con COGNOME COGNOME “casa” anche dopo aver appreso che questi fosse indagato per una ipotesi di concussione, circostanza, questa, che, secondo il ricorrente, COGNOME rilievo al fine di inferire la mancanza di volontà di promettere u utilità quale corrispettivo di una interferenza sul pubblico agente (vengono riporta gli elementi probatori rivelatori del fatto indicato) .
Sarebbe inoltre errato l’assunto COGNOME Corte secondo cui COGNOME non sarebbe stato a conoscenza dell’effettivo contenuto RAGIONE_SOCIALE indagini e COGNOME, nemmeno nominato nel decreto di perquisizione, non aveva motivo di temere alcunchè.
3.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.
I fatti al più sarebbero riconducibili al reato di millantato credito di cui al com dell’art. 346 cod. pen., con conseguente irrilevanza COGNOME condotta posta in essere dal privato.
COGNOME, soggetto con una propensione a millantare, da una parte, COGNOME glorificato a COGNOME la propria capacità di influenza sui militari COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia prima che dopo l’incontro con COGNOME del 12.5.2015, e, dall’altra, non COGNOME avuto un reale potere di influenza sul controllo fiscale.
3.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
3.8. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, determinato in modo generico e valorizzando in modo errato i precedenti penali.
3.9. Con il nono motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento COGNOME causa di non punibilità per pCOGNOMEare tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi COGNOME nel complesso infondati ma la sentenza deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione, con conferma RAGIONE_SOCIALE statuizioni civi
Per ragioni di ordine espositivo è utile procedere innanzitutto alla valutazione dell questioni processuali dedotte con il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e, seppur in maniera più generica, anche con il secondo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME
2.1. I motivi relativi alla inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefonich inammissibili per più ragioni.
2.1.1.La Corte di cassazione con molteplici pronunce – anche a Sezioni unite – ha stabilito princìpi funzionali ad attuare il percorso demolitorio intrapreso dalla parte eccepisca la inutilizzabilità probatoria di un atto processuale.
In pCOGNOMEare, in tema di intercettazioni telefoniche, è consolidato il principio secon cui è necessario, a pena di inammissibilità del motivo, che il ricorrente indichi quali sia le conversazioni intercettate che sarebbero inutilizzabili e, soprattutto, chiaris l’incidenza degli atti specificamente affetti dal vizio sul complessivo compendi
probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività ai fini del provvedime impugnato. (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416; nello stesso senso, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, COGNOME, Rv. 244328; Sez. 4, n. 46478 del 21/09/2018, Gullè, non nnassimata).
Ulteriori approfondimenti di rilievo concernono i limiti demolitori COGNOME pronuncia legittimità; prima infatti di annullare con rinvio la sentenza basata su di un d dimostrativo dichiarato inutilizzabile, è necessario procedere alla c.d. prova d resistenza, valutando se la motivazione “resti in piedi”, nonostante l’eliminazione dell’elemento viziato. La regola viene considerata un corollario dell’interess all’impugnazione: se la sentenza non è basata sulla prova inutilizzabile, il ricorso ancorché fondato nel merito, deve essere rigettato (Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, NOME, in motivazione; Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241299; Sez. 2, n. 30271 dell’11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303).
La Corte, con orientamento consolidato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lame l’inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a c il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’inci dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini COGNOME cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustif l’identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infa irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risul sufficienti a giustificare l’identico convincimento
Nel caso di specie, il motivo di ricorso è generico, non avendo chiarito gli imputat quale sarebbe, rispetto ad un compendio probatorio ampio, costituito da molteplici fonti di prova, e al ragionamento probatorio sotteso alla affermazione COGNOME responsabilità penale, la valenza probatoria RAGIONE_SOCIALE conversazioni ritenute inutilizzabili, cioè la l incidenza e decisività rispetto alla decisione impugnata.
2.1.2. Sotto altro profilo, la Corte di appello ha chiarito puntualmente perché nell specie vi sarebbe connessione ai sensi dell’art. 12, lett. b), cod. proc. pen. tra i oggetto del reato di concussione per i quali le captazioni furono autorizzate e quelli pe cui si procede; a COGNOME veniva contestato di avere concusso, anche per il tramite di COGNOME e sfruttando in modo abusivo gli accertamenti fiscali condotti dalla RAGIONE_SOCIALE dell RAGIONE_SOCIALE, tale NOME COGNOME, costringendo questi a vendergli sottocosto una vettura; si spiegato come sia quel fatto, che quello per cui si procede siano caratterizzati dalla strumentalizzazione illecita e reiterata da parte di COGNOME del proprio ufficio e del
propria funzione di Direttore COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in danno di contribuenti sottoposto a verifica fiscale.
Una obiettiva connessione tra i due fatti di reato e un disegno criminoso generale rispetto al quale il reato per cui si procede costituisce manifestazione; dunque ricorrono i presupposti richiesti dalle Sezioni unite con la sentenza “Cavallo” per affermare che, in ragione COGNOME connessione fra i due reati, le captazioni furono eseguite nello stesso procedimento, con conseguente non applicabilità dell’art. 270 cod. proc. pen.
Né, ancora, è condivisUle l’assunto difensivo secondo cui COGNOME specie le captazioni non sarebbero utilizzabili perché il “diverso” reato di cui all’ad 346 bis cod. pen. sarebbe tra quelli per cui le captazioni COGNOME autorizzabili; sul tema la Corte di cassazion in più occasioni ha infatti chiarito come il principio secondo cui l’utilizzabilità intercettazione per un reato diverso, connesso con quello per il quale l’autorizzazione sia stata concessa, è subordinata alla condizione che il nuovo reato rientri nei limiti ammissibilità previsti dall’art.266 cod. proc. pen., non si applica ai casi in cui lo st fatto-reato per il quale l’autorizzazione è stata concessa sia diversamente qualificato i seguito alle risultanze RAGIONE_SOCIALE captazioni. (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 2314 20/01/2021, COGNOME, Rv. 277948 in cui in motivazione la Corte ha precisato che in tale evenienza non vi è elusione del divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen., atte l’intervenuta legittima autorizzazione dell’intercettazione e la modifica dell’addebito so per sopravvenuti fisiologici motivi, legati alla naturale evoluzione del procedimento).
2.2. È infondato, ai limiti COGNOME inammissibilità, anche il secondo motivo dedotto co il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME.
Va rilevato in via preliminare come il motivo di ricorso sia, COGNOME sostanza, privo d requisito COGNOME specificità; il ricorrente non ha infatti prospettato alcuna conc emergenza alla stregua COGNOME quale poter apprezzare che la censurata riqualificazione dei fatti abbia in qualche modo vulnerato la sua difesa e, soprattutto, l’esercizio d diritto alla prova, che, peraltro, ben COGNOME potuto essere esercitato in appello.
Sotto altro profilo, è utile evidenziare come, nei casi, come quello di specie, in c la diversa definizione giuridica del fatto sia data dal giudice di primo grado e contro decisione così emessa sia possibile provocare un controllo dapprima in appello e poi davanti alla Corte di cassazione, la Corte di Strasburgo è da tempo orientata ad escludere la violazione dell’art. 6, § 1 e 3, lett. a) e b), COGNOME Convenzione alla lu una valutazione che tiene conto del complesso del procedimento e COGNOME possibilità dell’imputato di far valere le proprie ragioni davanti al giudice nazionale (emblematich COGNOME, in proposito, le sentenze Corte EDU, Quinta Sezione, 9 dicembre 2010, COGNOME c. Ucraina, e le sentenze ‘gemelle’ Corte EDU, Quarta Sezione, 8 ottobre 2013, COGNOME c. Albania, e Corte EDU, Quarta Sezione, 8 ottobre 2013, COGNOME c. Albania).
La giurisprudenza COGNOME Corte di Strasburgo ha inoltre in più occasioni escluso la violazione dei parametri convenzionali in tutti i casi in cui la prospettiva COGNOME nu definizione giuridica fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato, censurando, in concreto, le ipotesi in cui la riqualificazione dell’addebito assuma le caratteristich un atto a sorpresa.
La stessa Corte, inoltre, non ha mancato di sottolineare come il diritto di difesa quello al contraddittorio non siano comunque vulnerati nei casi in cui i fatti costitu del nuovo reato siano già presenti COGNOME originaria imputazione: ciò, evidentemente, anche COGNOME ipotesi in cui la nuova definizione giuridica non fosse di per sé prevedibil per l’imputato (v. fra le tante, sentenze 1° marzo 2001, COGNOME c. Ungheria; 3 lugli 2006, COGNOME c. Francia; 7 gennaio 2010, COGNOME c. Bulgaria; 12 aprile 2011, COGNOME NOME c. Romania; 3 maggio 2011, NOME c. Grecia; 15 gennaio 2015, NOME c. Slovenia, COGNOME quale ultima si è in pCOGNOMEare rilevato come l’imputato fosse pienamente a conoscenza degli elementi fattuali posti alla base COGNOME contestazione originaria, dai quali era possibile desumere l’oggetto COGNOME contestazione così come modificata nel corso del dibattimento).
In tale contesto, le Sezioni Unite COGNOME Corte di cassazione hanno chiarito come l’attribuzione all’esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubb ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciat nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura COGNOME disposizione alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost., dell’art. 6 COGNOME Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti COGNOME difesa derivante dai profili di novità da quel mutamento scaturiscono (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438).
Nel caso di specie, nessuna prerogativa difensiva è stata violata e il diritto contraddittorio e quello alla prova COGNOME stati in concreto assicurati; il ricorrente, co ricorso di circa cento pagine, ha contestato ogni rivolo COGNOME sentenza impugnata, ogni segmento del ragionamento probatorio recepito dai Giudici di merito, ogni argomentazione giuridica valorizzata in chiave accusatoria sicchè obiettivamente non è chiaro quale sarebbe il pregiudizio in concreto subito.
Chiarito ciò, COGNOME infondati anche i i motivi relativi alla responsabilità, che posso essere esaminati congiuntamente.
Non è in contestazione che, in ragione del tempo in cui i fatti COGNOME stati commessi, la norma incriminatrice a cui fare riferimento è quella precedente alle modifiche apportate al testo dell’art. 346 bis cod. pen. con la legge n. 3 del 2019.
Nella configurazione genetica, il delitto di traffico di influenze illecite era imper sullo “sfruttamento di relazioni esistenti”, tramite le quali un intermedi indebitamente si fosse fatto dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, promettendo a sua volta l’intercessione (mediazione) illecita presso un pubblico agente o la sua remunerazione in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
La materialità del fatto incriminato dall’art. 346- bis cod. pen. descriveva du condotte tra loro alternative, che differivano in ordine alla causa ed alla giustificazi COGNOME promessa/dazione del compratore di influenze.
Nella prima ipotesi, l’erogazione indebita costituiva il corrispettivo COGNOME mediazio illecita presso il pubblico agente; COGNOME seconda, la corresponsione illecita era effettua all’intermediario affinché questi, a sua volta, remunerasse il soggetto pubblico; i entrambi i casi la mediazione illecita COGNOME COGNOME essere finalizzata al compimento da parte del pubblico agente di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione ritardo di un atto del suo ufficio.
Si configurava, dunque, un reato-accordo e una tutela marcatamente anticipata, rispetto a condotte realmente pericolose per i beni del buon andamento o dell’imparzialità dell’attività amministrativa.
Si volle punire, con questo delitto ostacolo, il pre-accordo corruttivo o comunque prodromico ad altre condotte antigiuridiche che rientrano COGNOME sfera di competenza di un soggetto pubblico che potrebbe, però, restare del tutto all’oscuro dell’altr pattuizione illecita, in quanto neppure avvicinato dal trafficante di influenza.
Quanto alla c.d. mediazione onerosa, quella cioè in cui la prestazione del committente costituisce solo il corrispettivo per la mediazione illecita promessa dall’intermediario n confronti del pubblico agente, l’utilità corrisposta dall’acquirente dell’influenza no diretta, neppure in parte, a retribuire il pubblico agente, bensì costituisce il prezzo l’intercessione promessa dal “faccendiere”.
In tali casi, la questione attiene alla individuazione RAGIONE_SOCIALE condizioni in presenza del quali può dirsi “illecita” una mediazione onerosa che – in assenza di pressioni estorsive o, più in generale, condizionamenti corruttivi – sia finalisticamente rivolta ad ottene un provvedimento contrario ai doveri di ufficio ovvero un qualsiasi atto favorevole.
Nel caso di mediazione onerosa la punibilità viene fatta discendere dal mero accordo tra committente e intermediario, originato, sul piano dei motivi, dalla possibilità sfruttare una relazione reale con il pubblico agente: un accordo che, COGNOME prospettiva dualistica del committente e del mediatore, deve tuttavia essere diretto ad “influenzare” l’operato del “pubblico agente-bersaglio”, al di là dell’effettivo esercizio di una ingere inquinante e del conseguimento del risultato desiderato.
La mediazione onerosa è illecita in ragione COGNOME proiezione “esterna” del rapporto dei contraenti, dell’obiettivo finale dell’influenza compravenduta, nel senso che la
mediazione è illecita se è volta alla commissione di atto contrario ai doveri di uffici comunque favorevole e non COGNOME, idoneo a produrre vantaggi al committente.
Un reato oggetto del programma contrattuale che permea la finalità del committente e giustifica l’incarico al mediatore.
Una mediazione espressione COGNOME intenzione di inquinare l’esercizio COGNOME funzione del pubblico agente, di condizionare, di alterare la comparazione degli interessi, d compromettere l’uso del potere discrezionale.
La Corte di appello di Bologna ha fatto corretta applicazione dei principi indicati
5.1. Con una motivazione puntuale e scevra da illogicità evidenti, la Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha ricostruito i fatti, valutato con completezza le prove, esaminato gli argomenti a discarico.
Si è spiegato come:
-dal contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni emerga la specifica richiesta di COGNOME a COGNOME COGNOME intervenire sulla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in ragione dei controlli incrociati che questa st compiendo sulle società di COGNOME;
non diversamente, il tenente COGNOME RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, pur negando che COGNOME occasioni furono compiute pressioni, abbia riferito che, in occasione dell’incontro avuto con COGNOME, egli comprese immediatamente il senso e la portata di quella iniziativa, quale fosse l’effettivo interesse che aveva indotto l’imputato ad ave quel contatto e quale fosse l’obiettivo perseguito, quello, cioè, di assumere informazioni sul GLYPH controllo incrociato che riguardava le società di COGNOME, descritto come un conoscente apprensivo rispetto al quale era implicito l’invito ad un atteggiamento indulgente;
l’ufficiale COGNOME RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non riferì al COGNOME le irregolarità che pu erano state rinvenute COGNOME contabilità COGNOME società di COGNOME al quale in realtà furon seguito contestati reati tributari proprio in seguito a quelle verifiche non gradite;
nel caso di specie il contatto tra COGNOME e COGNOME non fosse inquadrabile nelle fisiologiche relazioni esistenti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, n solo perché, normalmente, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si limita ad inviare alla RAGIONE_SOCIALE i verbali redatti all’esito COGNOME verifica, ma soprattutto, perché COGNOME chiese al tenente COGNOME, informazioni indebite, in quanto non dovute perché in quel momento le operazioni di verifica erano in corso;
COGNOME non avesse nessuna competenza funzionale e territoriale su quella verifica;
COGNOME assicurò in più occasioni COGNOME quanto alla “raccomandazione” fatta a COGNOME e sul buon esito COGNOME verifica e lo stesso COGNOME ebbe percezione di un atteggiamento benevolo nei suoi riguardi (cfr., pag. 51 sentenza impugnata);
il corrispettivo di quella intrusione indebita di COGNOME fosse costituito trattamento di favore che COGNOME COGNOME assicurato quanto al prezzo COGNOME villa da costruire (cfr., sul punto la ricostruzione fattuale compiuta dal Tribunale e ripresa da Corte a pagg. 5 e ss. e 52 e ss. in cui, tra l’altro, viene spiegato, da una parte, l’episo valorizzato in chiave difensiva, COGNOME richiesta di COGNOME di portare a cena anche il figl e la fidanzata di questi, e, dall’altra, come il rapporto di amicizia e frequentazione gli imputati abbia una valenza neutra rispetto alla prova del sinallagma RAGIONE_SOCIALE prestazioni dell’accordo illecito tra lo stesso COGNOME e COGNOME).
5.2. Sulla base di tale ricostruzione, la Corte ha esaminato con precisione e completezza le singole censure difensive.
In pCOGNOMEare, si è chiarito in modo logico perché: a) le conversazioni di COGNOME, allorquando riferiva dell’esito del colloquio avuto con COGNOME, non potrebbero essere considerate frutto di una inclinazione alla megalomania; b) diversamente dagli assunti difensivi, non vi COGNOME sostanzialmente elementi di prova non valutati; c) COGNOME specie sussiste il dolo, non essendo decisivo che COGNOME continuò ad avere contatti con COGNOME anche dopo la perquisizione disposta il 19.6.2015.
La Corte ha inoltre correttamente escluso che i fatti in esame possano essere ricondotti al reato di millantato credito
La Corte di cassazione ha infatti chiarito in più occasioni che il delitto di millan credito si differenzia da quello di traffico di influenze- nel testo precedente alle modifi apportate con la legge n. 3 del 2019 – in quanto presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale e tanto meno l’influenza; mentre il traffic influenze postula una situazione fattuale COGNOME quale la relazione sia esistente, al pari una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale (tra le altre, Sez.6, n. 37463 del 28/04/2017, Benvegna, Rv. 270607).
Nel caso di specie esisteva una fisiologica relazione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l RAGIONE_SOCIALE che COGNOME strumentalizzò indebitamente spendendo il suo credito e la sua influenza con l’ufficiale che quel controllo fiscale stava compiendo e fece ci senza nessuna legittimazione, spendendo un potere che non aveva, al fine di assumere notizie riservate che non potevano essere diffuse e di indirizzare in qualche modo quella verifica
Una mediazione onerosa illecita e indebita perché volta a far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.
5.3. Rispetto a tale ampia trama argomentativa i motivi rivelano la loro infondatezza, al limite COGNOME inammissibilità, avendo i ricorrenti reiterato le stesse censure mosse al Corte di Appello e da questa adeguatamente valutate
Al di là dei molteplici e COGNOMEati rivoli argomentativi dei ricorsi, ciò che non è spiegato è perché COGNOME contattò COGNOME, quale fosse il significato alternativo lecito di quel contatto, quale fosse il senso e la portata COGNOME domande che il Diretto
COGNOME RAGIONE_SOCIALE fece all’ufficiale COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che aveva in corso quel controllo, quale fosse la legittimazione di COGNOME; né è stato spiegato pèrchè COGNOME in più occasione mettesse in relazione l’interesse da lui speso per quel controllo alla vicenda dell’acquisto COGNOME villa da parte sua da COGNOME.
Su tali decisive tematiche i ricorsi COGNOME silenti.
5.4. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento COGNOME decisione, ovver nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché consider maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, rv. 234148).
Gli odierni ricorrenti, come detto, hanno riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi COGNOME motivazione non è tuttav quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a l disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti, e se abbiano esattamente applicato le regole COGNOME logica nello sviluppo RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
E’ possibile che COGNOME valutazione sulla “tenuta” del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale COGNOME sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito posCOGNOME concordare nell’analisi e COGNOME valutazione degli elementi di prova posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/ Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, COGNOME e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, COGNOME, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, rv. 209145).
Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici COGNOME decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite COGNOME decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva COGNOME sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).
Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento all argomentazioni sviluppate COGNOME sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
6. Dunque, i ricorsi COGNOME infondati.
La sentenza deve tuttavia essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizicne il 30.4.2023.
All’annullamento senza rinvio consegue tuttavia la conferma RAGIONE_SOCIALE statuizioni civili e la condanna dei ricorrenti gli imputati, in solido, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spes rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in complessivi euro 6.300,00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.
Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentan e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 6.300,00, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024.